Chi ha diritto al congedo straordinario legge 104

La Legge 104 del 1992, rubricata “legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili” e comunemente nota come Legge 104, è la più importante fonte normativa dell’ordinamento italiano riguardo ai diritti e al sostegno delle persone affette da disabilità. Il suo ambito applicativo viene definito dall’art. 1 della stessa legge, dove viene data la definizione di persona handicappata come “colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”, e viene inoltre specificato che sussiste situazione di gravità “qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”.

Sono dunque questi i soggetti e le situazioni che lo Stato intende tutelare, attraverso la predisposizione di una serie di strumenti mirati al loro sostegno e finalizzati alla migliore integrazione possibile. Oltre alle misure direttamente rivolte alla persona disabile, la legge prevede delle facilitazioni rivolte ai familiari che se ne prendono carico, al fine di consentire l’assistenza: la più importante di queste è il congedo straordinario.

  • Cos’è il congedo straordinario e a chi spetta
  • Come funziona il congedo straordinario: durata e indennità
  • Come richiedere il congedo straordinario previsto dalla Legge 104
  • Covid-19 e congedo straordinario: le nuove misure

Cos’è il congedo straordinario e a chi spetta

Il congedo straordinario previsto dalla Legge 104 è un periodo di aspettativa retribuita, concesso ai lavoratori dipendenti per la finalità esclusiva dell’assistenza ad un familiare riconosciuto gravemente disabile. La legge prevede le categorie di persone che possono ottenere il congedo, ovvero:

  • il coniuge o la persona unita civilmente con il portatore di handicap grave, che sia convivente con quest’ultimo;
  • il padre o la madre, anche adottivi, in caso di mancanza del coniuge convivente o di suo decesso o in presenza di patologie invalidanti dello stesso;
  • uno dei figli conviventi, anche adottivi, in caso di decesso o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre. In questo caso non è necessario che il requisito della convivenza sussista al momento della domanda, ma deve essere verificato al momento della fruizione del congedo;
  • uno dei fratelli conviventi, in caso di mancanza o di decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi;
  • un altro parente o affine entro il terzo grado convivente con la persona gravemente disabile, nel caso in cui i parenti di cui ai punti precedenti siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

La legge stabilisce dunque una gerarchia nei rapporti di parentela idonea ad individuare la persona che, al fine di prestare assistenza al congiunto, può beneficiare del congedo straordinario. Non hanno diritto al congedo parentale previsto dalla Legge 104:

  • i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari;
  • i lavoratori a domicilio;
  • i lavoratori agricoli giornalieri;
  • i lavoratori autonomi;
  • i lavoratori parasubordinati;
  • i lavoratori con contratto di lavoro part-time verticale durante le pause di sospensione contrattuale;
  • i parenti o affini di una persona disabile ricoverata a tempo pieno, fatte salve alcune eccezioni previste dalla legge;
  • chi già fruisce dei permessi retribuiti dell’ex art. 33, Legge 104/1992.

Come funziona il congedo straordinario: durata e indennità

Il congedo straordinario può essere concesso per un periodo massimo di 2 anni nel corso della vita lavorativa di ciascun dipendente. La durata del beneficio è frazionabile in periodi minori, anche per singoli giorni. Per interrompere la fruizione del congedo straordinario è necessaria l’effettiva ripresa dell’attività lavorativa, ne consegue che i giorni festivi e quelli di ferie o malattia del dipendente intercorrenti tra il periodo di congedo straordinario e la concreta ripresa del lavoro non devono essere computati nel periodo di congedo stesso.

Nel corso del congedo, il beneficiario percepisce una indennità che viene corrisposta in misura pari all’ultima retribuzione mensile percepita prima del congedo, ad esclusione di ogni voce variabile diversa o stipendio base, entro un tetto massimo che viene rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT. Si ha riguardo pertanto delle sole voci fisse e continuative dello stipendio, mentre vengono escluse gratifiche, incentivi, indennità, straordinari e in generale tutti gli elementi variabili della retribuzione.

Il beneficiario ha inoltre diritto all’accredito dei contributi figurativi che valgono ai fini del raggiungimento del diritto alla pensione e al calcolo della misura della stessa, sempre entro un tetto massimo. Nel periodo di congedo, invece, non maturano ferie, TFR e mensilità aggiuntive.

La retribuzione dei congedi straordinari è a carico dell’INPS, ma viene anticipata dal datore di lavoro. La domanda per poter percepire l’indennità per il periodo di congedo straordinario deve essere inoltrata all’INPS, esclusivamente tramite la procedura telematica. Per inoltrare la domanda bisogna dunque accedere direttamente alla sezione Servizi per il cittadino del sito dell’INPS, ma è necessario essere in possesso del proprio codice PIN, dell‘identità SPID o della Carta nazionale dei servizi. In alternativa, è possibile utilizzare il Contact Center INPS, sempre utilizzando il proprio codice PIN, oppure accedere ai servizi telematici dei patronati.

Covid-19 e congedo straordinario: le nuove misure

La chiusura delle scuole determinata dall’emergenza sanitaria connessa alla pandemia da Covid-19 ha causato una situazione di notevole disagio per molte famiglie, in relazione alla necessità di assistere i minori anche nei giorni e negli orari che avrebbero diversamente trascorso presso gli istituti scolastici. Il cosiddetto decreto Cura Italia e il successivo decreto Rilancio hanno previsto una nuova ipotesi di congedo straordinario per fronteggiare questa esigenza. La domanda, innanzitutto, deve essere inviata con le consuete modalità telematiche e stabilisce che i genitori o gli affidatari di figli minorenni possano accedere al congedo parentale straordinario per la durata massima di trenta giorni complessivi e frazionabili, in caso di:

  • genitori con figli di età inferiore a 12 anni o affetti da grave disabilità, con indennità pari al 50% dello stipendio;
  • genitori con figli di età inferiore ai 16 anni senza retribuzione.

Questo congedo è fruibile alternativamente da entrambi i genitori, a condizione che:

  • uno dei due genitori non sia disoccupato o non lavoratore;
  • non sia stato richiesto il bonus baby sitter;
  • nel nucleo familiare l’altro genitore non sia beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa.

Chi può chiedere il congedo biennale legge 104?

Hanno titolo a fruire del congedo straordinario retribuito della durata di due anni nell'arco dell'intera vita lavorativa, i lavoratori dipendenti, a tempo determinato (per la durata del contratto) o a tempo indeterminato, che assistono il familiare in situazione di handicap grave.

Quali sono i requisiti per avere il congedo straordinario?

Il congedo straordinario retribuito prevede come primo requisito quello della disabilità grave ai sensi della legge 104/92, art. 3 comma 3 accertato per il familiare per il quale si richiede l'agevolazione. Il diritto a richiedere i due anni di congedo è stabilito in base ad un ordine di priorità.

Cosa fare per usufruire del congedo straordinario legge 104?

La domanda per poter percepire l'indennità per il periodo di congedo straordinario deve essere inoltrata all'INPS, esclusivamente tramite la procedura telematica.

Quali sono le patologie invalidanti per congedo straordinario?

Le patologie invalidanti previste dal decreto che fanno scalare l'ordine di priorità familiare sono: patologie croniche o acute che vanno a determinare, anche solo temporaneamente, la perdita dell'autonomia personale. patologie croniche o acute che richiedono un'assistenza continuativa e monitoraggi frequenti.