Show Come è noto l’art. 42, III comma, Cost. prevede che la proprietà privata può essere espropriata per motivi di interesse generale nei casi previsti dalla legge e salvo indennizzo. La disciplina del procedimento di determinazione dell’indennità di esproprio è contenuta nel D.P.R. n. 327 del 08.06.2001, rubricato “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”, che ha ricondotto ad unità una materia precedentemente collocata in vari testi legislativi. Il Testo Unico ha completamente rivoluzionato le modalità di determinazione dell’indennità rispetto al sistema previgente, individuando due procedure alternative, una ordinaria ed una accelerata, la quale però può essere adottata solo ove sussistano circostanze di particolare urgenza. Con riferimento alla procedura ordinaria la determinazione dell’indennità provvisoria è disciplinata dall’art. 20 del T.U., il quale stabilisce che, una volta divenuto efficace l’atto che dichiara la pubblica utilità, il promotore dell’espropriazione deve formare, entro i trenta giorni
successivi, l’elenco dei beni da espropriare che deve essere corredato dall’indicazione dei relativi proprietari e delle somme offerte loro per l’esproprio e, di poi, notificato ai soggetti interessati dal procedimento espropriativo, i quali hanno la facoltà di presentare, nei successivi trenta giorni, osservazioni scritte e documenti. Ricevuta la notifica dell’atto, il proprietario ha a disposizione trenta giorni per comunicare, con dichiarazione irrevocabile, la propria condivisione in merito alla determinazione
dell’indennità. La scadenza di tale termine, che deve essere considerato essenziale pur in assenza di qualsivoglia previsione normativa, incide sul proseguimento del procedimento espropriativo, in quanto comporta l’apertura della successiva fase di determinazione dell’indennità definitiva, autorizzando in tale modo, previo deposito della somma offerta, l’adozione e l’esecuzione del decreto di esproprio da parte
dell’autorità procedente. Espletate
tali formalità il beneficiario dell’esproprio ed il proprietario stipulano l’atto di cessione volontaria del bene, che deve essere trascritto a cura e spese dell’acquirente presso l’ufficio dei registri immobiliari. Il proprietario espropriato, il promotore dell’espropriazione o il terzo che ne abbia interesse possono impugnare, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuto deposito della stima, innanzi alla Corte d’Appello nel cui distretto si trova il bene espropriato, gli atti dei procedimenti di nomina dei periti e di determinazione dell’indennità, la
stima fatta dai tecnici o dalla Commissione Provinciale e la liquidazione delle spese di stima, chiedendo la determinazione giudiziale dell’indennità. In ultimo, merita particolare attenzione una recente pronuncia della Corte Costituzionale relativa al criterio di calcolo mediante il quale si determina l’indennità nella circostanza di esproprio di un’area non edificabile. Con la
sentenza del 10.06.2011 n. 181 la Consulta, proseguendo nell’opera di adeguamento del diritto interno alle prescrizioni della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dei commi 2 e 3 dell’art. 40 del Testo Unico nella parte in cui determinano l’indennità di esproprio con riferimento al valore agricolo medio. Il sistema indennitario introdotto dalla Legge n. 865 del 1971 è stato poi recepito
nell’art. 40 D.P.R. n. 327/2001, che stabiliva l’utilizzo del criterio del valore agricolo medio sia per la determinazione dell’indennità di esproprio relativa ad un’area sì non edificabile ma non effettivamente coltivata sia per la determinazione dell’indennità provvisoria. I VAM avevano pertanto la funzione di consentire una prima rapida quantificazione dell’indennità provvisoria di espropriazione, mediante l’offerta di
importi forfettari e scissi dall’effettivo valore dei beni considerati. La Consulta ha, infatti, statuito che il criterio indennitario basato
sul valore agricolo medio prescinde dall’area oggetto del procedimento di esproprio, non consentendo di tenere conto di tutte le caratteristiche concrete che concorrono alla determinazione del valore di mercato del terreno agricolo. Il VAM, infatti, fa riferimento unicamente al tipo di coltura praticato e non anche ad altri fattori quali le caratteristiche di posizione del suolo, il valore intrinseco del terreno, la presenza di energia elettrica, l’accessibilità a fonti
di irrigazione, l’esposizione e la maggiore o minore perizia nella conduzione del fondo. La Corte non ha, invece, ritenuto di estendere la declaratoria di illegittimità anche al primo comma dell’art. 40 D.P.R. n. 327/2011, in quanto detto comma, che concerne l’esproprio di un’area non edificabile ma effettivamente coltivata, utilizza come criterio di computo dell’indennità il valore agricolo dell’area espropriata, tenendo conto sia delle colture
effettivamente praticate sul fondo sia del valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati. Avv. Marcello BOSSI Chi paga l'indennità di esproprio?Il beneficiario dell'espropriazione risulta altresì tenuto al pagamento dell'indennità di espropriazione e pertanto sarà l'unico soggetto interessato e perciò legittimato, a stare in giudizio nell'ambito del procedimento di opposizione alla stima.
Quanto pagano esproprio?L'art. 37 del T.U. al primo comma riporta: ”L'indennità di espropriazione di un'area edificabile è determinata nella misura pari al valore venale del bene. Quando l'espropriazione è finalizzata ad attuare interventi di riforma economico sociale, l'indennità è ridotta del venticinque per cento”.
Cosa comporta l espropriazione?L'espropriazione è quell'istituto Giuridico in base al quale un soggetto, previo pagamento di una giusta indennità, viene privato, in tutto o in parte, di un immobile di sua proprietà per una causa di pubblico interesse legalmente dichiarata.
In quale caso il bene già espropriato può essere restituito al proprietario originario?La retrocessione totale e la retrocessione parziale
47, il quale, al comma 1, dispone che «quando è stata realizzata l'opera pubblica o di pubblica utilità, l'espropriato può chiedere la restituzione della parte del bene, già di sua proprietà, che non sia stata utilizzata.
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