Si può pagare metà contanti metà bancomat

CTP Torino, sez. I, 7 settembre 2021, n. 708
Presidente Bianconi – Relatore Gurgone

Fatto

La posizione fiscale del sig. (…) è stata segnalata nell’ambito dei controlli sugli elenchi delle operazioni attive e passive rilevanti ai fini IVA, di cui all’art. 21 del D. L. n.78/2010 convertito a seguito di modifiche in legge il 30/07/2010 n. 122. (spesometro). , in data 28:03.2019 ha notificato all’odierno ricorrente invito n. 102742/2019, chiedendo di esibire tutta la documentazione contabile relativa all’anno d’imposta 2015. – Il ricorrente provvedeva a produrre la documentazione richiesta (16.04.2019) L’Ufficio ha analizzato le fatture emesse dai fornitori, rilevando che il contribuente aveva dedotto importi a volte molte superiori a quelli comunicati nello Spesometro. – Le fatture dei fornitori per i quali si è rilevato lo scostamento, hanno ad oggetto in prevalenza “fornitura di materiale” e “lavori svolti presso terzi i vs cantieri”, recano una descrizione generica ed una determinazione forfettaria del costo, di conseguenza, i corrispettivi richiesti non sono dettagliati.- Dall’interrogazione in Anagrafe Tributaria è emerso che i fornitori non hanno assoggettato a tassazione i ricavi relative alle fatture emesse. – L’Ufficio ha richiesto alla parte ulteriore documentazione in merito a tali costi, con particolare modalità di pagamento. – Il ricorrente ha prodotto copia dell’estratto conto relativo al c/c intestato alla ditta individuale (…), da dove si evince che solo in pochi casi il pagamento ai fornitori avveniva a mezzo bonifico bancario. A seguito del contraddittorio il sig. (…), l’Ufficio evidenziava la criticità delle operazioni, comunicava che il pagamento avveniva a mezzo contanti, spesso su richiesta dei fornitori stessi.- Nell’avviso di accertamento, il richiamo alle movimentazioni tracciate sul conto corrente n. (…), non discende da indagini bancarie, ai sensi dell’art. 32 DPR 600//3.- Il suddetto conto corrente è stato esaminato a seguito della volontaria esibizione da parte dell’attuale ricorrente.- Il ricorrente, nell’indicare i rapporti intercorsi con i fornitori, ha precisato che non avrebbe potuto realizzare un volume d’affari di Euro 399.622,00, svolgendo un’attività che richiede una struttura organizzativa complessa, senza avvalersi dell’opera di soggetti esterni, considerato che dal conto economico e dallo studio di settore risulta un posto per il personale per l’anno 2015 pari soli a Euro 64.347,26 (di cui Euro 39.499,38 per le retribuzioni), in prevalenza per contratti a tempo parziale.- Dall’esame dei rapporti economici intercorsi nel 2015 con i fornitori: (…) è stato possibile ricostruire l’ampia disponibilità di denaro contante da parte del sig. (…) il quale avrebbe corrisposto ai propri fornitori un importo complessivo di Euro 149.193,00 a mezzo di pagamenti in contanti. – Il ricorrente nel 2015, ha effettuato prelevamenti in contante per un totale di Euro 29.115,00come provato dall’estratto conto prodotto. L’Ufficio non ha ricondotto al pagamento delle fatture i prelevamenti inferiori ad Euro 500,00, ritenendoli destinati alle esigenze correnti del nucleo familiare, visto che il suddetto conto corrente era utilizzato anche per le esigenze personali.- L’Ufficio ha calcolato in Euro 14.125,00 i restanti prelevamenti superiori ad Euro 500,00, considerando il utilizzati per pagare i fornitori, ricostruendo soltanto il 10% dei pagamenti e non trovato traccia di ulteriori pagamenti: La disponibilità di contante per importi rilevanti non è nemmeno coerente con quanto indicato nelle fatture emesse dal contribuente nei confronti dei propri clienti, nelle quali viene sempre indicato il bonifico bancario come mezzo di pagamento per saldare gli importi addebitati.- Ciò trova conferma nell’estratto conto. Considerato che i bonifici bancari in entrata sono pari ad Euro 439.393,41, importo corrispondente al volume d’affari dichiarato al lordo di IVA.- Tutti i ricavi fatturati sono stati incassati sul conto corrente esibito e avrebbero dovuto contribuire al costituire la provvista per il soldo fatture, invece non vi è traccia di pagamenti per Euro 129.068,00.- L’Ufficio ha accertato i ricavi “in nero” in misura pari all’importo dei costi saldati per contanti e così per Euro 129.068,00.- L’Ufficio ha notificato avviso di accertamento n. (…). – Il sig. (…) ha presentato istanza di accertamento con adesione;, Conclusasi negativamente tale fase, il contribuente ha presentato ricorso, esponendo i seguenti motivi; – In via preliminare, violazione del principio del contraddittorio, pretese violazioni in materia di IVA; – Accertamento di maggiori ricavi, ripartizione dell’onere della prova; – Accertamento di maggiori ricavi; procedimento analitico – ai sensi dell’art. 39 DPR 633/72, regime premiale ex art. 10 L. 212/2011, preclusione di accertamenti basati su presunzioni semplici dell’avviso di accertamento; – Accertamento dei maggiori ricavi, utilizzo di presunzioni semplici, gravi, precise e concordanti, utilizzo di una doppia presunzione, illegittimità dell’avviso di accertamento; – Accertamento di maggiori ricavi, utilizzo di presunzioni semplici, gravi, precise e concordanti, presunzioni di senso contrario, risultanze dello studio di settore in accoglimento dei motivi esposti in ricorso chiede che la commissione dichiari l’annullamento dell’avviso di accertamento, con il favore delle spese di lite.

