Torniamo a parlare di elettricità. Risorsa indispensabile per tantissimi luoghi di lavoro che però rappresenta una delle più diffuse fonti di pericolo per i lavoratori. Dopo aver affrontato il tema del rischio elettrico sul lavoro e degli effetti dell’elettricità sul corpo umano è il momento di entrare più nello specifico. Ci concentreremo quindi sulle misure di prevenzione e protezione dal rischio elettrico e sui dispositivi di protezione individuale (DPI) da utilizzare. Show
Misure di prevenzione e protezione: conformità degli impianti elettriciGli impianti elettrici sono da considerarsi come la principale fonte di pericolo legata al rischio elettrico. Quindi dovranno essere progettati, realizzati e modificati a norma di legge, con tanto di dichiarazione di conformità rilasciata da chi ha installato o apportato modifiche all’impianto. Fondamentali poi saranno le verifiche periodiche agli impianti elettrici, ai quadri e alle linee di distribuzioni e ad ogni altro elemento correlato. Fatta questa premessa è il momento di distinguere le misure di prevenzione e protezione a seconda che si riferiscano a lavori a basso o ad alto rischio elettrico. Prevenzione e protezione per lavori a BASSO rischio Nei lavori a basso rischio (ad esempio negli uffici) gli impianti elettrici dovranno essere a norma: isolamento delle parti attive, interruttori differenziali e messa a terra sono d’obbligo. I lavoratori dovranno essere informati sui pericoli derivanti dall’uso di apparecchiature elettriche e l’eventuale accesso alle cabine elettriche deve essere concesso solo a personale autorizzato. Prevenzione e protezione per lavori ad ALTO rischio Ben più complessa sarà la questione per gli addetti a lavori elettrici (alto rischio). In questi casi, essendo elevata sia la probabilità di infortuni o incidenti, sia l’entità di un eventuale danno, si renderanno necessarie: > l’individuazione del Responsabile dell’Impianto e del Preposto ai Lavori, > una formazione specifica del lavoratore autorizzato a svolgere questo tipo di mansioni, > la predisposizione di dettagliate procedure di lavoro per garantirne l’esecuzione in sicurezza, > un’adeguata formazione in materia di primo soccorso. Se il lavoro poi deve essere svolto anche in tensione (quando cioè il lavoratore accede, con una parte del corpo o con un attrezzo, a meno di 15 cm da parti attive in tensione) devono anche essere utilizzati appositi DPI. DPI contro il rischio elettricoI DPI usati per proteggersi da rischio elettrico sono caratterizzati da proprietà isolanti (anche dette proprietà dielettriche) in grado cioè di bloccare il passaggio della corrente. Questa caratteristica la si può ritrovare in particolari elmetti, visiere, tappeti, maniche isolanti e abbigliamento specifico per la protezione da arco elettrico (in grado quindi di proteggere anche dall’elevato calore che si genera con questo fenomeno). Considerando però che i punti attraverso i quali è più facile entrare in contatto con una scarica elettrica sono le mani, e che i piedi rappresentano solitamente il relativo punto d’uscita della corrente, saranno fondamentali guanti e calzature con proprietà isolanti .
Il Capo III del Titolo III del D.Lgs. 81/08 sviluppa specificatamente gli obblighi del Datore di Lavoro connessi alla presenza del rischio elettrico e introduce nell’art. 80 l’esplicito obbligo di valutazione del rischio elettrico in azienda. Vediamo di seguito un approfondimento sul tema della valutazione del rischio elettrico affrontando i seguenti argomenti:
COME REDIGERE IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO ELETTRICOIl documento di valutazione del rischio elettrico può essere integrato nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) dell’azienda? In generale, non essendo precisato diversamente nell’art. 80 del D. Lgs. 81/08, l’obbligo di valutazione del rischio elettrico può essere adempiuto:
Qualora il documento di valutazione del rischio elettrico sia autonomo e distaccato rispetto al Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) aziendale, ad esso dovrà essere applicata non solo la disciplina speciale (con i contenuti stabiliti dall’art. 80, comma 2 del D. Lgs. 81/2008), ma dovrà contenere quei requisiti essenziali riconosciuti dalla disciplina generale (cioè dall’art. 28 D. Lgs. 81/2008). Pertanto il documento di valutazione del rischio elettrico dovrà avere come requisiti minimi:
e ad esso dovrà essere collegata data certa. Inoltre, ai sensi dell’art. 80, comma 3 del D. Lgs. 81/08, nel documento di valutazione del rischio elettrico devono essere illustrate le misure di prevenzione e protezione attuate per:
QUALI SONO I RISCHI DA CONSIDERARE NELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO ELETTRICOLa valutazione del rischio elettrico si pone l’obiettivo di identificare e, appunto, valutare il rischio elettrico connesso con l’impiego di materiali, apparecchiature e impianti elettrici messi a disposizione dei lavoratori ed, in particolare, da rischi elettrici derivanti da:
La valutazione del rischio elettrico dovrà tenere in considerazione inoltre:
LA CONFORMITA’ DEGLI IMPIANTI ELETTRICI COME REQUISITO PER L’ACCETTABILITA’ DEL RISCHIO ELETTRICODal punto di vista metodologico, nello svolgimento dell’attività di analisi e della valutazione del rischio elettrico, il Datore di Lavoro dovrà accertarsi innanzitutto che gli impianti elettrici siano stati progettati ed installati nel rispetto della regola dell’arte. In tal senso il D.M. 37/08 dispone non solo che l’installatore realizzi gli impianti elettrici nel rispetto della regola dell’arte (come d’altra parte richiesto anche dall’art. 81 del D.Lgs. 81/2008), ma anche che lo stesso installatore rilasci al committente, al termine dei lavori, la dichiarazione di conformità degli impianti (DICO). Tuttavia, soprattutto per quanto attiene la responsabilità in capo al Datore di Lavoro, la sicurezza di un impianto elettrico non è determinata dalla sola realizzazione dello stesso nel rispetto della regola dell’arte ma anche, e soprattutto:
Pertanto, nel documento di valutazione del rischio elettrico, il Datore di Lavoro dovrà prendere in considerazione quelle norme tecniche che, essendo pertinenziali ai fini di gestione in sicurezza degli impianti elettrici, disciplinano:
LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO ELETTRICO: LE RESPONSABILITA’ DEL DATORE DI LAVOROIl vero fulcro della responsabilità del Datore di Lavoro non si identifica nella fase di progettazione, costruzione e installazione degli impianti elettrici (sempre che tali attività non vedano coinvolti direttamente i lavoratori dello stesso Datore di Lavoro), ma si concentra soprattutto nella fase di impiego ed esercizio dell’impianto medesimo. Coerentemente con tale nuova prospettiva di responsabilità a carico del Datore di Lavoro, il decreto correttivo del 2009 aveva provveduto a correggere l’art. 18 (del Titolo I) aggiungendovi il comma 3-bis, che cita “Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti”. In questo modo ha creato un collegamento tra la posizione di garanzia del Datore di Lavoro (e dei Dirigenti) e quella dei singoli professionisti coinvolti nella realizzazione degli impianti elettrici, ossia:
nel tentativo di disciplinare una possibile distribuzione delle responsabilità in base alle specifiche competenze di ciascuno. Pertanto, il Datore di Lavoro dovrà valutare il rischio elettrico concentrandosi sugli aspetti di gestione della sicurezza elettrica, in particolare:
I rischi derivanti da un impianto elettrico possono ricadere su due tipologie di lavoratori:
Per garantire i lavoratori che utilizzano l’impianto elettrico dal rischio elettrico è fondamentale:
Più complessa è l’organizzazione del lavoro degli addetti ai Lavori Elettrici, per i quali è fondamentale, nella valutazione dei rischi, appoggiarsi a quanto previsto dalla normativa tecnica vigente sull’argomento, con particolare riferimento alla Norma CEI 11-27. DALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO ELETTRICO ALLA GESTIONE DEL RISCHIO ELETTRICOSulla base di quanto visto nei paragrafi precedenti, il documento di valutazione del rischio elettrico dovrà prevedere procedure che descrivano:
Tali procedure dovranno essere allineate alle previsioni della Norma CEI 11-27, tra le quali possiamo citare le seguenti:
In sostanza, come peraltro dovrebbe avvenire per ogni rischio rilevante presente nel luogo di lavoro, la valutazione dei rischi sfocia in un sistema di gestione volto a garantire la corretta applicazione nel tempo delle misure di sicurezza individuate dal Datore di Lavoro. HAI UN DUBBIO SU UN TERMINE Trova la risposta nel nostro Glossario, la prima raccolta di tutti gli acronimi e termini tecnici utilizzati in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro.
CONTATTACI PER ULTERIORI INFORMAZIONI Compilando i seguenti campi sarete contattati o riceverete le informazioni richieste nel più breve tempo possibile Quali sono le misure di protezione previste nell'impianto elettrico?In particolare le misure di protezione totali si attuano con le metodologie dettate dalle norme CEI, ad esempio: “isolamento delle parti attive del circuito elettrico con materiale isolante che deve ricoprire completamente le parti in tensione ed avere caratteristiche idonee alle tensioni di esercizio e alle ...
Quali sono le protezioni che il datore di lavoro deve garantire contro il rischio elettrico?Veniamo dunque ad alcuni dispositivi di protezione individuali e attrezzature isolanti: guanti/manicotti; calzature; elmetti/visiere; tappeti; attrezzi isolanti; tubi, coperte. Questi invece DPI e attrezzature di protezione contro l'arco elettrico: abbigliamento ignifugo; guanti/manicotti; elmetti/visiere; coperte.
Quali sono le misure di prevenzione del rischio elettrico per eseguire lavori in prossimità di parti attive?Se vi è rischio di contatto con parti attive, il personale che esegue le misure deve fare uso di dispositivi di protezione individuale e prendere precauzioni contro lo shock elettrico e contro gli effetti di cortocircuiti e archi elettrici.
Cosa è rischio elettrico?Il rischio elettrico, secondo una definizione che può essere tratta da quanto indicato nel Testo Unico sulla Sicurezza (Dlgs 81/08, modificato dal Dlgs 106/09), è il rischio derivante dal contatto diretto o indiretto con una parte attiva non protetta di un impianto elettrico, così come il rischio d'incendio o ...
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