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Iva al 10% e beni significativi: tutto quello che occorre sapere per applicare correttamente l’Iva negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria In questo focus analizziamo tutti gli aspetti relativi all’applicazione dell’Iva al 10% negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, con particolare attenzione ai beni significativi e alla manodopera. Vedremo come il principio dell’Iva agevolata, che spesso mette in crisi molti per l’apparente difficoltà – garantisco sin d’ora che non lo è! – può essere così sintetizzato: in caso di manutenzione (ordinaria e straordinaria), i beni significativi forniti nell’ambito della prestazione complessiva godono di agevolazione Iva al 10% se il loro valore non supera la metà di quello dell’intera prestazione, altrimenti occorre scorporare l’imponibile (e applicare solo in parte Iva al 10). Se il loro valore supera la metà dell’intera prestazione, l’Iva al 10% per i beni significativi si può applicare solo fino a concorrenza del valore di (manodopera + materie prime e semilavorate + altri «beni finiti» non significativi). Tutta la parte eccedente va al 22%. Questa è la regola di base da seguire. Nel prosieguo analizzeremo tutti i dettagli e le casistiche possibili; nella parte finale proponiamo un esempio pratico di determinazione dell’IVA e un esempio di fattura. Indice
Ti ricordo che dal 1 luglio 2022 è scattato l’obbligo della fatturazione elettronica per le partite IVA in regime forfettario, per questo ti consiglio di utilizzare un software per la fatturazione elettronica che ti guida passo dopo passo dall’emissione della fattura alla conservazione sostitutiva. Puoi applicare facilmente la firma digitale, archiviare i dati in totale sicurezza direttamente sul PC o sul Cloud. Il software ti permette di calcolare l’importo della fattura prendendo in considerazioni vari dati: aliquota previdenziale, ritenuta d’acconto, ecc. Interventi di manutenzioneL’art. 3 comma 1 del testo unico dell’edilizia (dpr 380/2001) fornisce le definizioni dei vari interventi edilizi. In particolare, alla lettera a) definisce come intervento di manutenzione ordinaria
Rientrano dunque negli interventi di manutenzione ordinaria la sostituzione di un infisso con uno di eguale tipologia, la sostituzione di pavimenti, la tinteggiatura di pareti, soffitti, infissi interni ed esterni, il rifacimento di intonaci interni, l’impermeabilizzazione di tetti e terrazze, la verniciatura delle porte dei garage, l’integrazione di un impianto di antenna, ecc. Gli interventi di manutenzione straordinaria sono invece definiti alla lettera b), come
Ecco alcuni esempi di interventi di manutenzione straordinaria:
Iva al 10% negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinariaL’art. 7, comma 1, lett. b), della legge 488/1999 ha previsto l’aliquota Iva ridotta al 10% per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, purché siano eseguiti su immobili a prevalente destinazione abitativa privata. L’agevolazione è stata prorogata per diverse volte, fino a diventare strutturale (la legge finanziaria 2010). Dunque:
In sostanza, in caso di manutenzione (ordinaria o straordinaria), l’Iva agevolata si applica anche ai beni, ma solo se questi sono forniti dall’installatore e non acquistati dal committente. Schema Iva 10 edilizia Facciamo un esempio: nel caso di lavori di installazione di un nuovo impianto di riscaldamento, se la caldaia è fornita direttamente dall’impresa che realizza i lavori, è possibile usufruire dell’Iva al 10% (nei limiti dei beni significativi che vedremo tra poco), anche per la fornitura stessa della caldaia. Se la caldaia è acquistata direttamente dal committente, l’Iva da corrispondere è pari al 22%. La manodopera (e le materie prime e i semilavorati) godono sempre dell’Iva agevolata al 10%. In definitiva, non rientrano tra le prestazioni agevolabili a IVA al 10:
Materie prime e semilavorati e Iva al 10%L’agevolazione Iva al 10% riguarda le prestazioni di servizi complessivamente intese, per cui si estende, in linea generale, anche alle materie prime e ai semilavorati ed altri beni necessari (ferramenta, viti, minuterie, ecc.) per i lavori forniti nell’ambito dell’intervento agevolato. Detti beni, infatti, confluiscono nel valore della prestazione e non si rende necessaria una loro distinta indicazione ai fini del trattamento fiscale. A tale regola fanno però eccezione i beni di valore significativo. Beni significativi, definizioneI beni significativi (sarebbe più corretto parlare di beni di valore significativo), sono beni compiutamente individuati dalla normativa vigente, per i quali la norma stessa assume che il loro valore abbia una certa rilevanza rispetto a quello delle forniture effettuate nell’ambito delle prestazioni agevolate. Dunque, i beni significativi sono quelli che rappresentano una parte significativa del valore complessivo della prestazione complessiva. Il decreto del DM del Ministero delle Finanze del 29 dicembre 1999 definisce i seguenti beni come beni significativi:
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 15/E 2018, ha chiarito che i termini utilizzati per individuare i beni significativi devono essere intesi nel loro significato generico e non tecnico. Conseguentemente, sono classificabili come “beni significativi” anche quelli che hanno la medesima funzionalità di quelli espressamente menzionati nell’elenco citato, ma che per motivi vari sono chiamati diversamente (a titolo esemplificativo, la stufa a pellet utilizzata per riscaldare l’acqua per alimentare il sistema di riscaldamento e per produrre acqua sanitaria deve essere assimilata alla caldaia (i.e. bene significativo); diversamente, la stufa a pellet utilizzata soltanto per il riscaldamento dell’ambiente non può essere assimilata alla caldaia). Attenzione: ribadiamo che la categoria dei beni significativi, che spesso spaventa molti per la complessità della fatturazione, assume rilevanza solo nelle ipotesi di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, su immobili a prevalente destinazione abitativa privata, a condizione che i suddetti beni vengano forniti dallo stesso soggetto che esegue la prestazione. Beni significativi e Iva al 10%La legge 488/99 (art. 7 comma 1 lettera b) ha previsto per i beni significativi che l’aliquota ridotta si applica soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi. La ratio di tale norma è quella di agevolare le prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di recupero a prescindere dalle modalità contrattuali utilizzate per realizzare tali interventi, vale a dire contratto di appalto ovvero fornitura di beni con posa in opera. Occorre quindi scorporare il valore dei beni significativi:
Come chiarito più volte dall’Agenzia delle Entrate, il valore delle materie prime e semilavorate, nonché degli altri beni necessari per l’esecuzione dei lavori, forniti nell’ambito della prestazione agevolata, non deve essere individuato autonomamente in quanto confluisce in quello della manodopera. Beni significativi e norma di interpretazione autenticaIl concetto di beni significativi è stato oggetto della norma di interpretazione autentica introdotta dall’articolo 1, comma 19, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio per il 2018). In particolare, quest’ultima disposizione prevede che
Per tutti i beni diversi da quelli elencati nel D.M. 29 dicembre 1999 vale il principio generale in base al quale il valore relativo confluisce in quello della prestazione di servizi soggetto ad Iva al 10. Per quanto riguarda le parti staccate dei beni significativi, si pone il problema di verificare se le stesse debbano essere autonomamente considerate o seguire la sorte dei beni significativi. In base alla norma di interpretazione autentica prevista dall’art. 1, comma 19, della Legge di Bilancio 2018, la verifica in merito alla rilevanza delle parti staccate rispetto al bene significativo, “si effettua in base all’autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale” (i.e. bene significativo). In altri termini, le parti staccate dei beni significativi, solo se connotate dalla loro autonomia funzionale rispetto al manufatto principale (bene significativo) non sono comprese nel valore del bene significativo, ai fini della verifica della quota non soggetta a Iva al 10%. Diversamente, se la parte staccata concorre alla normale funzionalità dei beni significativi ed è, dunque, priva di una propria autonomia funzionale, la stessa deve essere considerata parte integrante dei medesimi beni. In quest’ultimo caso, il valore della parte staccata