Si costituisce l’Agenzia delle Entrate di Torino II, evidenziando che il ricorrente non ha documentato il pagamento delle singole fatture e ciò non può che sorprendere considerato che il sig. (…) può disporre della relativa documentazione, in forza del c.d. principio di vicinanza della prova. Controparte non fornisce valida prova contraria, ma le difese proposte avvalorano la piena legittimità dell’avviso di accertamento impugnato, motivo per cui deve essere rigettato. – Conclude, richiamando le motivazioni esposte in comparsa di costituzione, insta affinché la Commissione voglia rigettare il ricorso, con vittoria delle spese del giudizio.

Motivi della decisione

Quando si pensa ai controlli fiscali la mente va subito ai movimenti dal conto corrente. E indubbiamente le forma “più classiche” di verifiche partono da li. – Ma sarebbe riduttivo preoccuparsi solo di questo e anche rischioso. – L’agenzia delle entrate può usare che il cd metodo di accertamento analitico-induttivo. – E’ uno strumento efficace soprattutto per chi gestisce attività imprenditoriali.- L’accertamento analitico-induttivo confronta il consumo di materie prime necessarie per svolgere l’attività e i redditi dichiarati.- Entro l’11.04.2016 i soggetti mensili o 20.04.2016 (soggetti trimestrali) va effettuale l’invio telematico dell’Agenzia delle Entrate del c.d. spesometro, relativo a tutte le operazioni attive e passive del 2015, utilizzando lo specifico modello di comunicazione polivalente. – Gire. n. 4/2016. L’art. 21 del D.L. 78/2010 ha introdotto l’obbligo di comunicare, in via telematica all’Agenzia delle Entrate, gli acquisti/cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese 7 ricevute rilevanti ai fini IVA (cd spesometro); successivamente, l’art. 2, comma 6 del DL. 16/2012 ha stabilito che a decorrere dal 2012, le suddette comunicazioni riguarda tutte le operazioni rilevanti ai fini IVA per le quali è emessa la fattura, con il solo limite di Euro 3.600 (al lordo dell’IVA) per quelle documentate da scontrino/ricevuta fiscale.- Con il provvedimento n. 94908/2013 l’Agenzia delle Entrate ha poi definito le modalità ed i termini di presentazione del Modello di comunicazione polivalente, il quale va utilizzato: a) Per le comunicazioni delle operazioni effettuate, da parte dei soggetti passivi IVA, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza e domicilio in Stati o territori definiti “black listi”; b) Per le la comunicazione degli acquisti di beni effettuati presso operatori economici di San Marino con pagamento dell’IVA mediante autofattura (art. 16 lett. c) DM 24.12.93): c) Per comunicare i dati relativi alle attività di leasing finanziario ed operativo, di locazione e/o di noleggio di autovettura, caravan, altri veicoli, unità da diporto e areomobili, da parte dei relativi operatori commerciali, in alternativa alla comunicazione prevista dai provvedimenti nn. 119563/2011 e 165979/2011.- In generale sono tenuti alla comunicazione in esame tutti i soggetti passivi IVA (in contabilità ordinaria o semplificata) che effettuano operazioni rilevanti ai fini dell’imposta in particolare sono obbligati anche i seguenti soggetti; enti non commerciali, soggetti non residenti, curatori fallimentari e commissari liquidatori, i soggetti che effettuano operazioni esenti ed hanno esercitato l’opzione ex art. 36 bis DPR n. 633/72, per la dispensa degli adempimenti IVA, le imprese agricole in regime di esonero ai fini IVA (art. 34 DPR 633/92).- Sono esonerati dall’obbligo di comunicazione; i contribuenti minimi (art. 27 DP 98/2011); i soggetti passivi IVA che hanno optato per la trasmissione telematica quotidiana delle fatture emesse/ricevute; i soggetti che già trasmettono i dati al “sistema tessera sanitaria”.- Come previsto dal provvedimento n. 94908/2013 per i soggetti, che rilasciano la fattura a seguito di richiesta del cliente, l’emissione della stessa determina l’obbligo di comunicare l’operazione a prescindere dell’importo.- Fatta questa premessa esaminando il ricorso, ritiene il Collegio che la richiesta preliminare eccepita dal ricorrente cioè la violazione del principio del contraddittorio in materia di Iva, deve essere respinta, in quanto infondata. – L’Ufficio ha fornito la prova che il contradittorio è stato correttamente instaurato come comprovano i verbali n. 48447/2019 e 73794/2019. – Quest’ultimo verbale (n. 73794/2019) l’Ufficio ha esposto le criticità rilevate in ordine alla ricostruzione delle operazioni bancarie inconciliabili con i dati trasmessi con la dichiarazione dei redditi.