Quando si paga il tfr ai dipendenti privati

Il Trattamento di Fine Rapporto ( TFR) per dipendenti pubblici è una somma di denaro corrisposta al lavoratore nel momento in cui termina il rapporto di lavoro.

L’importo è determinato dall’accantonamento, per ogni anno di servizio o frazione di anno, di una quota pari al 6,91% della retribuzione annua e dalle relative rivalutazioni. In caso di frazione di anno, la quota è ridotta in maniera proporzionale e si calcola come mese intero la frazione di mese uguale o superiore a 15 giorni.

Dal 1° maggio 2014 la retribuzione annua lorda considerata come base del calcolo non può eccedere la soglia di 240mila euro.

Dettagli Scritto da Bruno Giuseppe, Avvocato

Vorrei sapere se esiste un tempo massimo entro cui il datore di lavoro deve pagare il TFR.
Nel caso ci fosse un limite temporale, se superato, il datore di lavoro è tenuto a pagare il TFR maggiorato di un interesse?
Sono commessa abbigliamento, mi sono dimessa il 17/07/2020 e ad oggi non ho ricevuto il TFR.
Il mio contratto è regolato dal CCNL commercio.
Grazie

RISPOSTA

Quali sono i termini di pagamento del Tfr nel settore commercio ed artigianato?
La tempistica per il versamento delle somme dovute al dipendente per la liquidazione del Tfr sono di 45 giorni, calcolati a partire dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Gli interessi convenzionali (interesse del 2% superiore al tasso ufficiale di sconto) iniziano a decorrere dal 46esimo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

L'articolo 240 del CCNL commercio prevede infatti quanto segue:
“Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all'atto della cessazione dal servizio, dedotto quanto eventualmente fosse dovuto dal dipendente, nei tempi tecnici necessari alla elaborazione del tasso di rivalutazione, di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297 e comunque non oltre 45 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
In caso di ritardo dovuto a cause non imputabili al lavoratore, sarà corrisposto dalla scadenza di cui al precedente comma un interesse del 2% superiore al tasso ufficiale di sconto.
L'importo così determinato si intende comprensivo della rivalutazione monetaria per crediti di lavoro, relativa al trattamento di fine rapporto”.

Ti consiglio di inviare una lettera di costituzione in mora del datore di lavoro, ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile, contenente i seguenti dati:

La prima cosa da fare è una lettera di messa in mora che può essere scritta dal lavoratore personalmente o dall’avvocato che lo assiste.

La lettera di messa in mora ha la duplice funzione di mettere formalmente in mora il datore di lavoro e interrompere la prescrizione.
• Dati anagrafici del lavoratore (nome, cognome, codice fiscale ecc.)
• Dati del destinatario (datore di lavoro)
• Indicazione del rapporto di lavoro di riferimento (contratto commessa a tempo indeterminato etc etc)
• Richiesta formale di pagamento del TFR e messa in mora
• Diffida ad adempiere entro un certo termine (di solito una decina di giorni), trascorso il quale si procederà con ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti del datore di lavoro.

La lettera deve essere sottoscritta dal lavoratore o dal suo avvocato ed inviata tramite raccomandata A/R o PEC per avere prova del giorno dell’invio e della sua ricezione da parte del destinatario.

Spett. …
Via
Cap Città

Oggetto: messa in mora ex art. 1219 del codice civile – mancato pagamento TFR.
Il/La sottoscritto/a … nato/a … il … e residente a … in via … codice fiscale … assunto presso la vostra azienda in data … con contratto … per lo svolgimento della mansione di …, non avendo ricevuto a tutt’oggi il pagamento del TFR, nonostante i ripetuti solleciti informali

INTIMA

di pagare entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della presente la somma spettante e i relativi interessi moratori, valendo tale atto quale formale costituzione in mora ai sensi dell’art.1219 del codice civile.

Lo/a scrivente si riserva inoltre l’esercizio di ogni diritto a lui riconosciuto, compreso quello relativo all’eventuale risarcimento dei danni subiti a causa del ritardo nell’adempimento del pagamento.

