Agenzia delle entrate cittadini accertamenti e regolarizzazioni

tema 29 settembre 2022

Studi - Finanze

Accertamento e riscossione

Agenzia delle entrate cittadini accertamenti e regolarizzazioni
pdf

Agenzia delle entrate cittadini accertamenti e regolarizzazioni
AUDIO

ITALIANO ENGLISH

Nella XVIII legislatura sono stati numerosi gli interventi normativi volti a semplificare e a favorire l'attività di riscossione, soprattutto attraverso misure di incentivo all'adesione spontanea dei cittadini contribuenti.

L'articolo 6-bis del decreto-legge n.73 del 2022 introduce un nuovo comma 5-bis all'articolo 6 della legge n.212, del 27 luglio 2000 (Statuto dei diritti del contribuente) in materia di conoscenza degli atti e di semplificazione. In particolare, la disposizione prevede che in caso di esercizio di attività istruttorie di controllo nei confronti del contribuente del cui avvio lo stesso sia informato, l'amministrazione finanziaria comunica al contribuente, in forma semplificata, entro il termine di sessanta giorni della conclusione della procedura di controllo, l'esito negativo della medesima. La disposizione chiarisce che le modalità semplificate di comunicazione sono individuate dall'amministrazione finanziaria, con proprio provvedimento, anche mediante l'utilizzo di messaggistica di testo indirizzata all'utenza mobile del destinatario, della posta elettronica, anche non certificata, o dell'applicazione "IO". Inoltre, con il medesimo provvedimento, sono definite le modalità attraverso le quali il contribuente fornisce i propri dati al fine di consentire la sopra citata comunicazione. La norma specifica che la comunicazione dell'esito negativo non pregiudica tuttavia l'esercizio successivo dei poteri di controllo dell'amministrazione finanziaria. L'articolo 6-ter del medesimo decreto consente al debitore, in seno alle procedure di riscossione coattiva con pignoramento o ipoteca di beni, di effettuare la vendita diretta di immobili, ove si tratti di immobili censibili nel catasto edilizio urbano senza attribuzione di rendita catastale, al valore determinato da perizia inoppugnabile effettuata dall'Agenzia delle entrate.

La legge di bilancio 2022 (commi 14-23) introduce delle modifiche alla governance del servizio nazionale della riscossione volte a realizzare una maggiore integrazione tra l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione. A tal fine, si prevede che l'Agenzia delle entrate-Riscossione è sottoposta all'indirizzo operativo e di controllo dell'Agenzia delle entrate, ente titolare della funzione di riscossione. In tale ottica, tra l'altro, l'Agenzia delle entrate approva le modifiche dei regolamenti e degli atti di carattere generale che regolano il funzionamento dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, nonché i bilanci e i piani pluriennali di investimento. Sono, altresì, previste forme di assegnazione temporanea, comunque denominate, di personale da un'agenzia all'altra. Le norme, pure in ragione delle modifiche apportate alla governance all'Agenzia delle entrate-Riscossione, modificano anche il sistema di remunerazione dell'Agente della riscossione attraverso una dotazione con oneri a carico del bilancio dello Stato volta ad assicurare il funzionamento dell'ente e la copertura dei relativi costi. Il comma 653, della medesima legge, dispone inoltre che l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di verificare preventivamente, per pagamenti di importi superiore a 5 mila euro, se il beneficiario è inadempiente ai versamenti derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, non si applica per l'erogazione da parte dell'Agenzia delle entrate di contributi a fondo perduto mentre il comma 913 estende il termine per l'adempimento dell'obbligo risultante dal ruolo portandolo, per le cartelle notificate dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, da 60 a 180 giorni.

Ai fini della maggiore integrazione logistica tra l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione sono previste anche modalità di gestione congiunta dei fabbisogni immobiliari (articolo 21 del decreto-legge n. 73 del 2022).

L'articolo 2 del decreto legge n. 146 del 2021 estende il termine per l'adempimento dell'obbligo risultante dal ruolo portandolo, per le cartelle notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 da 60 a 180 giorni, mentre l'articolo 3-bis, stabilisce l'inammissibilità dell'impugnazione degli estratti di ruolo circoscrivendo i casi di diretta impugnazione del ruolo e della cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata. L'articolo 5-ter del medesimo decreto chiarisce che sui dati forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata, che non risultano modificati, non si effettua il controllo formale, mentre per quelli che risultano modificati l'Agenzia delle entrate procede a effettuarlo relativamente ai documenti che ne hanno determinato la modifica.

