Contratto a tempo determinato per sostituzione ferie

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Peculiarità del contratto a termine in sostituzione di altri lavoratori

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    Contratto a tempo determinato per sostituzione ferie

Il contratto a termine, stipulato con un lavoratore per sostituire altri lavoratori, per il tempo in cui questi ultimi hanno legittimamente diritto a rimanere assenti dal lavoro (malattia, maternità, infortuni, ferie, aspettative, servizio civile, ecc.) presenta alcune peculiarità che intendiamo sottolineare.

Innanzitutto anche questo contratto rientra nella grande categoria dei contratti a termine, che in linea generale, sappiamo avere un doppio limite, come da disposto del D.L. 87/2018: la durata massima ammessa è di 24 mesi, obbligo di indicare la causale se la durata, anche per effetto di proroga va oltre i 12 mesi e comunque sempre in caso di rinnovo, anche se all’interno dei primi 12 mesi. La clausola del termine è valida solo se stipulata per iscritto, e la data del termine va puntualmente individuata.

Ebbene la norma prevede che, fra le condizioni che giustificano una durata del contratto superiore a 12 mesi, ci stanno proprio le “esigenze di sostituzione di altri lavoratori”. Pur non sussistendo un obbligo strettamente giuridico di indicare per iscritto nel contratto il nominativo della persona da sostituire, di fatto, sotto il profilo pratico, tale obbligo si impone da sé: dovendo infatti  esplicitare nel contratto le cause dirette della sostituzione, diventa imprescindibile la indicazione puntuale del lavoratore da  sostituire. Ciò per non eludere la finalità della norma che è quella di assicurare trasparenza e veridicità alla causa di apposizione del termine ed la sua immodificabilità in corso di rapporto. Solo in presenza di realtà molto grandi e complesse (es. Poste Italiane), dove la sostituzione non sia riferita ad una singola persona ma ad un specifica funzione produttiva, è possibile omettere il nominativo del sostituito, ma è necessario indicare elementi ulteriori (ambito territoriale, luogo della prestazione, le mansioni dei sostituiti, il diritto di questi alla conservazione del posto).

Quanto alle mansioni del sostituto, queste ben possono essere diverse, potendo il datore applicare il cosiddetto scorrimento a catena, tramite opportuni spostamenti interni, senza naturalmente perdere la relazione tra assenza e assunzione a termine in sostituzione, una dipendendo dall’altra.

Il contratto in sostituzione non è soggetto al contributo aggiuntivo Inps del 1,4% dovuto sui contratti a termine né al contributo ulteriore dello 0,5% dovuto su ciascun rinnovo.

Ancora, il contratto per ragioni sostitutive non è computabile nel limite quantitativo legale per la stipula di contratti a termine (20% dei contratti a tempo indeterminato presenti in azienda al 1^ gennaio di ciascun anno, o altro limite previsto dai contratti collettivi).

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Come funziona il contratto di sostituzione?

Viene detto anche “contratto per sostituzione con diritto alla conservazione del posto” proprio per esplicitare il fatto che il posto offerto non è vacante, ma richiede di essere occupato solo per un tempo limitato. Questo contratto può essere applicato quando un dipendente è temporaneamente assente.

Quante proroghe si possono fare in un contratto a tempo determinato per sostituzione?

81, dispone che il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a 24 mesi, e, comunque, per un massimo di 4 volte nell'arco di 24 mesi a prescindere dal numero dei contratti.

Cosa succede alla scadenza del contratto a tempo determinato?

Qualora sia superato il limite di durata dei 12 mesi, in assenza delle condizioni che legittimano l'estensione a 24 mesi, oppure sia superato il limite dei 24 mesi, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine.

Quanto tempo deve passare per essere riassunto?

Il limite di riassunzione, da parte dell'azienda, di un lavoratore dopo le dimissioni volontarie è di 36 mesi non oltre. Come sempre però ci sono delle eccezioni in cui è possibile bypassare questa regola e redigere nuovi contratti a termine anche se sono già stati raggiunti i 36 mesi cumulativi.