Distinti saluti
Luogo e data
Firma

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

2 - Come ottenere il TFR dalla propria azienda, senza ricorrere al Tribunale del Lavoro, con ricorso per decreto ingiuntivo

Gentile avvocato, cosa fare in caso di mancato pagamento del TFR?
Quali tutele e garanzie la legge ha previsto in favore del lavoratore dipendente?
Come si calcola il TFR?
Quali sono i casi in cui il lavoratore può chiedere un anticipo del TFR?
Entro quando il TFR deve essere richiesto all'azienda e quali sono i termini per pagare il TFR al lavoratore licenziato, dimissionario ovvero collocato a riposo?
Qual è la prescrizione del diritto al TFR?
Quali altri emolumenti possono essere richiesti dal lavoratore insieme al TFR?
Cosa accade se il TFR è liquidato in ritardo dal datore di lavoro?
In caso di mancato pagamento come recuperarlo bonariamente?
Quali azioni legali possono essere azionate dal lavoratore dipendente?
E' possibile ottenere il TFR dalla propria azienda, senza ricorrere al Tribunale del Lavoro, con ricorso per decreto ingiuntivo?
Quali garanzia per il lavoratore in caso di fallimento dell'azienda ovvero di situazione d'insolvenza tale da ritenere vicino il fallimento.

RISPOSTA

La norma di riferimento in materia di TFR è l'articolo 2120 del codice civile: “In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni”.
Il lavoratore, in pendenza del rapporto di lavoro, può chiedere un anticipo del TFR, per una sola volta, se:
a)ha lavorato almeno per 8 anni presso quel datore di lavoro;
b)entro il limite del 70% dell'importo al quale avrebbe diritto in caso di cessazione del rapporto di lavoro;
c)al fine di sostenere eventuali spese sanitarie per terapie o interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
ovvero
d)l’acquisto della prima casa per sé stesso o per i propri figli, documentato tramite atto notarile, ovvero nel caso l’acquisto sia ancora in divenire, a condizione che sia provato da documenti idonei a dimostrarne l’effettività.
Il TFR deve essere liquidato in favore del lavoratore al momento della cessazione del contratto di lavoro, tuttavia i contratti collettivi nazionali di lavoro possono anche stabilire diversi termini entro cui l’azienda è obbligata a corrispondere il TFR. Nel silenzio della contrattazione collettiva, il lavoratore può esigere il pagamento della somma dovuta, sin dal momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Si applica al TFR la prescrizione a 5 anni: il lavoratore che non ha percepito il TFR, deve far valere il proprio diritto nei primi 5 anni, interrompendo la prescrizione tramite raccomandata a/r ovvero pec al datore di lavoro.
Oltre al TFR, l'azienda deve versare le ferie maturate e non godute, i permessi maturati e non goduti, le mensilità aggiuntive maturate, come la tredicesima e l’eventuale quattordicesima, l’eventuale indennità sostitutiva del preavviso, l'eventuale buona uscita concordata con il dipendente, in caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro in “sede protetta”. Generalmente, nella busta paga del mese di cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore troverà la retribuzione ordinaria, calcolata sino all’ultimo giorno di validità del contratto, oltre a ferie, permessi non goduti ed eventuali mensilità aggiuntive maturate.
Nel prospetto paga del mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro risulterà il pagamento del TFR, in modo che il datore di lavoro possa eseguire il calcolo della rivalutazione in base all’indice ISTAT, aggiornato alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
In caso di tardivo pagamento del TFR, saranno dovuti gli interessi legali nonché la rivalutazione monetaria.
In caso di mancato pagamento del TFR, entro i termini di legge ovvero entro il termine stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale, consiglio al lavoratore di inviare una richiesta di pagamento all'azienda, valida quale atto di costituzione in mora del debitore, ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile.
Successivamente il lavoratore, per recuperare il TFR potrà:
a)procedere con ricorso per decreto ingiuntivo, nei confronti dell'azienda inadempiente, da presentare al Tribunale del Lavoro, con richiesta di apposizione della formula esecutiva, in modo da poter agire in via esecutiva (precetto e pignoramento) nei confronti del datore di lavoro, senza attendere necessariamente il termine di 40 giorni dalla notifica del decreto.
b)Prima del ricorso in Tribunale al Giudice del Lavoro, o anche in alternativa a questo, ci si può rivolgere all’Ispettorato Territoriale del Lavoro, per un tentativo di definizione bonaria della controversia, anche senza l'assistenza tecnico-legale di un avvocato difensore.
In caso di mancata conciliazione, l'Ispettorato del lavoro procederà con un'ispezione diretta in azienda, al fine porre in essere tutte le verifiche e gli accertamenti necessari per quantificare il TFR dovuto al dipendente. Redatto il verbale conclusivo dell'ispezione in azienda, l’Ispettorato diffiderà il datore di lavoro a corrispondere al lavoratore dipendente il TFR dovuto.
Siccome la diffida dell’Ispettorato del Lavoro avrà l'efficacia di un valido titolo esecutivo, il lavoratore avrà la possibilità di agire immediatamente in via esecutiva, tramite precetto e pignoramento, al fine di soddisfare il proprio credito da TFR.
Ecco quindi come ottenere il TFR dalla propria azienda, senza ricorrere al Tribunale del Lavoro, con ricorso per decreto ingiuntivo.
In allegato il modulo di richiesta di intervento ispettivo da parte dell'Ispettorato del Lavoro, da utilizzare per ottenere il pagamento del TFR senza adire il Tribunale del Lavoro, al fine di ottenere una sentenza esecutiva oppure un decreto ingiuntivo.
Ricordo infine che il Fondo di Garanzia INPS, consente ad alcune tipologie di lavoratori dipendenti di chiedere il pagamento dell’intero ammontare del Trattamento di Fine Rapporto, comprensivo di interessi e rivalutazione monetaria, a condizione che i lavoratori siano dipendenti di aziende obbligate al versamento di un contributo pari allo 0,20% della retribuzione imponibile, in favore del suddetto fondo.
In caso di fallimento del datore di lavoro, il lavoratore chiederà (domanda tramite portale telematico dell'INPS) il TFR al Fondo di Garanzia, a patto che sia:
a)cessato il rapporto di lavoro
b)accertato lo stato di insolvenza dell'azienda
c)aperta la procedura concorsuale – fallimentare
d)accertata la sussistenza del credito avente ad oggetto il TFR e/o quello relativo alle ultime tre mensilità in favore del lavoratore dipendente.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