Come ricordato in premessa per fronteggiare l'emergenza Coronavirus, il legislatore ha adottato anche misure per sospendere gli adempimenti fiscali e i pagamenti e il potere di accertamento dell'Amministrazione finanziaria.

A titolo di esempio si ricorda l'articolo 10-quinquies del decreto legge n.4 del 2022 che ha rimesso ulteriormente in termini i contribuenti che hanno usufruito di alcuni istituti di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione e ne rimodula le scadenze; per effetto delle norme in esame, i pagamenti delle relative rate sono considerati tempestivi, se effettuati nel termine del 30 aprile 2022, per le rate in scadenza nel 2020; entro il 31 luglio 2022 per quelle in scadenza nel 2021 ed entro il 30 novembre 2022 per quelle che sono in scadenza nel medesimo anno. Si chiarisce che sono estinte le procedure esecutive eventualmente avviate a seguito del decorso del precedente termine del 9 dicembre 2021, salva l'acquisizione definitiva delle somme eventualmente versate prima del 27 gennaio 2022.

Per quanto attiene ai dati della riscossione, nel 2021 le entrate tributarie erariali accertate in base al criterio della competenza giuridica sono state pari a 496.094 milioni di euro con un aumento di 48.497 milioni di euro rispetto all'anno 2020 (+10,8%). Nel 2021 le imposte dirette ammontano a 269.806 milioni di euro con un aumento rispetto al 2020 del 6,7% (+16.848 milioni di euro). Il gettito dell'IRPEF si è attestato a 198.203 milioni di euro in aumento di 10.679 milioni di euro (+5,7%) rispetto all'anno precedente.

Le imposte indirette ammontano a 226.287 milioni di euro, con un incremento di 31.648 milioni di euro (pari al + 16,3%). Alla dinamica positiva ha contribuito l'aumento dell'IVA (+23.928 milioni di euro, +19,3%) e, in particolare, la componente di prelievo sugli scambi interni (+18.582 milioni di euro, +16,3%) e sulle importazioni (+5.346 milioni di euro, +53,2%).

Le entrate relative ai giochi ammontano nel 2021 a 12.401 milioni di euro (+1.895 milioni di euro, +18,0%).

Le entrate tributarie erariali derivanti da attività di accertamento e controllo si sono attestate a 8.587 milioni (-264 milioni di euro, pari a -3,0%) di cui 4.210 milioni di euro (+235 milioni di euro, +5,9%) affluiti dalle imposte dirette e 4.377 milioni di euro (-499 milioni di euro, -10,2%) dalle imposte indirette.

Per quanto attiene ai dati della riscossione dei primi sette mesi del 2022, si evidenzia che le entrate tributarie erariali accertate in base al criterio della competenza giuridica ammontano a 288.423 milioni di euro, con un incremento di 30.321 milioni di euro rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (+11,7%). 

apri tutti i paragrafi

Nel Rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, allegato alla NADEF 2021, si segnala che per quanto riguarda la prevenzione ed il contrasto all'evasione, nel 2020 il risultato annuale relativo all'obiettivo di riscossione complessiva è pari a 12,7 miliardi di euro di cui 3,3 miliardi derivano dalla riscossione coattiva, 8,2 miliardi dai versamenti diretti (somme versate a seguito di atti emessi dall'Agenzia delle entrate o accordi per deflazionare il contenzioso) e 1,2 miliardi dalle iniziative relative all'attività di promozione della compliance.