- E’ illogica l’asserzione di controparte laddove ritiene che ristruttoria vada radicalmente distinta dal contraddittorio, perché nel corso dell’Istruttoria tra le parti, assumono rilevanza al fine dell’accertamento condizionandone il contenuto, sia mediante la presentazione di documentazione, sia in forza delle spiegazioni fornite circa lo svolgimento dell’attività. – Pertanto, è evidente che il contradditorio non necessariamente si svolge nella sola fase finale dell’istruttoria dell’Ufficio, me ne costituisce parte integrante, – Inoltre, che il contraddittorio non possa essere considerato distinti dall’istruttoria emerge chiaramente dal fatto che il contenuto dell’avviso si accertamento deriva dalle delucidazioni fornite e determina una nuova valutazione degli elementi raccolti dall’Ufficio, alla luce dei chiarimenti di parte ed su questo reciproco scambio che si fonda il contenuto dell’accertamento.- Tale indicazione trova conferma nell’estratto conto, reperito dall’Ufficio ed ha esaminato i bonifici bancari in entrata per complessivi Euro 438.393,41 importo che in parte coincide con il volume d’affari dichiarato al lordo di IVA:- L’ufficio ha accertato ricavi in nero in misura pari all’importo dei costi saldati per contenti e così per Euro 129.068,00 al netto dei prelevamenti di Euro 14.125,00 usati presumibilmente per il pagamento dei fornitori.- Dall’esame dell’estratto conto sono emersi movimenti in entrata ulteriori rispetto ai bonifici, sono stati accertati versamenti in contante per Euro 19.230,00 ed assegni per Euro 10.000,00 quest’ultimi collegati a fatture emesse dalla ditta individuale della sig.ra (…), moglie del ricorrente.- Il ricorrente ha esibito un prospetto per dimostrare che alcune fatture emesse nel 2015 erano state pagate per contanti, il regime di contabilità semplificata adottato dal contribuente non ha consentito di verificare la puntuale registrazione dei pagamenti nei conti del mastro.- L’Ufficio ha riscontrato che in tale prospetto vi erano delle inesattezze in merito agli importi e ai dati indicati quindi non sono ritenuti attendibili.-In merito alla ricostruzione del volume d’affari nell’anno 2015: L’importo di Euro 596.691,41 deve essere confrontato con il volume d’affari dichiarato al lordo dell’IVA, pari ad Euro 437.999,00.- Da ciò emergono ricavi non dichiarati per Euro 158.692,41 ciò si evince dal dato relativo alle entrate tramite bonifico che sono pressoché pari al volume d’affari comprensivo di IVA.- Dalle fatture dei fornitori esibite dal ricorrente per Euro 154.418,00 non esiste prova del loro pagamento a mezzo di pagamenti tracciati, i bonifica ammontano per Euro 11.225,00, ed i prelevamenti riconducibili al pagamento dei fornitori sono soltanto per Euro 14,125,00.- Il ricorrente ha comunicato all’Ufficio di avere molte volte provveduto al pagamento dei fornitori per contanti, non ha invece dimostrato il come sia avvenuto il pagamento di Euro 129.068,00.- Va riconosciuto l’iter logico seguito dall’Ufficio Controlli, ed l’Agenzia ha operato esclusivamente in forza di elementi certi, documentati, contenuti nella dichiarazione e nella documentazione contabile ed extracontabile esibita dalla parte.- Dal dalla disamina dei documenti esibiti è emerso l’assenza di pagamenti a taluni fornitori, mentre il sig. (…) ha sostenuto che il pagamento della fatture avveniva perlopiù in contanti.- Conseguentemente, corrisponde appieno al fatto notorio invocato da controparte che: i ricavi sono stati incassati con bonifico (fatto verificato) le fatture dei fornitori sono state pagate molte volte per contanti (fatto indicato dalla parte) sul conto corrente dedicato all’attività vi sono bonifici e prelievi per una misura minima del debito; sul conto corrente non vi sono prelievi pari al saldo della fatture in contanti si ritiene che il pagamento del debito residuo è stato effettato con una provvista costituita da somme non transitate sul conto corrente n. (…). – Gli incassi contabilizzati sono stati interamente versati sul conto corrente sopra indicato, la necessaria conseguenza è che la provvista è derivata da ulteriori incassi corrispondenti a ricavi non contabilizzati.- Il comportamento dell’Ufficio è corretto in quanto ha operato sulla scorta di dati certi, forniti dal contribuente, pervenendo alla conclusione della mancata contabilizzazione dei ricavi da recuperare a tassazione.- La prova del comportamento non lineare del contribuente è ricavabile anche sulla base di presunzioni semplici purché queste siano gravi, precisi e concordanti giungendo al fatto da provare iniziando da un fatto noto, per desumete ad esso un fatto ignoto (evasione fiscale).- L’accertamento analitico-induttivo si rivolge esclusivamente ai soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili e richiede che l’incompletezza, la falsità o l’inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione presentata dai contribuenti sia stata constatata attraverso le risultanze delle eventuali istruttorie avviate sulle scritture contabili.- Le norme di riferimento – art. 39, comma 1, lett. d) del DPR 600/73 e l’art. 54, comma 2 del DPR n. 633/72 , sebbene la tecnica di controllo sia di tipo analitico-contabile e condotta mediante la puntuale rettifica dei singoli elementi rilevanti per la determinazione dell’imponibile.