deve confluire, ai fini della determinazione del limite cui applicare l’aliquota Iva del 10%, nel valore dei beni significativi. Come si desume dalla relazione illustrativa della norma di interpretazione autentica, se il bene significativo fornito nell’ambito dell’intervento agevolato è prodotto dal prestatore stesso, ai fini dell’individuazione dell’aliquota Iva applicabile, il valore del bene è costituito dal relativo costo di produzione, comprensivo degli oneri che concorrono alla realizzazione del medesimo bene (il costo di produzione non può, in particolare, essere inferiore al costo delle materie prime utilizzate ed al costo della manodopera impiegata). Altri beniLe Entrate, con la Circolare 15/E 2018, hanno individuato alcuni casi particolarmente degni di nota, su come individuare i beni; in particolare si tratta di:
Tapparelle, scuri, venezianeEsse si ritengono funzionalmente autonome rispetto agli infissi. Le tapparelle sono installate allo scopo di proteggere gli infissi esterni dagli agenti atmosferici ed a preservare gli ambienti interni dalla luce e dal calore. In considerazione di tale autonomia funzionale rispetto agli infissi esterni, il valore/costo delle tapparelle non sono attratte nel valore degli infissi (i.e. beni significativi), ma sono ricomprese nel valore della prestazione di servizio soggetta ad IVA al 10%. In altri termini, in relazione all’intervento di manutenzione avente oggetto l’installazione degli infissi comprendenti le tapparelle, l’IVA al 10% si applica su entrambi solo se il valore delle tapparelle non supera la metà del valore dell’intera prestazione (ivi compreso, come precisato, il valore delle tapparelle). Diversamente, le tapparelle o gli altri sistemi oscuranti non assumono, in ogni caso, autonoma rilevanza rispetto al manufatto principale, qualora siano strutturalmente integrati negli infissi. In tal caso, ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA nella misura del 10 per cento, il valore degli infissi è comprensivo del valore delle tapparelle. ZanzariereLe zanzariere non concorrono come gli infissi all’isolamento e al completamento dell’immobile, bensì le stesse sono installate al fine di proteggere gli ambienti interni contro le zanzare e altri insetti. In considerazione di detta autonomia funzionale rispetto agli infissi, si ritiene che è applicabile l’aliquota IVA del 10%. Pertanto le zanzariere non assumono autonoma rilevanza rispetto agli infissi, anche qualora siano strutturalmente integrati negli stessi. In tal caso la loro incidenza è considerata un 10% sul valore complessivo degli infissi/zanzariere e solo su quel 10% si può applicare l’Iva agevolata. Inferriate o grate di sicurezzaPer quanto riguarda le grate di sicurezza, installate al fine di prevenire atti illeciti da parte di terzi, in linea di principio, le stesse non sono riconducibili, neppure sotto il profilo funzionale, ad alcuna delle categorie di beni significativi elencate nel citato decreto ministeriale. Le grate in virtù della loro autonoma rilevanza sotto il profilo funzionale, costituiscono esse stesse dei beni diversi e indipendenti dagli infissi esterni e/o interni dell’abitazione. Pertanto il valore delle grate non assume autonoma rilevanza e non deve confluire nel valore degli infissi (beni significativi), e quindi per esse è applicabile l’aliquota del 10%. SINTESI: come calcolare il valore del bene significativo con Iva al 10%Il valore da assoggettare a Iva al 10% va individuato sottraendo dall’importo complessivo della prestazione il valore dei beni significativi. La differenza che ne risulta costituisce il limite di valore entro cui anche alla fornitura del bene significativo è applicabile l’aliquota del 10%. Il valore residuo del bene deve essere, invece, assoggettato all’aliquota ordinaria del 22%. Ovviamente, se il valore di un bene non eccede la metà di quello della prestazione complessivamente considerata, è soggetto interamente all’aliquota Iva 10%. Esempio pratico di Iva al 10% per beni significativiIpotizziamo di trovarci nel caso di un intervento di manutenzione (straordinaria o ordinaria) su un immobile destinato ad uso abitativo privato. L’impresa deve fornire e posare in opera alcuni infissi. IPOTESI 1: Artigiano che realizza gli infissi e li posa in operaL’intervento consiste in una fase di produzione del bene (fase 1) e una fase di installazione del bene (fase 2). Nella fase 1 di produzione del bene si hanno i seguenti costi:
Nella fase 2 di installazione si ha:
Verifica bene significativo: Valore del bene > 50% Valore complessivo prestazione: OK Il bene è significativo ed è parzialmente agevolato in relazione all’Iva al 10. Si ha: Valori imponibili [Iva applicabile]:
IVA
N.B. Il valore del bene significativo non può essere inferiore al costo delle materie prime e della manodopera di produzione. IPOTESI 2: impresa acquista e installa gli infissiL’intervento consiste in una fase di acquisto degli infissi da parte dell’installatore (fase 1) e una successiva fase di fornitura e posa in opera dei bene (fase 2). Nella fase 1 di acquisto dei beni da parte dell’impresa installatrice si ha:
Nella fase 2 di installazione nei locai del committente si ha:
Verifica bene significativo: Valore del bene > 50% Valore complessivo prestazione: OK Il bene è significativo ed è parzialmente agevolato in relazione all’Iva al 10. Si ha: Valori imponibili [Iva applicabile]:
Iva
N.B. Il valore del bene significativo non può essere inferiore al costo delle materie prime e della manodopera di produzione. Esempio di fattura infissi Iva al 10Tutti i casi in cui l’IVA può essere applicata con le due diverse aliquote possono portare ad errori o a confusione ed è per questo che ti può essere utile usare un software di fatturazione elettronica per essere sicuro di rispettare correttamente le indicazioni normative. Il software può essere scaricato gratuitamente per sempre nella versione della fatturazione cartacea. Di seguito proponiamo un esempio che chiarisce come applicare correttamente l’Iva al 10% e al 22% sui beni significativi. Esempio fattura generata con FacTus ESEMPIO FATTURAFattura n. xx del xx/xx/xxx Descrizione Fornitura e posa in opera di infissi dotati di taglio termico, pratica edilizia CILA n. **** del **** – Intervento di manutenzione straordinaria Corrispettivo Imponibile pattuito: € 16.000,00 Valore infissi (bene significativo) pari a € 11.000,00 Manodopera e materiali Mark-up (Legge 488/1999, art. 7 comma 1) – € 1.000,00 Valore altri beni utilizzati (Legge 488/1999, art. 7 comma 1) – € 1.000,00 Manodopera (Legge 488/1999, art. 7 comma 1) – € 3.000,00 Infissi Valore infissi imponibile al 10% (Legge 488/1999, art. 7 comma 1) – € 5.000,00 Valore infissi imponibile al 22% – € 6.000,00 Imponibile al 10% = 1.000,00 + 1.000,00 +3000,00 + 5.000,00 = 10.000,00 euro Imponibile al 22% = 6,000,00 euro Iva al 10% = 10.000,00*0.10= 1.000,00 euro Iva al 22% = 6.000,00*0.22= 1.320,00 euro Iva = 2.320,00 euro Totale = 10.000,00+6.000,00+1.000,00+1.320,00 = 18.320,00 euro In allegato proponiamo un esempio in formato PDF di fattura con beni significativi elaborata con Factus-PA. Ti occorre un software gratuito per la fatturazione? Clicca qui per scaricare gratis FacTus Clicca qui per scaricare l’esempio di fattura Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/focus/iva-al-10-e-beni-significativi/ Quando Iva al 10 infissi?Come spiegato prima, gli infissi costano più dell'intervento vero e proprio. Fino a 4 mila euro, cioè fino a concorrenza del valore della prestazione, si applicherà l'aliquota agevolata al 10%. Sulla parte eccedente, cioè sui 2 mila euro rimanenti, si dovrà invece applicare l'Iva ordinaria con aliquota al 22%.
Quando è prevista l'Iva al 10?L'Iva agevolata al 10% può essere applicata a lavori edili, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo. In linea generale i casi in cui si applica l'Iva 10 per cento sono quelli relativi a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della casa.
Quando Iva al 10% e quando al 22?L'Iva al 10% si applica sulla differenza tra l'importo complessivo dell'intervento e il costo dei beni significativi: 10.000 - 6.000 = 4.000. Sul valore residuo degli stessi beni (pari a 2.000 euro) l'Iva si applica nella misura ordinaria del 22%.
Che Iva si applica sugli infissi?In linea generale, quello che devi sapere se stai ristrutturando il tuo appartamento e pensi alla sostituzione dei tuoi infissi, è che ti verrà applicata l'iva al: 22%, se parliamo di beni significativi; 10%, se invece si tratta di parti staccate dai beni significativi.
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