Il d lgs 81 08 prescrive

In queste settimane si è molto discusso sull’efficacia e la reale valenza di alcuni provvedimenti intervenuti a modificare in modo sostanziale alcune disposizioni del “Testo Unico sulla Sicurezza” (d.lgs. 81/08), ovvero della l. 215/2021 di conversione del d.l. 146/2021.

L’ispettorato Nazionale del lavoro, attraverso l’emanazione della circolare 1/2022, ha fornito le indicazioni in merito alle modifiche intervenute.  

Nello specifico, gli interventi compiuti hanno previsto l’abrogazione dell’art. 13 c. 2 del d.lgs. 81/08 e conseguentemente l’equiparazione delle competenze all’Ispettorato Nazionale del Lavoro a quelle delle ASL (da noi SPISAL). Le aziende quindi, si dovranno confrontare con due organi, entrambi paritariamente deputati alla vigilanza su salute e sicurezza sulla totalità dei comparti. Un provvedimento questo, che appare in controtendenza con i principi di razionalizzazione, semplificazione ed efficienza della pubblica amministrazione, essendo dal 1978 e precisamente dalla legge 833 (art. 21) un compito esclusivamente affidato alle Aziende Sanitarie Locali.

Secondo elemento di forte impatto è il rafforzamento della figura del preposto: all’art. 18 c. 1 viene introdotto l’obbligo (non più la facoltà) di “individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione dell’attività di vigilanza di cui all’art. 19”. Tale figura dovrà avere un riconoscimento economico specifico così come individuato dai contratti o dagli accordi collettivi e, per i datori di lavoro o dirigenti che non abbiano provveduto ad individuarlo, viene stabilito l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro. Tale sanzione viene estesa anche ai Datori di lavoro di aziende appaltatrici o subappaltatrici che non abbiano indicato al committente il personale incaricato di tale ruolo.

Molto significative appaiono le prerogative di questa figura: “sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione”. Tutto questo associato ad un dovere di intervenire “per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza” anche interrompendo l’attività del lavoratore ed informando i diretti superiori. Tale vincolo sussiste anche in caso di “deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza”.

Vi è poi la previsione introdotta dal nuovo c. 7 dell’art. 37 d.lgs. 81/08 nel momento in cui prescrive l’obbligo formativo anche in capo al datore di lavoro (oltre che ai dirigenti e preposti), indipendentemente dal fatto che sia o meno titolare dei compiti di prevenzione e protezione come previsto dall’art. 34 del medesimo d. lgs. 81. Si parla infatti di “un’adeguata e specifica formazione nonché di un aggiornamento periodico” il cui contenuto, modalità e durata saranno individuati entro il 30 giugno 2022 dalla “Conferenza Stato Regioni”. Sempre il preposto invece, dovrà essere soggetto ad attività formativa esclusivamente in presenza, con aggiornamento almeno biennale in ogni caso qualora lo si ritenga necessario per l’emergere di nuovi rischi o l’evoluzione di altri già presenti. In proposito, l’INL chiarisce un punto centrale: l’obbligo formativo per dirigenti e preposti permane e, in assenza della deliberazione della Conferenza, tali figure dovranno essere formate secondo quanto stabilito dal vigente accordo 211 del 21 dicembre 2011. Tuttavia, prosegue l’Ispettorato, per i requisiti di adeguatezza e specificità della formazione del preposto si dovrà attendere il nuovo provvedimento. In sintesi, quindi, in caso di visita ispettiva, verranno presi a parametro per la verifica degli obblighi formativi i contenuti, di queste due figure, dell’accordo 211.

Per concludere, si sottolinea l’integrazione del legislatore dell’obbligo dell’addestramento  (art. 37 d.lgs. 81/08), che consiste nella prova pratica, per “l’uso corretto e in sicurezza delle attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, …”. Tale attività dovrà essere tracciata in apposito registro anche informatizzato. Questa norma è immediatamente applicabile.

