Quanto paga l assicurazione per 10 giorni di prognosi

Quando si è vittima di un incidente stradale ci si chiede: qual è l’ammontare corretto del risarcimento spettante?

In questo articolo l’avvocato Giuseppe Galvagna ci fornirà alcuni importanti chiarimenti che potranno essere utili per verificare se l’offerta della compagnia sia davvero congrua.

Avvocato Galvagna, quali sono i passaggi da fare per poter ottenere il giusto risarcimento?

In caso di sinistro si consiglia di recarsi, nel più breve tempo possibile, presso una struttura sanitaria pubblica (pronto soccorso) per le cure del caso e la relativa refertazione del danno subito.

Successivamente, dopo aver ultimato tutti gli accertamenti, come visite mediche specialistiche, ulteriori accertamenti strumentali, riabilitazione, il danneggiato dovrà far pervenire alla compagnia, anche tramite il proprio legale, un certificato di guarigione con postumi da accertare in sede medico-legale.

L’assicurazione nominerà un proprio fiduciario medico-legale, il quale, a seguito della visita, valuterà le lesioni riportate dal danneggiato.

In questa fase, come nelle prime, sarà fondamentale essere assistito da un medico-legale di parte, al fine di contestare le valutazioni del fiduciario della compagnia, e da un avvocato esperto in materia al fine di seguire la procedura corretta.

Il referto del pronto soccorso, in cui sono indicati i giorni di prognosi, e i successivi accertamenti, saranno fondamentali ai fini del risarcimento.

La compagnia assicurativa risarcirà le seguenti voci di danno:

DANNO ECONOMICO

Il danno economico comprende tutte le spese affrontate a causa dell’incidente: cure, farmaci, visite, indagini strumentali (risonanze, tac, radiografie ecc.). In più comprende il danno da «lucro cessante» ossia quello per il mancato guadagno a causa della cessazione dell’attività lavorativa.

DANNO BIOLOGICO PERMANENTE 

Le lesioni riportate con l’incidente vengono quantificate sulla base di apposite tabelle (in attesa delle tabelle nazionali si considerano quelle del tribunale di Milano). Il risarcimento sarà quantificato sulla base di due variabili:

  • la percentuale di danno biologico: tanto più è alta, tanto maggiore è il risarcimento;
  • l’età del danneggiato: tanto più è anziano, tanto minore è il risarcimento. A parità di danno, quindi, un giovane viene risarcito di più poiché è maggiore l’aspettativa di vita e, quindi, il tempo che dovrà convivere con la menomazione fisica riportata.

INVALIDITA’ TEMPORANEA

Per ogni giorno in cui il danneggiato è rimasto “immobile” o limitato nei movimenti per via dei danni fisici subiti scatta un risarcimento. Si considerano le seguenti voci:

  • giorni di invalidità totale: sono quelli in cui il danneggiato è stato a letto e non si è potuto muovere;
  • giorni di invalidità parziale al 75%: sono quelli in cui, pur potendosi alzare dal letto, ogni altra attività è stata pregiudicata (ad esempio se il danneggiato si alternava tra letto, poltrona e tavolo da pranzo);
  • giorni di invalidità parziale al 50%: sono quelli in cui il danneggiato ha iniziato a muoversi, a camminare ed eventualmente a svolgere una blanda attività lavorativa;
  • giorni di invalidità parziale al 25%: qui la guarigione è prossima.

Per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta (al 100%) vengono risarciti circa 46,00 euro.

In base all’entità del danno, inoltre, potrà essere riconosciuto il danno morale (inteso quale sofferenza transeunte risarcibile in conseguenza di un reato nelle ipotesi previste dalla legge) e il danno esistenziale (ovverosia il pregiudizio conseguente all’alterazione delle abitudini di vita del soggetto leso capace di incidere sulla vita di relazione di quest’ultimo).

La procedura, per quanto possa sembrare lineare, in realtà presenta non poche difficoltà soprattutto nella fase di quantificazione dei postumi da risarcire ove la discrezionalità è ampia (per un banale colpo di frusta si possono riscontrare differenze di risarcimento anche superiori al 50%), per questo si consiglia di farsi seguire da professionisti esperti del ramo che possano tutelare sia dal punto di vista medico che legale, i cui compensi saranno a carico della compagnia.

COMUNICATO STAMPA - Responsabilità editoriale PRIMA PAGINA ITALIA

  • Applicazioni
  • Risarcimento Danni
  • Tabelle Danno Biologico

Tabella del danno biologico di lieve entità, fino a 9 punti di invalidità permanente, in base all�art. 139 del Codice delle Assicurazioni (DLGS 209-2005).

Gli importi per la liquidazione del danno biologico sono stati aggiornati dal D.M. 08/06/2022 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 144 del 22/06/2022.
I nuovi importi decorrono dal mese di aprile 2022.


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Art. 139 Dlgs 209-2005 (Danno biologico per lesioni di lieve entità)

1. Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:
a) a titolo di danno biologico permanente, è liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al nove per cento un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di invalidità tale importo è calcolato in base all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente secondo la correlazione esposta nel comma 6.
L'importo così determinato si riduce con il crescere dell'età del soggetto in ragione dello zero virgola cinque per cento per ogni anno di età a partire dall'undicesimo anno di età. Il valore del primo punto è pari ad euro seicentosettantaquattro virgola settantotto;
b) a titolo di danno biologico temporaneo, è liquidato un importo di euro trentanove virgola trentasette per ogni giorno di inabilità assoluta; in caso di inabilità temporanea inferiore al cento per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.
2. Agli effetti di cui al comma 1 per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito.
3. L'ammontare del danno biologico liquidato ai sensi del comma 1 può essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato.
4. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle attività produttive, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra uno e nove punti di invalidità.
5. Gli importi indicati nel comma 1 sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro delle attività produttive, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT.
6. Ai fini del calcolo dell’importo di cui al comma 1, lettera a), per un punto percentuale di invalidità pari a 1 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,0, per un punto percentuale di invalidità pari a 2 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,1, per un punto percentuale di invalidità pari a 3 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,2, per un punto percentuale di invalidità pari a 4 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,3, per un punto percentuale di invalidità pari a 5 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,5, per un punto percentuale di invalidità pari a 6 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,7, per un punto percentuale di invalidità pari a 7 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,9, per un punto percentuale di invalidità pari a 8 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,1, per un punto percentuale di invalidità pari a 9 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,3.

Quanto viene risarcito un giorno di prognosi?

In primo luogo, bisogna sapere che secondo gli ultimi decreti ministeriali emessi dal governo italiano, il valore di ogni giorno di lavoro perso a causa dell'inabilità temporanea è pari a circa 46 euro. Questo valore deve essere poi diviso per la percentuale di inabilità temporanea.

Quanto paga l'assicurazione per danni fisici?

60 giorni in caso di danno al mezzo; 90 giorni in caso di danno fisico.

Quanto risarcisce l'assicurazione?

Quanto pagano per un incidente?.

Quanti soldi sono 10 punti di invalidità?

I punti di invalidità per il danno biologico da incidente stradale.