In caso di espropriazione al proprietario spetta

In caso di espropriazione al proprietario spetta

Come è noto l’art. 42, III comma, Cost. prevede che la proprietà privata può essere espropriata per motivi di interesse generale nei casi previsti dalla legge e salvo indennizzo. La disciplina del procedimento di determinazione dell’indennità di esproprio è contenuta nel D.P.R. n. 327 del 08.06.2001, rubricato “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”, che ha ricondotto ad unità una materia precedentemente collocata in vari testi legislativi. Il Testo Unico ha completamente rivoluzionato le modalità di determinazione dell’indennità rispetto al sistema previgente, individuando due procedure alternative, una ordinaria ed una accelerata, la quale però può essere adottata solo ove sussistano circostanze di particolare urgenza.

Con riferimento alla procedura ordinaria la determinazione dell’indennità provvisoria è disciplinata dall’art. 20 del T.U., il quale stabilisce che, una volta divenuto efficace l’atto che dichiara la pubblica utilità, il promotore dell’espropriazione deve formare, entro i trenta giorni successivi, l’elenco dei beni da espropriare che deve essere corredato dall’indicazione dei relativi proprietari e delle somme offerte loro per l’esproprio e, di poi, notificato ai soggetti interessati dal procedimento espropriativo, i quali hanno la facoltà di presentare, nei successivi trenta giorni, osservazioni scritte e documenti.
Valutate le osservazioni degli interessati, l’autorità espropriante provvede ad accertare il valore dell’area, a determinare in via provvisoria la misura dell’indennità di espropriazione ed a notificare l’atto di determinazione dell’indennità al proprietario del bene espropriato ed al beneficiario dell’espropriazione, se diverso dall’autorità procedente.

Ricevuta la notifica dell’atto, il proprietario ha a disposizione trenta giorni per comunicare, con dichiarazione irrevocabile, la propria condivisione in merito alla determinazione dell’indennità. La scadenza di tale termine, che deve essere considerato essenziale pur in assenza di qualsivoglia previsione normativa, incide sul proseguimento del procedimento espropriativo, in quanto comporta l’apertura della successiva fase di determinazione dell’indennità definitiva, autorizzando in tale modo, previo deposito della somma offerta, l’adozione e l’esecuzione del decreto di esproprio da parte dell’autorità procedente.
Qualora il proprietario condivida la determinazione dell’indennità provvisoria di espropriazione deve depositare presso l’ufficio competente la documentazione comprovante la piena e libera proprietà del bene e l’autorità espropriante deve corrispondergli l’indennità accettata entro il termine dei successivi sessanta giorni decorrenti dalla data di deposito della predetta documentazione.

Espletate tali formalità il beneficiario dell’esproprio ed il proprietario stipulano l’atto di cessione volontaria del bene, che deve essere trascritto a cura e spese dell’acquirente presso l’ufficio dei registri immobiliari.
La determinazione dell’indennità definitiva è, invece, disciplinata dall’art. 21 del T.U. delle espropriazioni, il quale stabilisce che nella circostanza in cui non vi sia accordo sulla determinazione dell’indennità provvisoria, l’autorità procedente invita i proprietari dei beni espropriati a comunicare, entro il termine di venti giorni, se intendano avvalersi del Collegio Peritale o della apposita Commissione Provinciale istituita presso la Regione di cui all’art. 41 del Testo Unico.
La relazione di stima deve essere depositata presso l’ufficio competente per le espropriazioni e del deposito l’autorità procedente deve darne comunicazione ai soggetti interessati mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Il proprietario espropriato, il promotore dell’espropriazione o il terzo che ne abbia interesse possono impugnare, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuto deposito della stima, innanzi alla Corte d’Appello nel cui distretto si trova il bene espropriato, gli atti dei procedimenti di nomina dei periti e di determinazione dell’indennità, la stima fatta dai tecnici o dalla Commissione Provinciale e la liquidazione delle spese di stima, chiedendo la determinazione giudiziale dell’indennità.
Trascorso il termine per la proposizione dell’opposizione, l’indennità è fissata definitivamente nella somma risultante dalla perizia e l’autorità espropriante ne autorizza il pagamento agli aventi diritto.Con riferimento, invece, alla procedura accelerata  di determinazione dell’indennità di espropriazione l’art. 22 del Testo Unico stabilisce che, qualora l’avvio dei lavori rivesta caratteri di urgenza tali da non permettere la determinazione dell’indennità utilizzando il procedimento ordinario oppure il numero dei destinatari della procedura espropriativa sia superiore a cinquanta, l’indennità viene determinata senza particolari indagini o formalità dalla Commissione Provinciale di cui all’art. 41, fatto salvo, in ogni caso, il diritto dell’espropriato di avvalersi del Collegio Peritale, ed il decreto di esproprio può essere emanato ed eseguito sulla base della predetta determinazione.