IL QUADRO DELLE PRINCIPALI MODIFICHE APPORTATE DALLA LEGGE N. 215/2021 AL T.U.DELLA SICUREZZA SUL LAVORO N. 81/2008 

ARGOMENTO

MODIFICHE COMPIUTE

Ispezioni

È confermato che il personale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha competenza ispettiva primaria in materia, quindi, per tutti i settori economici, affiancandosi così a quella delle aziende sanitarie locali (art. 13 D.Lgs. n.81/2008)

Sospensione dell’attività

Nel computo della soglia di almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro occupati, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, vanno compresi anche quelli inquadrati come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa (art. 14, c.1, D.Lgs. n.81/2008)

Previste tra le ipotesi per gravi violazioni alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro che fanno scattare la sospensione dell’attività, la mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto (allegato I D.Lgs. n.81/2008, n.12-bis)

Comunicazione obbligatoria dei lavoratori autonomi occasionali

Introdotto l’obbligo per il committente di comunicare preventivamente i rapporti di lavoro autonomo occasionali all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, mediante SMS o posta elettronica (art. 14, c.1, D.Lgs. n.81/2008)

Si applicano le modalità operative di cui all’art.15, c.3, del D.Lgs. n. 81/2015

L’omessa o tardiva comunicazione è punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale

Non si applica la procedura di diffida di cui all’art.13 del D.Lgs. n. 124/2004

Retribuzione e versamento dei contributi per i lavoratori interessati dalla sospensione

Previsto l’obbligo per il datore di lavoro di corrispondere la retribuzione e versare i relativi contributi ai lavoratori interessati dal provvedimento di sospensione (art.14, c.2, D.Lgs. n.81/2008)

Obbligo d’individuazione del preposto, emolumenti e tutele

Il datore di lavoro e il dirigente sono tenuti a individuare i preposti per lo svolgimento dell’attività di vigilanza (art.18, c.1, lett. b-bis D.Lgs. n.81/2008)

I preposti non possono subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività

I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di vigilanza

Negli appalti e subappalti il datore di lavoro è tenuto a comunicare al committente il personale con i compiti di preposto (art.26, c.8-bis, D.Lgs. n.81/2008)

Formazione obbligatoria

Introdotto l’obbligo della formazione e dell’aggiornamento anche per i datori di lavoro (art.37, c.7, del D.Lgs. n.81/2008)

La formazione dei preposti e il loro aggiornamento devono essere svolti interamente con modalità in presenza

L’aggiornamento dei preposti passa da quinquennale a biennale; inoltre, l’obbligo dell’aggiornamento scatta ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi

Entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano dovrà adottare un Accordo di accorpamento, rivisitazione e modifica degli Accordi attualmente vigenti in materia di formazione delle varie figure

Registro dell’addestramento

Gli interventi di addestramento devono essere tracciati attraverso un apposito registro anche informatizzato (art.37, c.5, D.Lgs. n.81/2008)

Obblighi del preposto

Rimodulati gli obblighi del preposto, con la specificazione del dovere d’intervento e d’interruzione dell’attività in caso di prassi di lavoro scorrette o, comunque, di sussistenza di pericoli (art.19, D.Lgs. n.81/2008)

Sanzioni

Rimodulate alcune sanzioni per le ipotesi contravvenzionali a carico del datore di lavoro, del dirigente, del preposto e del committente negli appalti (art.55 D.Lgs. n.81/2008)

Entrata in vigore delle modifiche della legge n. 215/2021

21 dicembre 2021

Quali luoghi di lavoro sono esclusi dalle prescrizioni del d lgs 81 08?

“1. È vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei. 2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, possono essere destinati al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano particolari esigenze tecniche.

Qual è il decreto legge che prescrive misure per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro in tutti i settori di attività privati o pubblici?

Nell'ambito del d. lgs. 81/2008, la sicurezza sul lavoro va intesa come quell'insieme di interventi che devono essere adottati per tutelare l'incolumità e la salute dei lavoratori durante lo svolgimento della loro attività.

Quando non si applica il D Lgs 81 08?

Possiamo però affermare che ad “esclusione dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l'insegnamento privato supplementare e l'assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili” (art. 3 comma 8), il D. Lgs. 81/08 si applica anche solo parzialmente a tutti.

Quali sono le azioni di prevenzione previste dal decreto legislativo 81 08?

Le misure di prevenzione possono essere di tipo strutturale o organizzativo, ad esempio la corretta progettazione ed esecuzione d'interventi di manutenzione, d'impianti, di macchinari, ma anche l'informazione, la formazione e l'addestramento dei lavoratori, l'adozione di comportamenti e procedure operative adeguate e ...