L’Ufficio ha la possibilità di intervenite sulla rideterminazione dei ricavi/compensi e dei costi/spese indicati dal contribuente nelle dichiarazioni e nell’eventuale bilancio, pur in presenza della validità sostanziale delle scritture contabili.- Nel caso di specie l’Ufficio ha operato sulla scorta dei dati oggettivi e tra questi indicata la mancanza dei pagamenti dei fornitori indicati nell’atto impositivo e l’assenza di prova del contribuente di come abbia saldato il debito esposti nella fatture contabilizzate. – L’Ufficio si è limitato ad appurare e correlare dati certi, provenienti da controparte, a rilevare la mancanza dei pagamenti tracciati, a fronte di bonifici in ingresso pari al totale del volume d’affari, versati sul conto corrente della (…) e lì rimasti in giacenza ovvero utilizzati per il pagamento di altri debiti.- Il sig. (…) fa un generico riferimento a pagamenti ri.ba, con carta SI e con assegni. – Tuttavia le operazioni risultano del tutto scollegate, non vi sono elementi tali da ricondurli al pagamento delle fatture segnalate e il ricorrente non riesce ad operare un raccordo tra i pagamenti con le modalità citate e le fatture emesse dai fornitori.- Il fatto che un’azienda adempia le proprie obbligazioni in contanti per la giurisprudenza di legittimità, costituisce indice di reddito sul quale basarsi una rettifica presuntiva (Cass. 18.7.2008 n. 19902).- Le uscite di cassa non hanno trovato riscontro nelle scritture contabili, la Corte di Cassazione ha ritenuto legittima la presunzione relativa alla sussistenza di una contabilità parallela non denunciata.- parimenti, ove le fatture non trovano riscontro nei dati bancari, si deve concludere che la provvista utilizzata provenga da ricavi non contabilizzati. – Il ricorrente non ha fornito alcuna prova contraria ed non ha documentato il pagamento delle singole fatture e ciò non può che sorprendere, considerato il sig. (…) può disporre della relativa documentazione, in forza del c. d. principio di vicinanza della prova. – In riferimento a quanto esposto in ricorso a pagamento ri.ba, con carta di credito o con assegni è generico, non essendo individuati i destinatari dei pagamenti né la causali delle operazioni non vi è prova di ciò.- In rifermento a quanto espresso ricorso, alla costante effettuazione di giroconti dal conto della ditta a quello proprio o a quello del coniuge per un totale indicato da controparte di Euro 18.300,00 a sé ed Euro 43.000,00 al coniuge, tali movimenti confermano la piena legittimità dell’operato dell’Ufficio.- Come ultimo motivo, il ricorrente ribadisce di aver dichiarato Euro 372.342,00 a titolo di ricavi, persino superiori ai ricavi emersi dallo studio di settore (valore minimo Euro 360.998,00 e valore puntuale di Euro 364.973,00) afferma che le risultanze dello studio di settore rappresentano gravi e precise e concordanti e conclude che i ricavi ricalcolati dall’Ufficio risultano non normali e quinti devono essere considerati inattendibili. – L’Ufficio Controlli ha correttamente operato, accertando ricavi in nero sulla base di una complessa istruttoria, fondata sulla documentazione contabile ed extracontabile fornita B dallo stesso contribuente e comparata con i dati in, possesso dell’Amministrazione finanziaria.- Il contribuente non ha fornito prova contraria agli specifici rilievi dell’avviso di accertamento, trincerandosi su questo ultimo motivo dietro al paravento di una regolarità fiscale solo formale.- La compilazione dello studio di settore, è errata poiché fondata su dati sconfessati dall’Ufficio sulla base di dati certi, provenienti dal contribuente. – La compilazione dello studio di settore, è affidata unilateralmente al contribuente il quale può inserire dati non veritieri, parziali ed addomesticare l’esito dello studio.- La mera normalità, congruità e coerenza emergente dallo studio di settore dal ricorrente non vale ad inficiare la successiva ed articolata istruttoria dell’Ufficio controlli che ha ampiamente dimostrato l’infedeltà della dichiarazione e dello studio di settore presentati da controparte. Tale motivo deve essere respinto.

