L’art. 1 del D.L. 76/2020 (c.d. “Decreto Semplificazioni”, convertito in legge dalla L. 120/2020) è intervenuto in materia di procedure
relative all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia, ai fini dell’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale dovuto alla pandemia da Covid-19, introducendo con i commi 1-4 disposizioni transitorie sui contratti sotto soglia, inizialmente previste in scadenza al 31/12/2021. In seguito, tali disposizioni sono state rimodulate nonché prolungate fino al 30/06/2023, ad opera
dell'art. 51 del D.L. 31/05/2021, n. 77. Show In particolare, l’art. 1 del D.L. 76/2020 prevede che, in deroga all’art. 36 del D. Leg.vo 50/2016, comma 2, nonché all’art. 157 del D. Leg.vo 50/2016, comma 2, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto equivalente di avvio del procedimento sia adottato entro il 30/06/2023. In tali casi, l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di 2 mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento, aumentato a 4 mesi nei casi di procedura negoziata senza bando; vengono fatte salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell’autorità giudiziaria. Può essere valutato ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale: L’art. 1 del D.L. 76/2020, comma 2, definisce le procedure per l’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di
ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, con le seguenti modalità:
Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente; per gli affidamenti mediante procedura negoziata senza bando, le stazioni appaltanti procedono con propria scelta all’aggiudicazione sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso; resta fermo quanto previsto dall’art. 95, comma 3 del D. Leg.vo 50/2016. Per le modalità di affidamento, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all’art. 93 del D. Leg.vo 50/2016, salvo che, in considerazione della tipologia e
specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che giustifichino tale richiesta, che la stazione appaltante indica nell’avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente.
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Qual è la soglia comunitaria per gli appalti?Nei settori speciali le soglie di rilevanza comunitaria sono: 5.382.000 € per appalti di lavori; 431.000 € per appalti di forniture, di servizi e per concorsi pubblici di progettazione; 1.000.000 € per i contratti di servizi, per i servizi sociali ed altri servizi specifici.
Quali sono gli importi sotto soglia?Affidamenti sotto soglia, le procedure in vigore fino al 30/06/2023. Qual è la soglia sotto la quale è possibile procedere a un affidamento diretto di servizi o forniture?La soglia per l'affidamento diretto è fino ad € 40.000 iva esclusa quindi è consentito fino a tale importo. Il CIG va preso con SMARTCIG. I controlli da fare prima di un affidamento diretto sono quelli previsti dalle Linee Guida Anac n. 4.
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