Sul sito del Dipartimento delle Finanze-MEF sono consultabili i dati delle entrate tributarie 2021. In sintesi, per quanto attiene ai dati della riscossione, nel 2021 le entrate tributarie erariali accertate in base al criterio della competenza giuridica sono state pari a 496.094 milioni di euro con un aumento di 48.497 milioni di euro rispetto all'anno 2020 (+10,8%). Nel 2021 le imposte dirette ammontano a 269.806 milioni di euro con un aumento rispetto al 2020 del 6,7% (+16.848 milioni di euro). Il gettito dell'IRPEF si è attestato a 198.203 milioni di euro in aumento di 10.679 milioni di euro (+5,7%) rispetto all'anno precedente. Le imposte indirette ammontano a 226.287 milioni di euro, con un incremento di 31.648 milioni di euro (pari al + 16,3%). Alla dinamica positiva ha contribuito l'aumento dell'IVA (+23.928 milioni di euro, +19,3%) e, in particolare, la componente di prelievo sugli scambi interni (+18.582 milioni di euro, +16,3%) e sulle importazioni (+5.346 milioni di euro, +53,2%).

Le entrate relative ai giochi ammontano nel 2021 a 12.401 milioni di euro (+1.895 milioni di euro, +18,0%).

Le entrate tributarie erariali derivanti da attività di accertamento e controllo si sono attestate a 8.587 milioni (-264 milioni di euro, pari a -3,0%) di cui 4.210 milioni di euro (+235 milioni di euro, +5,9%) affluiti dalle imposte dirette e 4.377 milioni di euro (-499 milioni di euro, -10,2%) dalle imposte indirette.

Per quanto attiene ai dati della riscossione dei primi cinque mesi del 2022, si evidenzia che nei mesi di gennaio-maggio 2022  le entrate tributarie erariali accertate in base al criterio della competenza giuridica ammontano a 188.674 milioni di euro, con un incremento di 18.562 milioni di euro rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (+10,9%). Nei primi cinque mesi del 2022 le imposte dirette ammontano a 95.939 milioni di euro, con un aumento di 5.167 milioni di euro (+5,7%). Il gettito dell'IRPEF si è attestato a 81.566 milioni di euro con un aumento di 1.818 milioni di euro (+2,3%).

Le imposte indirette ammontano a 92.735 milioni di euro, con un incremento di 13.395 milioni di euro (+16,9%). All'andamento positivo ha contribuito l'IVA, con un aumento del gettito di 10.199 milioni di euro (+19,8%), in particolare la componente relativa agli scambi interni ha evidenziato un incremento di 6.927 milioni di euro (+15,1%), mentre l'IVA sulle importazioni ha registrato un aumento di 3.272 milioni di euro (+59,9%). Quest'ultimo risultato è legato, in larga parte, all'andamento del prezzo del petrolio che è risultato in crescita.

Le entrate relative ai giochi ammontano a 6.052 milioni di euro (+1.599 milioni di euro, +35,9%).
Le entrate tributarie erariali derivanti da attività di accertamento e controllo si attestano a 5.043 milioni di euro (+2.090 milioni di euro, +70,8%) di cui: 2.881 milioni di euro (+1.510 milioni di euro, +110,1%) sono affluiti dalle imposte dirette e 2.161 milioni di euro (+580 milioni di euro, +36,7%) dalle imposte indirette.

È consultabile, altresì, il Bollettino delle entrate tributarie internazionali (gennaio-maggio 2022) che contiene un'analisi comparata dell'andamento delle entrate tributarie in Francia, Germania, Irlanda, Italia, Portogallo, Regno Unito e Spagna. In sintesi, dall'analisi dei dati emerge che il gettito tributario aumenta in tutti i Paesi soprattutto a causa dell'incremento delle imposte indirette legate al costo di energia e commodity. In particolare, aumenta il gettito tributario dell'Irlanda (+26,9%); il Portogallo prosegue l'incremento del gettito tributario (+21,0%) ed è il Paese che differentemente dagli altri mantiene stabile il trend di crescita fin dall'inizio di quest'anno; la Francia evidenzia una forte accelerazione del trend di crescita (+19,3%); la Spagna evidenzia una crescita (+19,1%) superiore rispetto alla variazione media del 2021; la Germania mostra una variazione di segno positivo (+15,1%) nei primi cinque mesi del 2022 in graduale rallentamento rispetto all'andamento registrato nei primi mesi del 2022 mentre nel Regno Unito il gettito registra un incremento tendenziale (+12,4%), inferiore rispetto al dato di crescita finale del 2021. In Italia il gettito tributario risulta in crescita (+10,9%) in linea con il dato definitivo del 2021. Inoltre, Il gettito IVA dei primi cinque mesi del 2022 fa registrare un incremento per tutti i Paesi monitorati: per l'Irlanda (+28,6%), il Portogallo (+25,2%), la Spagna (+21,4%), la Germania (+20,6%) , l'Italia (+19,8%), Regno Unito (+16,6%), la Francia (+12,9%).

