Iva a debito e iva a credito partita doppia

Effettuare la liquidazione periodica IVA significa determinare l’IVA che l’impresa deve versare per il periodo di riferimento o l’IVA a credito.

L’IVA deve essere liquidata mensilmente tuttavia, qualora non venga superato un determinato volume d’affari è possibile optare per la liquidazione trimestrale dell’IVA. In questo caso, oltre all’imposta a debito, deve essere versato l’interesse dell’1%.

Possono optare per la liquidazione trimestrale dell’IVA:

  • le imprese aventi per oggetto prestazione di servizi che, nell’anno precedente, non hanno superato un volume d’affari di euro 400.000;
  • le imprese aventi per oggetto altre attività che, nell’anno precedente, non hanno superato un volume d’affari di euro 700.000;
  • gli artisti e professionisti che, nell’anno precedente, non hanno superato un volume di affari di euro 400.000.

Vediamo come le imprese in contabilità ordinaria devono registrare la liquidazione periodica IVA.

La prima operazione da effettuare è quella di stornare i conti IVA C/VENDITE e IVA C/ACQUISTI al conto ERARIO C/IVA.

Ipotizziamo la seguente situazione.

  • IVA C/VENDITE: 3.000 euro
  • IVA C/ACQUISTI: 1.000 euro

La scrittura in P.D. da redigere è la seguente:

DataContoImporto DareImporto AvereDescrizione
../../.. IVA C/VENDITE 3.000   Liquidazione IVA del periodo .....
../../.. IVA C/AQUISTI   1.000 Liquidazione IVA del periodo .....
../../.. ERARIO C/IVA   2.000 Liquidazione IVA del periodo .....

Il conto ERARIO C/IVA evidenzia un debito di 2.000 euro relativo al periodo.

A questo punto occorre rilevare il versamento dell’IVA.

Se l’impresa liquida l’IVA mensilmente essa deve versare 2.000 euro e la scrittura da redigere è la seguente:

DataContoImporto DareImporto AvereDescrizione
../../.. ERARIO C/IVA 2.000   Versata l'IVA relativa al mese di .....
../../.. BANCA C/C   2.000 Versata l'IVA relativa al mese di .....

Se l’impresa liquida l’IVA trimestralmente essa deve versare 2.000 euro, più l’interesse dell’1% pari a 20 euro.

Gli interessi pagati sulle liquidazioni trimestrali IVA non sono deducibili nel calcolo delle imposte sul reddito.

La liquidazione IVA è l’operazione che i soggetti passivi IVA effettuano mensilmente o trimestralmente per determinare il debito o il credito d’imposta, rispettivamente da versare all’erario o da riportare al periodo successivo.

Prima di passare alla guida analitica, con esempi pratici di liquidazione dell’IVA vediamo in cosa consiste e come si eseguono le operazioni di acquisto e di vendita da cui scaturisce l’IVA a credito e a debito.

Indice dei contenuti

  • Liquidazione IVA: operazioni di acquisto e di vendita
  • Liquidazione IVA esempio
    • Liquidazione IVA, esempio numero 2
  • Come versare l’IVA e chi sono i soggetti obbligati
  • Scadenze liquidazione IVA
  • Il progetto “Precompilata Iva” dell’Agenzia delle Entrate

Liquidazione IVA: operazioni di acquisto e di vendita

I contribuenti effettuano operazioni di acquisto e operazioni di vendita.

Attraverso gli acquisti si genera un credito IVA. Nel momento in cui infatti un’azienda acquista e poi paga la merce acquistata, essa corrisponde al fornitore:

  1. il valore imponibile (che è il costo per l’azienda compratrice)
  2. il valore dell’IVA (che l’azienda compratrice versa al fornitore e che poi a sua volta la verserà all’erario).

Le operazioni di vendita invece generano un debito IVA. Quando l’azienda vende i propri beni o servizi, al momento dell’incasso essa riceve:

  1. il valore imponibile (che è il ricavo per l’azienda venditrice)
  2. il valore dell’IVA che dovrà essere poi corrisposto all’erario.

