Legge 5 febbraio 1992 n 104 sintesi

Scarica SINTESI Legge Quadro n. 104/92 e più Sintesi del corso in PDF di Didattica generale e speciale solo su Docsity! “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” (Legge n. 104 del 1992) Finalità La Repubblica garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione; previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana e il raggiungimento della massima autonomia possibile; persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni; predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata. Soggetti aventi diritto Tutti coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione e per questo ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Accertamento dell'handicap Gli accertamenti relativi alla minorazione, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare. Inserimento ed integrazione sociale Gli interventi di carattere socio-psico-pedagogico, di assistenza sociale e sanitaria a domicilio, di aiuto domestico e di tipo economico ai sensi della normativa vigente, a sostegno della persona handicappata e del nucleo familiare in cui è inserita; servizi di aiuto personale; interventi diretti ad assicurare l'accesso agli edifici pubblici e privati e ad eliminare o superare le barriere fisiche e architettoniche che ostacolano i movimenti nei luoghi pubblici; provvedimenti che rendano effettivi il diritto all'informazione e il diritto allo studio con particolare riferimento alle dotazioni didattiche e tecniche, ai programmi, a linguaggi specializzati, alle prove di valutazione e alla disponibilità di personale appositamente qualificato; adeguamento delle attrezzature e del personale dei servizi educativi, sportivi; misure atte a favorire la piena integrazione nel mondo del lavoro; istituzione o adattamento di centri socioriabilitativi ed educativi diurni, a valenza educativa, che perseguano lo scopo di rendere possibile una vita di relazione. Diritto all'educazione e all'istruzione Al bambino da 0 a 3 anni è garantito l'inserimento negli asili nido. E' garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione. All'individuazione dell'alunno come persona handicappata fa seguito un profilo dinamico- funzionale ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato. Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap sia le possibilità di recupero. All’elaborazione del profilo dinamico-funzionale iniziale seguono verifiche per controllare gli effetti dei diversi interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico. Il profilo dinamico-funzionale è aggiornato a conclusione della scuola materna, della scuola elementare e della scuola media e durante il corso di istruzione secondaria superiore. Integrazione scolastica L'integrazione scolastica si realizza tramite la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socioassistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati. Dotazione alle scuole e alle università di attrezzature tecniche e di sussidi didattici; la programmazione da parte dell'università di interventi adeguati sia al bisogno della persona sia alla peculiarità del piano di studio individuale. Il Ministro della pubblica istruzione provvede alla formazione e all'aggiornamento del personale docente per l'acquisizione di conoscenze in materia d’integrazione scolastica degli studenti handicappati, all'attivazione di forme sistematiche di orientamento, all'organizzazione dell'attività educativa e didattica secondo il criterio della flessibilità e garantire la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola. Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica Presso ogni ufficio scolastico provinciale è istituito un gruppo di lavoro composto da: un ispettore tecnico, un esperto della scuola, due esperti designati dagli enti locali, due esperti delle unità sanitarie locali, tre esperti designati dalle associazioni delle persone handicappate maggiormente rappresentative a livello provinciale. Il gruppo di lavoro dura in carica tre anni.

Cosa prevede la legge 104 del 1992?

La legge 104/92 prescrive che vengano superati gli impedimenti derivanti dall'handicap creando le condizioni affinché la persona disabile possa raggiungere la massima autonomia possibile, gli vengano garantiti la partecipazione alla vita della collettività e la completa realizzazione dei suoi diritti.

Cosa significa art 4 Legge 5 febbraio 1992 n 104?

La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.

Cosa prevede la legge 104 scuola?

Alunni con disabilità Le Legge 104/92 riconosce e tutela la partecipazione alla vita sociale delle persone con disabilità, in particolare nei luoghi per essa fondamentali: la scuola, durante l'infanzia e l'adolescenza (artt. 12, 13, 14, 15, 16 e 17) e il lavoro, nell'età adulta (artt. 18, 19, 20, 21 e 22).

Cosa prevede la legge 104 art 3 comma 3?

3 comma 3 della legge 104, il disabile e il familiare ed affine entro il 2° grado hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni al mese da fruire in modalità continuativa o frazionata.