ultimo aggiornamento: 27 luglio 2022

La disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale-ISA, ovvero degli indicatori che misurano informazioni relative a più periodi d'imposta ai fini della verifica della coerenza della gestione professionale o aziendale dei contribuenti, è stata modificata in più parti, anche per tenere conto delle conseguenze delle restrizioni conseguenti alla pandemia.

Introdotti dal decreto-legge n. 50 del 2017, gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) riguardano i contribuenti che esercitano attività di impresa, arti o professionisti; sono indicatori che, misurando attraverso un metodo statistico- economico, dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta, forniscono una sintesi di valori tramite la quale l'Amministrazione verifica la normalità e la coerenza della gestione professionale o aziendale dei contribuenti. Gli indici, elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta, rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili, ed esprimono su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, anche al fine di consentire a quest'ultimo, sulla base dei dati dichiarati entro i termini ordinariamente previsti, l'accesso a uno specifico regime premiale. Gli indici si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 (comma 931 della legge n. 205 del 2017). Contestualmente all'adozione degli indici cessano di avere effetto, al fine dell'accertamento dei tributi, le disposizioni relative agli studi di settore (articolo 7-bis del decreto legge n. 193 del 2016). Inoltre, si prevede che l'Agenzia delle entrate rende disponibili, ai soggetti esercenti attività di impresa e di lavoro autonomo, i dati in suo possesso utili per l'applicazione degli ISA nell'area riservata del suo sito internet istituzionale. Nel provvedimento del 31/01/2020 dell'Agenzia delle entrate sono individuati i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2020, i 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli stessi, da utilizzare per il periodo di imposta 2019, nonché le modalità per l'acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2019 e il programma delle elaborazioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire dal periodo d'imposta 2020.

In particolare, l'articolo 148 del decreto-legge n. 34 del 2020, come modificato dall'articolo 24 del decreto-legge n. 73 del 2022, prevede che per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli indici per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020. Inoltre, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli indici per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021.

La disposizione sembra volta a tenere ancora conto delle difficoltà correlate agli effetti sull'economia e sui mercati conseguenti all'emergenza sanitaria, prevedendo pertanto che nella definizione delle strategie di controllo l'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza tengano conto anche del livello di affidabilità fiscale derivante dall'applicazione degli indici per due successivi periodo d'imposta e non solo utilizzando i dati dichiarati per il periodo d'imposta di riferimento.

Il decreto-legge n. 34 del 2020 (decreto Rilancio) ha infatti modificato il procedimento di elaborazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale-ISA per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e 2021 e ha differito i termini per l'approvazione degli indici e la loro eventuale integrazione rispettivamente al 31 marzo e al 30 aprile dell'anno successivo a quello di applicazione (articolo 148); la medesima disposizione fornisce inoltre nuove indicazioni all'Agenzia delle entrate e al Corpo della guardia di finanza utilizzabili per la definizione delle specifiche strategie di controllo dell'affidabilità fiscale del contribuente.

Con il decreto del 2 febbraio 2021 il MEF ha approvato le modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili al periodo d'imposta 2020. Successivamente è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 2021 il decreto del MEF recante ulteriori modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili al periodo d'imposta 2020. La disposizione introduce specifici correttivi da apportare all'applicazione degli ISA, sia materia di analisi degli indicatori elementari di affidabilità che di indicatori elementari di anomalia. I correttivi tengono conto di alcune grandezze e variabili economiche, e delle relative relazioni, modificate a seguito della crisi economica verificatasi nel corso del 2020. Tra questi correttivi straordinari si segnalano:

-       le giornate di chiusura disposte differenziate per ciascun codice Ateco;

-       la riduzione del valore dei ricavi/compensi nel periodo d'imposta 2020;

-       la riduzione dei costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi rispetto al valore del periodo d'imposta precedente;

-       la riduzione delle giornate di lavoro dipendente di fonte INPS Uniemens.