Con la liquidazione IVA, quindi, l’azienda calcola tutta l’IVA a credito, derivante dalle operazioni di acquisto facendo riferimento alle fatture ricevute dai fornitori, e tutta l’IVA a debito, derivante dalle operazioni di vendita facendo riferimento alle fatture emesse ai clienti.
Attraverso la differenza tra IVA a debito e IVA a credito, l’azienda capirà se è necessario procedere al versamento dell’imposta oppure no.

Se prevale il debito IVA, l’azienda procederà al versamento alle casse dello Stato; se invece prevale il credito IVA, non si richiederà il rimborso allo Stato ma si riporterà il credito generato in quel mese al mese successivo, sommandolo al credito derivante dagli acquisti.

Leggi anche: Partita Iva: cos’è, a cosa serve, come aprire. Guida aggiornata

Per procedere al calcolo di cui al paragrafo precedente, l’azienda deve consultare, per gli incassi, il registro delle vendite o il registro dei corrispettivi/fatture e, per le vendite, il registro degli acquisti.

Facciamo un esempio pratico.

Nel mese di gennaio 2020 l’azienda X ha:

  • acquistato merci per 17.000 euro + IVA al 22%
  • venduto merci per 13.000 euro + IVA al 22%

Innanzitutto dobbiamo calcolare la liquidazione IVA e capire quindi se l’ azienda ha maturato un debito o un credito IVA nel mese di gennaio 2020, e se dovrà quindi effettuare o meno un versamento allo Stato.

Per prima cosa dobbiamo calcolare il valore dell’IVA derivante dagli acquisti – quindi l’IVA a credito – e quella derivante dalle vendite, quindi l’IVA a debito.

Per calcolare l’IVA a credito dobbiamo moltiplicare l’imponibile (17.000 euro) per il 22%:

  • 17.000 x 22%= 3.740 euro (IVA a credito)

Allo stesso modo calcoliamo l’IVA a debito moltiplicando la base imponibile (13.000 euro) per il 22%:

  • 13.000 x 22%= 2.860 euro (IVA a debito)

Tra IVA a credito e IVA a debito prevale la prima e, dunque, l’azienda non dovrà fare alcun versamento, vantando nei confronti dell’erario un credito pari alla differenza tra i due valori trovati sopra, ovvero:

  • 3.740 – 2.860= 880 euro

Quindi l’azienda non chiederà il rimborso dell’IVA allo Stato, ma sommerà 880 euro al credito del mese successivo (mese di febbraio).

Liquidazione IVA, esempio numero 2

Facciamo ancora un altro esempio.

Nel mese di marzo 2020 l’azienda X ha:

  1. acquistato merci per 22.000 euro + IVA al 22%
  2. venduto merci per 31.000 euro + IVA al 22%

Anche in questo caso dobbiamo calcolare l’IVA debito e l’IVA a credito.

Per calcolare l’IVA a credito dobbiamo moltiplicare l’imponibile (22.000 euro) per il 22%:

  • 22.000 x 22%= 4.840 euro (IVA a credito)

Allo stesso modo calcoliamo l’IVA a debito moltiplicando la base imponibile (31.000 euro) per il 22%:

  • 31.000 x 22%= 6.820 euro (IVA a debito)

In questo secondo caso, tra IVA a credito e IVA a debito prevale la seconda e, dunque, l’azienda dovrà per forza procedere al pagamento dell’IVA: non verserà 6.820 euro, ma – per saldare il suo debito IVA – verserà all’erario la differenza tra l’IVA degli acquisti e l’IVA delle vendite, pari ad euro 1.980.

6.820 – 4.840 = 1.980 euro

E’ quindi necessario distinguere due momenti:

  1. la liquidazione dell’IVA
  2. il versamento dell’IVA

La liquidazione prevede la determinazione dell’importo dovuto e si realizza sottraendo l’IVA a credito dall’IVA a debito. Poi, nel caso in cui l’IVA a debito superi quella a credito, sarà necessario versare quanto dovuto all’erario.

Come versare l’IVA e chi sono i soggetti obbligati

A seguito dell’innalzamento delle soglie di accesso al regime di contabilità semplificata, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 15/E del 13 febbraio 2012, ha chiarito l’ambito di applicazione dell’articolo 14, comma 11, della Legge n. 183/2011 (cosiddetta legge di stabilità 2012) che prevede che “i limiti per la liquidazione trimestrale dell’Iva sono i medesimi di quelli fissati per il regime di contabilità semplificata”.