Sulla base delle motivazioni svolte, ritiene il Collegio che il ricorso deve essere respinto, le spese seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione respinge il ricorso e dichiara parte soccombente tenuta al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 4.000 (quattromila) forfettariamente.

Quanti soldi si possono pagare in contanti?

22 del D. L. 124/2019). Riduzione del limite del pagamento in contanti da 3.000 a 2.000 euro a luglio del 2020 e a 1.000 euro con decorrenza 1 gennaio 2022 (tornato a 2.000 euro da marzo 2022 e fino al 31 dicembre 2022).

Quanto è il massimo che si può pagare con il bancomat?

In linea di massima possiamo dire che il bancomat consente di spendere circa 600 euro al giorno, limite questo che può essere più elevato e può arrivare anche a 1000 euro. Il limite mensile varia tra i 2mila e i 5mila euro.

Quando è ammesso il pagamento frazionato in contanti?

Quando sono ammessi pagamenti frazionati in contanti? Sono ammessi quelli previsti da accordi commerciali o come risultato della libertà contrattuale delle parti ma solo se è possibile dimostrarlo. Via libera ai pagamenti frazionati se connaturati all'operazione stessa come il contratto di somministrazione.

Dove mettere i soldi in nero?

Dove mettere i contanti non dichiarati? Il problema di dove mettere i contanti non dichiarati si pone solo per cifre consistenti, che superano almeno mille euro. ... .
Le cassette di sicurezza. ... .
La casa. ... .
Le società ... .
Carte prepagate per nascondere i contanti..
PayPal per nascondere i contanti non dichiarati. ... .
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Il gioco..