.

ultimo aggiornamento: 27 settembre 2022

Con riferimento alla lotta alle indebite compensazioni, il decreto-legge fiscale 2019:

  • nel disciplinare compiutamento l'accollo del debito di imposta altrui, previsto dallo Statuto del contribuente, ha vietato esplicitamente il pagamento del debito accollato mediante compensazione disponendo, nel caso di violazione del divieto, che il pagamento si consideri non avvenuto e sono irrogate sanzioni differenziate per l'accollante e l'accollato;
  • ha escluso i destinatari di provvedimenti di cessazione della partita IVA, ovvero di esclusione dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie, dalla possibilità di avvalersi della compensazione dei crediti; 
  • per rafforzare gli strumenti per il contrasto delle indebite compensazioni di crediti tramite F24, consente di compensare per importi superiori a 5.000 euro annui solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui emerge il credito;
  • ha esteso l'obbligo di utilizzare modalità di pagamento telematiche a tutti i soggetti che intendono effettuare la compensazione; introduce una specifica disciplina sanzionatoria. Nel corso dell'esame sono stati modificati gli importi e la natura delle sanzioni per mancata esecuzione di deleghe di pagamento;
  • fissa una sanzione parzialmente proporzionale, nella misura che va dal 5 per cento dell'importo fino a 5.000 euro e a 250 euro per importi superiori a 5.000, per ciascuna delega non eseguita.

Il medesimo decreto-legge (articolo 37) ha esteso al 2019 e al 2020 le norme che consentono la compensazione delle cartelle esattoriali; la misura opera in favore delle imprese titolari di crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità previste dalla normativa vigente, che possono compensarli con i carichi affidati agli Agenti della riscossione entro il 31 ottobre 2019.

Per l'anno 2020, il decreto Rilancio ha fissato nella misura di un milione di euro il limite per la compensazione, in F24, dei crediti tributari (articolo 147 del decreto-legge n. 34 del 2020); il decreto-legge n. 73 del 2021 (Sostengni- bis ) ha fissato il limite massimo delle compensazioni predette in due milioni per l'anno 2021. 

ultimo aggiornamento: 7 giugno 2021

La legge di bilancio 2020 (commi 784 e ss.gg.) ha complessivamente riformato la riscossione degli enti locali, con particolare riferimento agli strumenti per l'esercizio della potestà impositiva, fermo restando l'attuale assetto dei soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali. In sintesi, le norme:

-       intervengono sulla disciplina del versamento diretto delle entrate degli enti locali, prevedendo che tutte le somme a qualsiasi titolo riscosse appartenenti agli enti locali affluiscano direttamente alla tesoreria dell'ente;

-       disciplinano in modo sistematico l'accesso ai dati da parte degli enti e dei soggetti affidatari del servizio di riscossione;

-       introducono anche per gli enti locali l'istituto dell'accertamento esecutivo, sulla falsariga di quanto già previsto per le entrate erariali (cd. ruolo), che consente di emettere un unico atto di accertamento avente i requisiti del titolo esecutivo; l'accertamento esecutivo opera, a partire dal 1° gennaio 2020, con riferimento ai rapporti pendenti a tale data;

-       novellano la procedura di nomina dei funzionari responsabili della riscossione;

-       in assenza di regolamentazione da parte degli enti, disciplinano puntualmente la dilazione del pagamento delle somme dovute;

-       istituiscono una sezione speciale nell'albo dei concessionari della riscossione, cui devono obbligatoriamente iscriversi i soggetti che svolgono le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali;

-       prevedono la gratuità delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti e ipoteche richiesti dal soggetto che ha emesso l'ingiunzione o l'atto esecutivo.

Il legislatore nel corso della legislatura ha inoltre introdotto alcune misure volte a favorire l'attività di riscossione degli enti locali.

In particolare, l'articolo 17-bis del decreto semplificazioni (decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76) novella la disciplina inerente all'accesso alle informazioni presenti nell'Anagrafe tributaria da parte degli enti locali e dei soggetti affidatari del servizio di riscossione, specificando che tale accesso è consentito anche ai dati e alle informazioni relativi a soggetti che intrattengano rapporti o effettuino operazioni di natura finanziaria con operatori finanziari.