In ultimo, merita particolare attenzione una recente pronuncia della Corte Costituzionale relativa al criterio di calcolo mediante il quale si determina l’indennità nella circostanza di esproprio di un’area non edificabile. Con la sentenza del 10.06.2011 n. 181 la Consulta, proseguendo nell’opera di adeguamento del diritto interno alle prescrizioni della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dei commi 2 e 3 dell’art. 40 del Testo Unico nella parte in cui determinano l’indennità di esproprio con riferimento al valore agricolo medio.
I valori agricoli medi, cosiddetti VAM, furono introdotti dall’art. 16 della Legge n. 865 del 1971, il quale prevedeva che un’apposita Commissione Provinciale doveva determinare, per ciascuna delle singole regioni agrarie delimitate dall’ISTAT ed entro il 31 gennaio di ogni anno, i valori agricoli medi dei terreni considerati liberi da vincoli di contratti agrari, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati.

Il sistema indennitario introdotto dalla Legge n. 865 del 1971 è stato poi recepito nell’art. 40 D.P.R. n. 327/2001, che stabiliva l’utilizzo del criterio del valore agricolo medio sia per la determinazione dell’indennità di esproprio relativa ad un’area sì non edificabile ma non effettivamente coltivata sia per la determinazione dell’indennità provvisoria. I VAM avevano pertanto la funzione di consentire una prima rapida quantificazione dell’indennità provvisoria di espropriazione, mediante l’offerta di importi forfettari e scissi dall’effettivo valore dei beni considerati.
La Corte Costituzionale, ponendo a fondamento della propria decisione il disposto di cui all’art. 42, III comma, Cost., ha confermato il consolidato principio secondo cui l’indennizzo assicurato all’espropriato pur non dovendo costituire una integrale riparazione per la perdita subita, in quanto il diritto del privato deve essere coordinato con l’interesse generale che l’espropriazione mira a realizzare, non può, tuttavia, essere fissato in misura irrisoria o meramente simbolica, ma deve rappresentare un serio ristoro, con la conseguenza che il parametro del valore agricolo medio, che è astratto, predeterminato e del tutto svincolato dalla considerazione dell’effettivo valore di mercato, non risulta essere in grado di realizzare tale condizione.

La Consulta ha, infatti, statuito che il criterio indennitario basato sul valore agricolo medio prescinde dall’area oggetto del procedimento di esproprio, non consentendo di tenere conto di tutte le caratteristiche concrete che concorrono alla determinazione del valore di mercato del terreno agricolo. Il VAM, infatti, fa riferimento unicamente al tipo di coltura praticato e non anche ad altri fattori quali le caratteristiche di posizione del suolo, il valore intrinseco del terreno, la presenza di energia elettrica, l’accessibilità a fonti di irrigazione, l’esposizione e la maggiore o minore perizia nella conduzione del fondo.

La Corte non ha, invece, ritenuto di estendere la declaratoria di illegittimità anche al primo comma dell’art. 40 D.P.R. n. 327/2011, in quanto detto comma, che concerne l’esproprio di un’area non edificabile ma effettivamente coltivata, utilizza come criterio di computo dell’indennità il valore agricolo dell’area espropriata, tenendo conto sia delle colture effettivamente praticate sul fondo sia del valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati.
Alla luce di quanto esposto si rileva, pertanto, che anche per determinare l’indennità di espropriazione di aree non edificabili è necessario utilizzare come parametro di riferimento non più il valore agricolo medio bensì il valore di mercato dell’area espropriata e ciò al fine di garantire il giusto equilibrio tra l’interesse generale e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali degli individui.                                                                                                      

Avv. Marcello BOSSI     

Chi paga l'indennità di esproprio?

Il beneficiario dell'espropriazione risulta altresì tenuto al pagamento dell'indennità di espropriazione e pertanto sarà l'unico soggetto interessato e perciò legittimato, a stare in giudizio nell'ambito del procedimento di opposizione alla stima.

Quanto pagano esproprio?

L'art. 37 del T.U. al primo comma riporta: ”L'indennità di espropriazione di un'area edificabile è determinata nella misura pari al valore venale del bene. Quando l'espropriazione è finalizzata ad attuare interventi di riforma economico sociale, l'indennità è ridotta del venticinque per cento”.

Cosa comporta l espropriazione?

L'espropriazione è quell'istituto Giuridico in base al quale un soggetto, previo pagamento di una giusta indennità, viene privato, in tutto o in parte, di un immobile di sua proprietà per una causa di pubblico interesse legalmente dichiarata.

In quale caso il bene già espropriato può essere restituito al proprietario originario?

La retrocessione totale e la retrocessione parziale 47, il quale, al comma 1, dispone che «quando è stata realizzata l'opera pubblica o di pubblica utilità, l'espropriato può chiedere la restituzione della parte del bene, già di sua proprietà, che non sia stata utilizzata.