Ai fini della determinazione dei limiti di 400 mila euro (per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni) e 700 mila euro (per le imprese aventi per oggetto altre attività) che consentono ai contribuenti IVA di effettuare le liquidazioni con periodicità trimestrale, continua a rilevare esclusivamente il parametro del volume d’affari e non l’ammontare dei ricavi.

Questi contribuenti tuttavia possono comunque optare in alternativa per il versamento mensile. Se optano però per il versamento trimestrale dovranno versare, in aggiunta all’imposta, una maggiorazione pari all’1% di interessi.

La scadenza del versamento invece è mensile per i contribuenti in regime ordinario.

Solo una categoria di contribuenti, indipendentemente dai ricavi dell’anno precedente, deve eseguire le liquidazioni periodiche ed i versamenti con periodicità trimestrale: gli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso autotrazione e gli autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti nell’apposito all’albo di cui alla Legge 6/6/74 n. 298.

Sono invece esonerati dal calcolo della liquidazione IVA, e dagli obblighi connessi, i contribuenti in regime forfettario.

Scadenze liquidazione IVA

La scadenza per il pagamento per la liquidazione mensile è il 16 di ogni mese, mentre per quella trimestrale è il 16 di due mesi dopo la fine del trimestre. Per cui le scadenze sono le seguenti:

  1. primo trimestre 16 maggio
  2. secondo trimestre 16 agosto
  3. 16 novembre per il terzo trimestre
  4. 16 marzo dell’anno successivo per il quarto trimestre, direttamente con la dichiarazione IVA annuale.

Se il giorno di scadenza è sabato o un giorno festivo la scadenza è spostata fino al primo giorno non festivo.

Il pagamento deve essere effettuato tramite modello f24 (codici tributo dal 6001 al 6013 per i contribuenti mensili e dal 6031 al 6034 per i contribuenti trimestrali).
Il limite minimo per i versamenti periodici ammonta a 25,82 euro.
Qualora l’imposta di un periodo non superi tale limite, il versamento deve essere eseguito unitamente a quello del periodo successivo, o comunque nel primo periodo utile.

Il progetto “Precompilata Iva” dell’Agenzia delle Entrate

Il 13 settembre 2021 l’Agenzia ha reso noto il comunicato stampa con cui ha reso disponibili i registri IVA precompilati per due milioni di contribuenti, che li possono consultare all’interno del portale Fatture e corrispettivi validando o modificando i dati delle operazioni effettuate dal 1 luglio 2021, compiendo quindi un passo avanti per la digitalizzazione anche dell’adempimento relativo alla liquidazione IVA.

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Dove va l'IVA a debito?

L'iva riscossa da vendite o servizi è definita “a debito” in quanto deve essere riversata all'Erario. L'iva pagata sugli acquisti è invece definita “a credito” in quanto viene pagata a un altro soggetto passivo (fornitore), che a sua volta è obbligato a versarla all'Erario.

Come funziona IVA a credito ea debito?

L'IVA da versare allo Stato è la differenza tra IVA a debito e IVA a credito. L'IVA a debito è quella riscossa sulle vendite che il dettagliante deve scorporare dall'importo delle vendite. L'IVA a credito è quella pagata sugli acquisti che si calcola applicando l'aliquota all'importo degli acquisti.

Come si registra credito IVA?

Esempio: Se il credito di Dicembre è di € 1.000,00, è necessario registrare il giroconto per riportare questo importo dal conto “Erario c/iva periodo precedente” , indicato sul conto di sistema “Liquidazione IVA periodo precedente (saldo)” , al conto Erario c/iva anno precedente.

Dove va l'IVA a credito in bilancio?

L'importo di credito iva che si intende compensare, va iscritto nella previsione di bilancio, al titolo III, categoria 5. In bilancio si iscrive l'importo che sarà compensato e non l'importo di credito maturato, che viceversa, se non sarà oggetto di compensazione, dovrà essere iscritto solo nel conto del patrimonio.