Il protesto è un atto pubblico con cui il Pubblico Ufficiale autorizzato (Elenco Ufficiali Levatori autorizzati) constata la mancata accettazione di una tratta o il mancato pagamento di una cambiale o di un assegno. Show Le Camere di Commercio mensilmente pubblicano nel Registro Informatico, istituito con Legge 15.11.1995, n. 480, gli elenchi dei protesti, levati dai Pubblici Ufficiali abilitati, secondo le norme contenute nel Regolamento di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 9.8.2000, n. 316 e per le sole elaborazioni statistiche inseriscono in tale Registro gli elenchi dei protesti delle tratte non accettate, non soggetti a pubblicazione. Tale Registro contiene i protesti per 5 anni dalla data della loro pubblicazione (art. 11, Decreto M.A.P. 9.8.2000, n. 316), fatte salve eventuali cancellazioni intercorse a seguito di presentazione della relativa istanza ed è accessibile al pubblico per la consultazione. Tale consultazione avviene mediante “visura” riferita al nominativo/denominazione del soggetto protestato oppure mediante "certificato" che, a differenza della visura, contiene solo l'indicazione di "esistenza/non esistenza" protesti nel Registro in questione. Visure e certificati possono essere richiesti presso tutte le Camere di Commercio e, per quanto riguarda la Camera di Commercio di Roma, presso gli sportelli al pubblico della sede di Viale Oceano Indiano, 19; oppure tramite consultazione dei terminali remoti degli utenti collegati al sistema informatico delle Camere di Commercio. Ai fini della Riabilitazione, le visure utili sono unicamente quelle rilasciate dalle Camere di Commercio. Cancellazione del protesto di cambiale/tratta accettataLa domanda di cancellazione può essere prodotta nel caso in cui il debitore:
Per ottenere la cancellazione è necessario allegare alla domanda uno dei seguenti documenti:
Cancellazione del protesto di assegnoLa domanda di cancellazione può essere prodotta nel caso in cui il debitore:
Per ottenere la cancellazione è necessario allegare alla domanda uno dei seguenti documenti:
Annotazione nel Registro Informatico dell'avvenuto pagamento di titoli protestati (Annotazione di informazioni aggiuntive)La Legge 18/08/2000, n. 235, al comma 1 dell’art. 2, prevede la possibilità dell’annotazione dell’avvenuto pagamento, nel Registro Informatico dei protesti, unicamente per i titoli cambiari: il debitore che provveda al pagamento della cambiale o del vaglia cambiario protestati, unitamente agli interessi maturati come dovuti ed alle spese per il protesto, per il precetto e per il processo esecutivo eventualmente promosso, oltre il termine di dodici mesi dalla levata del protesto, può chiederne l’annotazione sul citato Registro Informatico presentando formale istanza corredata del titolo quietanzato e dell'atto di protesto o della dichiarazione di rifiuto del pagamento. Considerato l’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 ed il diritto dell’interessato all’integrazione dei propri dati contenuti in archivi, le domande di annotazione, nel Registro Informatico, di avvenuto pagamento riferito ad assegni protestati e non a cambiali o vaglia cambiari, come prevede la vigente normativa in materia, possono essere accolte, nell’esclusivo interesse del soggetto protestato, in quanto mera informazione aggiuntiva in calce al protesto degli assegni, che non comporta pregiudizio per la pubblicazione, né al periodo di pubblicazione degli stessi nel Registro Informatico. La domanda di annotazione di avvenuto pagamento può essere prodotta nel caso in cui il debitore: (in attesa che maturino i requisiti di legge per la riabilitazione ai fini della cancellazione del protesto)
Per ottenere l’annotazione di avvenuto pagamento di un titolo protestato è necessario allegare alla domanda uno dei seguenti documenti:
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZELe domande di cancellazione protesti e di annotazione di avvenuto pagamento, indicate dalla Legge 235/2000, debitamente compilate, datate e firmate dal richiedente, con allegata la copia di un documento di identità dell`interessato (o del legale rappresentante se trattasi di Società) in corso di validità (articoli 38 e 45 del dal D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000), possono essere presentate:
Consultare Diritti di segreteria, bolli e modalità di pagamento. ControlliAi sensi degli articoli 43, 71 e 72 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, si rende noto che saranno effettuati controlli circa la veridicità della documentazione prodotta nonché:
Dove fare dichiarazione sostitutiva di atto notorio Roma?la dichiarazione può essere resa presso qualunque Municipio davanti ad un funzionario abilitato ad autenticare la sottoscrizione.
Dove si richiede la dichiarazione sostitutiva di atto notorio?Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rivolte ai soggetti privati che le accettano devono avere la firma autenticata. Pertanto, è necessario rivolgersi agli Uffici Comunali con un documento d'identità valido e apporre la firma davanti all'incaricato comunale.
Come prendere appuntamento in Comune Roma?Per evitare code e assembramento di pubblico in attesa, è necessario prenotare un appuntamento telefonando, martedì o giovedì, ai seguenti numeri: 06/69619627-881-659.
Quanto costa una dichiarazione sostitutiva di atto notorio?ATTENZIONE: questa tipologia di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ha un costo pari a 16,52 euro. La marca da bollo non deve essere acquistata. L'importo di 16,52 euro è da corrispondere in contanti direttamente all'Ufficiale di Anagrafe allo Sportello.
|