  • Art. 1219, 2120 del codice civile

Quanto tempo ha un datore di lavoro per pagare il TFR?

Liquidazione TFR: tempi Poiché non c'è un chiaro riferimento normativo puoi liquidare il TFR seguendo quelle che sono le regole del buon senso. Le organizzazioni, salvo problemi di liquidità, versano il TFR in concomitanza con l'ultima busta paga o al massimo entro i successivi 30 – 45 giorni.

Quando viene pagato il TFR 2022?

Dal mese di settembre 2022 L'INPS provvederà al pagamento TFS o TFR per: pensionate/i cessate/i dal 01/09/2020 con pensione ANTICIPATA oppure OPZIONE DONNA; pensionate/i per vecchiaia dal 01/09/2021; cessate/i d'ufficio con 65 anni di età entro 31/08/2021 con diritto a pensione.

Quando arriva il TFR in busta paga?

Il TFR è corrisposto d'ufficio, pertanto il lavoratore non deve fare alcuna domanda per ottenere la prestazione, e viene liquidato dopo 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro (CIRCOLARE INPS N. 73). Da quel momento l'INPS avrà 3 mesi di tempo per provvedere al versamento del TFR.

Come funziona il TFR quando ti licenzi?

In tutti gli altri casi, come ad esempio per le dimissioni volontarie, il TFR viene liquidato dopo 24 mesi e l'Inps ha tempo comunque altri 3 mesi prima di far scattare gli interessi. Le modalità di pagamento anche differiscono tra settore pubblico e privato.