Finanziamento concesso da srl ai soci fac simile

E' possibile erogare un finanziamento al socio amministratore di una s.r.l.? Qual è iter procedurale? Il verbale assembleare nel quale si fissano le condizioni del prestito, va registrato?

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In esito al quesito posto va preliminarmente osservato che una società a responsabilità limitata può concedere un finanziamento solo se tale attività rientra tra le attività esercitabili previste nello statuto sociale e non assuma i caratteri dell’attività svolta nei confronti del pubblico. E’ utile ricordare che l’attività finanziaria nei confronti del pubblico è un’attività riservata e regolata dal Testo Unico Bancario e dal Testo Unico della Finanza e di conseguenza viene generalmente esclusa dalle attività proprie delle società commerciali. Al contrario, é consuetudine trovare negli statuti delle società commerciali delle specifiche previsioni in merito alla ricezione dei finanziamenti da parte della società erogati dai soci ma non l’erogazione da parte della società.

Visto che si tratta di una società a responsabilità limitata, è presumibile ritenere che nell’oggetto sociale non sia prevista l’ipotesi di elargire finanziamenti ai soci e, pertanto, l’attribuzione ai medesimi di somme provenienti dai conti della società potrebbe configurarsi come distribuzione di utili. Sotto il profilo civilistico va ricordato che effettuare operazioni non comprese nell’oggetto sociale comporta per gli amministratori una oggettiva responsabilità sociale. Qualora peraltro il socio fosse anche amministratore, come nel caso in specie, ci troveremmo di fronte ad una ipotesi di illegale ripartizione degli utili e delle riserve che troverebbe anche una sanzione prevista dall’art. 2627 c.c. e che potrebbe anche combinarsi con il disposto dell’art. 2634 c.c. per quanto riguarda l’infedeltà patrimoniale.

Alla luce di quanto esposto, esclusa l’ipotesi indicata al primo capoverso, la società a responsabilità limitata non può erogare prestiti al socio peraltro amministratore.

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Prestiti, mutui e finanziamenti ad amministratori e/o soci da parte delle Società di Capitali (SRL - SPA)*Prestiti, mutui e finanziamenti concessi ad amministratori, direttori generali, soci, sindaci e liquidatori: l'art. 2624 c.c. stabiliva che gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori che contraevano prestiti sotto qualsiasi forma, sia direttamente sia per interposta persona, con la società che amministravano o con una società controllante o controllata, erano puniti con la reclusione, e ciò anche se il prestito fosse stato retribuito e restituito. L’art. 2624 è stato abrogato con D.Lgs. 61/2002, decorrenza 14.4.2002, ma permangono le responsabilità in caso di condotta fraudolenta a danno del patrimonio sociale. Ai fini fiscali vale quanto detto per i prestiti ai soci.  (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Il fatto che la fattispecie non sia più penalmente perseguibile direttamente non esclude una possibile contestazione dei reati oggetto della legge fallimentare (bancarotta, bancarotta fraudolenta, etc..) qualora un domani la società dovesse fallire; nè esclude che gli amministratori possano essere assoggettati ad azione di responsabilità, qualora:·       non siano nelle condizioni di restituire prestiti ricevuti;·       espongano la società a danni qualora questa debba rispondere per le garanzie prestate in favore degli amministratori;·       mettano comunque la società e/o creditori o terzi in difficoltà a causa della carenza di liquidità derivante dai prestiti fatti a loro. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Con l’abrogazione della norma sanzionatoria è stata eliminata la causa ostativa alla concessione dei prestiti ad amministratori  e/o soci. Questi ultimi, (coloro che possono sollevare azione sociale di responsabilità nei confronti dell’amministratore), possono deliberare il prestito e non vi è alcuna norma che possa perseguire tale attività ritenuta non più illecita. Fermo restando il versamento dell’imposta di registro,  i requisiti statutari, e l’eventuale onerosità del finanziamento in oggetto.Eventuali danni per responsabilità, peraltro non ravvisabili nel caso di autorizzazione al prestito da parte dell’assemblea dei soci, potrebbero essere contestati solo dai soci stessi. E' consentito tutto ciò che non è vietato, se la legge non persegue più come reato penalmente perseguibile la concessione di prestiti a soci o amministratori, nulla quaestio. Se i soci decidono di deliberare un prestito, nel rispetto statutario, possono farlo. Purché sussistano condizioni che esulano dalla distrazione di fondi per società in stato di dissesto, con contenzioso tributario in essere, o di natura elusiva. Se così non fosse i soci sarebbero comunque responsabili in solido con l’amministratore nei confronti dei terzi.In conclusione i prestiti, finanziamenti, mutui concessi agli amministratori sono consentiti, rispettando una serie di adempimenti e contrattualistica collaudati,  diventano illegittimi se ne viene fatto un uso distorto, ma questo vale per qualunque comportamento legittimo. *attenzione: l'operazione è consentita ma deve essere attuata con un iter delineato onde evitare di cadere in fattispecie elusive e subire atti di accertamento e/o rettifica ai fini delle imposte dirette e/o indirette. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});  abbiamo già assistito in tutta Italia, srl e spa nella erogazione di operazioni di mutuo al socio amministratoreChiamaci per assistere te e/o il tuo consulenteNUMERO VERDE 800.19.27.52

Come funziona il finanziamento soci?

Il finanziamento dei soci è un accordo tra i soci e la società, non dipendente dalla quota di partecipazione e liberamente concordabile senza la necessità di una delibera assembleare. Si perfeziona con un accordo, preferibilmente in forma scritta, che determina modi e tempi di versamento e restituzione delle somme.

Come si fa un finanziamento soci?

Il finanziamento soci alla società può essere eseguito attraverso due modalità: “versamenti in conto capitale” e “versamenti a titolo di mutuo”. I primi devono essere contabilizzati tra le voci di patrimonio netto ed i secondi sono iscritti tra i debiti dello Stato Patrimoniale.

Chi può fare finanziamento soci?

Quando i soci possono effettuare finanziamenti L'essere titolare di una quota sociale di almeno il 2% del capitale sociale deliberato con l'ultimo bilancio approvato; Che ci sia un'espressa previsione nell'atto costitutivo mediante apposita clausola.

Come ottenere un finanziamento con una Srl?

Oggi in Italia una società a responsabilità limitata (S.r.l.) dispone in genere di due opzioni per finanziarsi: tramite un prestito da parte degli stessi soci o tramite un finanziamento erogato da una banca.