Contratto a tempo determinato per sostituzione malattia

Il Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) prevede in favore dei datori di lavoro uno sgravio contributivo per le assunzioni a tempo determinato, anche con contratto di somministrazione, di lavoratori in sostituzione dei dipendenti assenti perché in congedo di maternità, paternità o parentale (art. 4).

In particolare, alle aziende con meno di 20 dipendenti, viene riconosciuto uno sgravio contributivo del 50% e, se la sostituzione avviene con contratto di somministrazione, l’impresa utilizzatrice recupera dall’agenzia le somme corrispondenti allo sgravio da questa ottenuto.

Tali incentivi si applicano fino al compimento di 1 anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per 1 anno dall’accoglienza del minore adottato o in affidamento.

Infine, il Testo Unico prevede che le stesse agevolazioni si applicano nelle aziende in cui operano lavoratrici autonome. Ed infatti, in caso di maternità e, comunque, entro il 1° anno di età del bambino o nel 1° anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento, è possibile procedere all’assunzione di personale a tempo determinato, anche con contratto Di somministrazione, per un periodo massimo di 12 mesi.

In proposito, va segnalata la Circolare INPS n. 117/2000, che ha reso i primi chiarimenti ai fini dell’accesso all’agevolazione.

Inoltre, con messaggio n. 31/2001, l’INPS ha precisato che la sostituzione non implica necessariamente l’equivalenza delle qualifiche del sostituto e del sostituito, perché il datore di lavoro può legittimamente – in occasione dell’inserimento temporaneo di in nuovo dipendente - riorganizzare la distribuzione del lavoro nella sua azienda, per meglio far fronte alle esigenze connesse all’assenza del lavoratore, ferma restando l’equivalenza oraria delle prestazioni.

Infine, l’Interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.18/2015 chiarisce l’ammissibilità dell’incentivo anche per le assunzioni degli iscritti alla gestione previdenziale istituita presso l’INPGI (Istituto Nazionale di Previdenza Giornalisti Italiani), ferma restando la facoltà dell’Istituto di modularne il contenuto attraverso proprie delibere.

Contratto a tempo determinato per sostituzione malattia
Con il contratto a tempo determinato il datore di lavoro ha la possibilità di istaurare un rapporto di lavoro che, salvo proroghe o trasformazioni e nei limiti di durata previsti dalla normativa, si concluderà automaticamente alla data prevista dalle parti nel contratto di assunzione.

Una tipologia particolare di contratto a termine è il contratto a tempo determinato per sostituzione di un dipendente assente con diritto alla conservazione del posto.

In questo contratto, a differenza di quanto succede normalmente nei contratti a termine, non viene necessariamente prevista una data certa di fine in quanto, generalmente, il contratto si concluderà al rientro al lavoro del lavoratore sostituito.

QUANDO PUÒ ESSERE UTILIZZATO QUESTO CONTRATTO? CI SONO AGEVOLAZIONI?

Durante lo svolgimento del rapporto di lavoro è ricorrente il fatto che un lavoratore si debba assentare, ad esempio, a causa di malattia, maternità, ferie o per altre casistiche con diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Il datore di lavoro, in questi casi, ha la possibilità di procedere ad un’assunzione per coprire l’assenza del proprio dipendente utilizzando un contratto a tempo determinato per sostituzione.

Il nuovo rapporto di lavoro terminerà automaticamente nel momento in cui il dipendente sostituito rientrerà al lavoro.

La normativa prevede, in caso di sostituzione di una dipendente assente per maternità, di anticipare l’ingresso del nuovo dipendente di un mese rispetto alla data prevista per l’inizio dell’astensione dal lavoro, in modo da poter procedere alla formazione e all’affiancamento.

La contrattazione collettiva può prevedere periodi di affiancamento più lunghi prima dell’inizio dell’assenza per maternità, così come può prevedere anche periodi di affiancamento successivi al rientro dalla maternità ai fini del passaggio di consegne.

Nel caso in cui il contratto venga stipulato per sostituzione di una dipendente assente per maternità, l’azienda ha la possibilità di richiedere all’INPS un’agevolazione contributiva pari al 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro e del premio assicurativo INAIL. Tale agevolazione spetta al ricorrere delle seguenti condizioni:

  • Il datore di lavoro deve avere meno di 20 dipendenti al momento dell’assunzione;
  • La nuova assunzione deve essere fatta per un orario di lavoro inferiore o uguale a quello della dipendente da sostituire (a tal proposito è stato chiarito che possono essere effettuate anche più assunzioni part-time per sostituire la dipendente in maternità, l’importante è che il totale delle ore sia inferiore o pari a quello della dipendente sostituita).

Questa causale può essere utilizzata anche per sostituire una lavoratrice autonoma. In questo caso, per aver diritto allo sgravio contributivo il requisito occupazionale non è richiesto.

LIMITE OCCUPAZIONALE, CONTINGENTAMENTO E “STOP AND GO”

Il lavoratore assunto con un contratto a termine per sostituzione non rientra nel computo dei dipendenti ai fini dei limiti dimensionali ed è escluso dal computo per il contingentamento dei tempi determinati.

Inoltre, è opportuno sottolineare che alcuni contratti collettivi hanno previsto l’azzeramento dello stop and go per questa tipologia contrattuale (quindi il datore di lavoro non deve rispettare lo stacco temporale tra un contratto in sostituzione ed un altro).


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Come funziona il contratto di sostituzione?

Viene detto anche “contratto per sostituzione con diritto alla conservazione del posto” proprio per esplicitare il fatto che il posto offerto non è vacante, ma richiede di essere occupato solo per un tempo limitato. Questo contratto può essere applicato quando un dipendente è temporaneamente assente.

Quante proroghe si possono fare in un contratto a tempo determinato per sostituzione?

81, dispone che il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a 24 mesi, e, comunque, per un massimo di 4 volte nell'arco di 24 mesi a prescindere dal numero dei contratti.

Come funziona il contratto di sostituzione maternità?

In pratica: 5 mesi di assenza obbligatoria e 6 di assenza facoltativa fanno 11 mesi. Ai quali si aggiunge il mese di affiancamento. Totale: 12 mesi. Il sostituto può attendersi, quindi, un contratto da un minimo di 6 mesi (l'affiancamento più l'assenza obbligatoria) ad un massimo di un anno.

Quando termina un contratto di sostituzione maternità?

Una caratteristica del contratto per sostituzione maternità è, quindi, la durata. Il termine è fissato dalla somma dei mesi riconosciuti alla madre per la maternità, fino a un massimo di 12 mesi, come nel Suo caso. Il Suo attuale contratto non potrà pertanto essere prorogato per altri 12 mesi.