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L’anno nuovo si porta appresso vecchi dubbi operativi sul reverse charge IVA in ambito edilizio, oltreché per la fatturazione elettronica, le cui regole sono state più volte chiarite tramite istruzioni dell’Agenzia delle Entrate. Occorre pertanto fornire indicazioni chiare: le operazioni per le quali è prevista l’applicazione del reverse charge non sono cambiate. Il decreto legge fiscale n. 124/2019 ha tentato di estendere l’inversione contabile alle prestazioni effettuate mediante contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, svolti con il prevalente utilizzo di manodopera, ma questo non è avvenuto. L’estensione è stata infatti bocciata dalla Commissione Europea, con la Comunicazione COM/2020/243. Il reverse charge rimane invece obbligatorio nei settori già individuati dall’articolo 17 commi 5 e 6 del d.p.r. 633/1972, modificato poi dalla legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) che ne ha ampliato l’applicazione, precedentemente legata alla presenza del subappalto, anche ad appalti e contratti d’opera. RIFERIMENTI NORMATIVI: > D.p.r. 633/1972 > Legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) – Estensione reverse charge Appalti e Contratti d’opera >> SPECIALE sul Nuovo reverse charge in edilizia Quando si applicaIl reverse charge IVA nel settore edilizia è applicabile (disposizioni di cui alla lettere a) e a-ter) del comma 6
dell’articolo 17 del d.p.r. 633/1972):
Quando non si applicaNon si può invece utilizzare il reverse charge nel settore edilizia per le seguenti categorie di operazioni: L’inversione contabile è dunque obbligatoria nei casi in cui si manifesti un rapporto tra soggetti professionali con partita IVA e la prestazione svolta riguardi uno dei servizi sopra elencati. In ordine, invece, alle attività di demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici edifici, l’individuazione dei servizi ai quali viene applicato il reverse charge avviene mediante la sezione F della tabella Ateco 2007 (vedi tabella sotto). Tabella riassuntivaDato che la materia IVA del reverse charge è complicata, tentiamo di fare una tabella di sintesi per i casi di applicazione in ambito edilizio più rilevanti.
Rielaborazione tabella tratta da Il Sole 24 Ore.
Reverse charge, si applica al forfetario?Non si applica il reverse charge alle prestazioni di servizi effettuate da soggetti che applicano il regime forfetario (in tal senso si rinvia alla circolare n 37/E del 29 dicembre 2006 con la quale sono stati forniti chiarimenti in merito al regime dei “minimi”). Qualora, invece, tali soggetti acquistino servizi in regime di reverse charge, gli stessi saranno tenuti ad assolvere l’imposta secondo tale meccanismo e, non potendo esercitare il diritto alla detrazione, dovranno effettuare il versamento dell’imposta a debito. Subappalti in edilizia: reverse charge e fatturazione elettronicaCome si diceva, dal 2007 il reverse charge è previsto per le prestazioni di servizi rese dai subappaltatori nel settore edilizio. Con questo meccanismo è previsto che che l’appaltatore sia il debitore d’imposta dell’operazione (integrazione della fattura con IVA e annotazione della stessa sul registro delle vendite e sul registro degli acquisti). La descritta fattispecie di “reverse charge interno” non va confusa con quella introdotta dal 2015 per operazioni diverse dai subappalti edili, di cui all’articolo 17, comma 6, lett. a-ter) del DPR 633/1972 (ovvero prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento degli edifici, rese anch’esse nei confronti di soggetti passivi IVA). > BONUS EDILIZIA, come si calcolano costi e benefici degli interventi Requisiti per l’applicazione del reverse charge nei subappalti ediliIl meccanismo dell’inversione contabile nel settore edile richiede le seguenti condizioni: In altri termini, il reverse charge si applica nel rapporto instaurato dal subappaltatore con l’appaltatore principale (o con un altro subappaltatore) mentre non trova applicazione tra quest’ultimo (appaltatore) ed il proprio committente. L’appaltatore fattura con IVA al proprio committente mentre i subappaltatori, al verificarsi delle condizioni sopra riepilogate, fatturano in reverse charge, ai sensi dell’art. 17, co. 6, lett. a) del DPR 633/1972.
Fatturazione elettronicaIl subappaltatore che emette la fattura elettronica, ad oggi, deve riportare all’interno del tracciato xml il codice “Natura operazione” N6 – inversione contabile. Con provvedimento prot. 166579 del 20 aprile 2020, l’Agenzia delle entrate ha pubblicato la nuova versione del tracciato xml della fattura elettronica –versione 1.6.1 che prevede, tra le altre modifiche, l’introduzione di un maggior grado di dettaglio dei codici “Natura operazione”. Dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020 il nuovo tracciato convivrà con il precedente (versione 1.5), mentre dal 1° gennaio 2021 diventerà obbligatorio. Pertanto, dal 2021 l’emissione di una fattura in reverse charge nell’ambito dei subappalti edili richiederà l’utilizzo di un codice “Natura operazione” specifico, ossia “N6.3 inversione contabile – subappalto nel settore edile”. IVA in edilizia
IVA IN EDILIZIA: COME APPLICARLAV edizione, aggiornata con le novità 2020 sulla recentissima serie di documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate che consentono di usufruire con più facilità dell’agevolazione, anche a chi possiede già un immobile acquistato come prima casa. Questa Guida in formato pdf, giunta alla 5° edizione, affronta le problematiche relative alla gestione dell'IVA nel mondo dell'edilizia e degli immobili, in particolare per acquisti, appalti, manutenzioni e ristrutturazioni. L’opera tiene conto dei recenti importanti chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate in materia di aliquote IVA applicabili a specifiche categorie di beni per la realizzazione di immobili per uso abitativo. È
suddiviso in 2 parti: Ogni parte contiene tabelle riepilogative e una sezione con Casi pratici risolti. L'ebook contiene anche un Formulario con modelli compilabili per l'IVA agevolata al 4% e nuovi moduli per l'IVA agevolata al 10%, e un'Appendice Normativa. Lisa De Simone Leggi descrizione Lisa De Simone, 2020, Maggioli Editore 14.90 € 12.67 € Superbonus 110%: casi concreti
Superbonus 110%: casi concreti70 Domande e
risposte sul Superbonus 110% l'importante agevolazione, introdotta dal DL 34/2020, per coloro che, fatte salve le dovute caratteristiche necessarie, hanno effettuato determinati interventi sugli immobili, consistente nella possibilità di detrarre dall’imposta lorda, in cinque rate costanti, un importo pari al 110% il risparmio energetico Fiammelli Dott.ssa Matilde, Dottore commercialista, Revisore contabile. Iscritta all’albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Crema Leggi descrizione Fiammelli Matilde, 2020, Maggioli Editore 14.46 € 12.29 € Foto: iStock/Jirapong Manustrong |