Il decreto-legge n. 146 del 2021 ha inoltre semplificato la procedura per l'affidamento all'Agenzia delle entrate-Riscossione delle attività di riscossione delle entrate delle società partecipate dalle amministrazioni locali, eliminando la necessità della delibera di affidamento da parte degli enti partecipanti, invece prevista dalla norma precedente (articolo 5, comma 6).

Con riguardo ai soggetti della riscossione l'articolo 3, comma 5-quaterdecies del decreto-legge n. 228 del 2021 ha prorogato dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2024 il termine valevole per i soggetti iscritti all'albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali e alla relativa sezione speciale (prevista per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate) per adeguare il proprio capitale sociale alle condizioni e alle misure richieste dalla disciplina vigente.

Il decreto-legge sostegni-bis (decreto-legge n. 73 del 2021) ha disposto (articolo 76) lo scioglimento, dal 30 settembre 2021, di Riscossione Sicilia S.p.A. e il passaggio dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nel territorio regionale all'Agenzia delle entrate, che le svolge mediante l'Agenzia delle entrate-Riscossione.

In applicazione del principio di sussidiarietà e al fine di rafforzare gli strumenti della lotta all'evasione fiscale, il legislatore ha complessivamente previsto un maggior coinvolgimento degli enti territoriali nell'attività di accertamento e riscossione. Il decreto fiscale 2019 ha prorogato all'anno 2021 l'attribuzione ai comuni dell'incentivo previsto per la partecipazione all'attività di accertamento tributario, pari al 100 per cento del riscosso a titolo di accertamento nell'anno precedente, a seguito delle segnalazioni qualificate trasmesse da tali enti; tale incentivo era stato da ultimo esteso al 2019 dal decreto-legge n. 193 del 2016.

Il Dipartimento delle finanze del MEF con la circolare n. 3/DF del 27 ottobre 2020 ha fornito istruzioni agli enti locali, ai soggetti che svolgono la funzione di tesoreria e ai soggetti affidatari della riscossione delle entrate degli enti locali in merito alle modalità di verifica e di rendicontazione dei versamenti delle entrate dei predetti enti, in modo da assicurare, in tempi certi, il pagamento dei compensi dovuti dall'ente impositore al proprio soggetto affidatario della riscossione. Si ricorda infatti che l'Agenzia delle entrate-Riscossione può svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali di tutte le amministrazioni locali (come individuate dall'ISTAT) e delle società da esse partecipate, con l'esclusione delle società di riscossione (D.L. n. 50 del 2017, articolo 35).

ultimo aggiornamento: 27 settembre 2022

focus

Agenzia delle entrate cittadini accertamenti e regolarizzazioni

Agenzia delle entrate cittadini accertamenti e regolarizzazioni

temi di Fisco

Agenzia delle entrate cittadini accertamenti e regolarizzazioni

Agenzia delle entrate cittadini accertamenti e regolarizzazioni

Come verificare Accertamento Agenzia Entrate?

in caso di comunicazioni di irregolarità derivanti dal controllo automaticon, a un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle entrate, alle sezioni di assistenza multicanale telefonando al numero verde 800.90.96.96(da telefono fisso) oppure allo 0696668907 (da telefono cellulare).

Quanto può andare indietro l'Agenzia delle Entrate?

L'Agenzia ha 8 anni per pretendere il pagamento di tasse su redditi non dichiarati. La normativa, infatti, prevede che l'accertamento fiscale possa essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello di omissione.

Come vengono fatti i controlli dell'Agenzia delle Entrate?

In via generale, i controlli sostanziali sono realizzati mediante accessi, ispezioni o verifiche presso i contribuenti, mediante questionari, o con la convocazione del contribuente presso l'ufficio, per acquisire ulteriori elementi istruttori o per instaurare il contraddittorio.

Cosa è Accertamento Agenzia delle Entrate?

E' l'atto mediante il quale l'ufficio notifica formalmente la pretesa tributaria al contribuente a seguito di un'attività di controllo sostanziale. L'avviso di accertamento deve essere sempre motivato, a pena di nullità, e deve indicare: gli imponibili accertati e le aliquote applicate.