Si puo chiedere la liquidazione in anticipo

Il lavoratore che sceglie di lasciare il proprio trattamento di fine rapporto in azienda ha diritto alla liquidazione alla cessazione del rapporto di lavoro.
Ci sono però dei casi in cui il TFR può essere pagato in via anticipata al lavoratore che lo richiede espressamente.

  • Condizioni
  • L’importo
  • Richiesta del lavoratore
  • Casi di esclusione
  • Trattamento contributivo e fiscale

Condizioni

Per poter richiedere l’anticipazione, devono sussistere alcune condizioni di legge che vediamo di seguito nel dettaglio.
Innanzitutto, il dipendente deve aver maturato almeno 8 anni di servizio presso il datore di lavoro al quale fa la richiesta.
In secondo luogo, la richiesta deve essere motivata da una delle ragioni stabilite dalla legge quali:

  • spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
  • acquisto della prima casa per sé o per i figli. Seppur non previsto, è sempre bene che l’acquisto sia documentato con atto notarile.

Non è previsto:

  • in caso di spese per ristrutturazione;
  • fruizione dei congedi parentali;
  • per la formazione.

Ai sensi dell’art. 2120 c.c. il datore di lavoro può soddisfare le richieste entro i limiti del 10% degli aventi diritto (ossia dei lavoratori con almeno 8 anni di anzianità) e comunque nella misura del 4% del totale dei dipendenti.
Pertanto, se ci sono più richieste e per diversi motivi non possono essere accettate tutte si dovrà procedere in ordine cronologico.
Il CCNL può prevedere % diverse e dare priorità a delle motivazioni piuttosto che altre.

Nel caso in cui il TFR sia accantonato al Fondo Tesoreria presso l’INPS, previsto generalmente per le aziende con più di 50 dipendenti, valgono le stesse condizioni.
In particolare, il datore di lavoro dovrà liquidare il TFR partendo da quanto accantonato in azienda prima del 2007 e solamente, in caso di incapienza, erogare la quota residua recuperandola dal Fondo Tesoreria.
Se invece il lavoratore ha deciso di versare il TFR a un fondo di previdenza complementare, deve verificare le condizioni direttamente con il fondo prescelto che può prevedere motivazioni aggiuntive o altre condizioni più favorevoli.

L’importo

L’importo che può essere erogato non deve essere superiore al 70% del TFR accantonato alla data della richiesta. Nessuna rivalutazione deve essere riconosciuta in fase di corresponsione di un’anticipazione sul TFR.

Richiesta del lavoratore

Il lavoratore deve presentare una richiesta scritta al datore di lavoro nella quale deve specificare la motivazione e l’importo dell’anticipo.
Il datore che accetta di erogare l’anticipazione procede in risposta con una comunicazione di accoglimento della richiesta.
La legge prevede la possibilità di richiedere una sola anticipazione nel corso del rapporto di lavoro, ma concede comunque ai contratti collettivi o a patti individuali di prevedere condizioni di miglior favore.

Casi di esclusione

In caso di cessione del quinto o pignoramento non è possibile richiedere un’anticipazione in quanto il TFR è a garanzia del debito residuo.
Se l’azienda ha richiesto la cassa integrazione straordinaria in quanto in situazione di crisi, non potrà concedere anticipi ai propri dipendenti.

Trattamento contributivo e fiscale

L’anticipo del TFR non è soggetto a contributi, ma si applica la tassazione separata.
Alla cessazione, quando verrà liquidato il TFR residuo, si procederà al ricalcolo dell’imposta tenendo conto di quanto già pagato.

Ricordiamo che le informazioni hanno carattere generale e sono in riferimento al settore privato. Si consiglia sempre di verificare in base alla situazione specifica, al settore di appartenenza e al CCNL applicato.


I datori di lavoro possono sottoscrivere accordi aziendali o individuali in deroga alle condizioni di legge, per aiutare i lavoratori più bisognosi durante l’emergenza Covid-19.
L’art. 2120 C.C. disciplina il trattamento di fine rapporto che normalmente deve essere erogato alla cessazione del rapporto di lavoro. I lavoratori con almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro possono richiedere un anticipo del Tfr anche prima della cessazione del rapporto; nei casi di operazioni societarie in cui il rapporto di lavoro prosegue senza interruzione si considerano anche i periodi di attività prestati in favore del datore di lavoro precedente. Il lavoratore avente diritto può richiedere l’anticipo del Tfr una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e per un importo non superiore al 70% del Tfr accantonato.
Nel caso di azienda tenuta a versare il Tfr al Fondo Tesoreria Inps (costituito dal 1.01.2007), in presenza di rapporto di lavoro iniziato prima del 1.01.2007, il datore di lavoro deve considerare l’intero Tfr maturato dal lavoratore, cioè sia l’importo del Tfr accantonato in azienda, sia l’importo del Tfr versato al Fondo Tesoreria Inps. Il datore di lavoro deve erogare prima l’importo del Tfr accantonato in azienda e successivamente, solo in caso di incapienza, la quota residua a carico del Fondo Tesoreria Inps.
L'art. 2120, c. 8 C.C. indica le casistiche che danno diritto all’erogazione di un anticipo:
a) spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. La giurisprudenza ha affermato che si considera straordinario l’intervento che presenta le caratteristiche della delicatezza e dell’importanza dal punto di vista economico o medico e che può estendersi anche alle spese accessorie come quelle di viaggio, vitto e alloggio. Pertanto, la spesa sanitaria per la quale si richiede l’anticipo Tfr può riguardare non solo la spesa della terapia o dell’intervento, ma anche le spese accessorie legate allo spostamento per sottoporsi alla cura;
b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli. La giurisprudenza ha riconosciuto il diritto all’anticipo Tfr anche nei casi di acquisto di un terreno su cui edificare l’abitazione, l’acquisto della casa per il figlio se l’onere è sostenuto dal figlio stesso, il riscatto di un’abitazione già occupata ad altro titolo (per esempio in affitto), ristrutturazione di un’abitazione acquistata come prima casa, costruzione di un’abitazione da adibire a prima casa. Non rientrano invece tra le casistiche che danno diritto all’anticipo Tfr la ristrutturazione di un’abitazione già di proprietà del lavoratore.
L’art. 7 L. 53/2000 prevede che, oltre alle ipotesi sopra indicate, il Tfr può essere anticipato per le spese da sostenere durante i periodi di fruizione del congedo parentale e dei congedi per la formazione di cui agli art. 5-6 L. 53/2000. La circolare n. 85/2000 del Ministero del Lavoro inserisce anche l’assenza per malattia del bambino tra le ipotesi ammissibili per accedere all’anticipazione del Tfr.
Il datore di lavoro deve soddisfare le richieste annualmente entro il limite del 10% degli aventi titolo e comunque nel limite del 4% del numero totale dei dipendenti. Le richieste vengono valutate in ordine cronologico o sulla base delle previsioni del contratto collettivo.
Gli accordi aziendali o individuali possono prevedere condizioni di miglior favore. Nel periodo di emergenza pandemica, i datori di lavoro possono sottoscrivere accordi collettivi aziendali che prevedano la possibilità di erogare anticipi Tfr anche in deroga alle condizioni di legge. Tale opportunità si inserisce in un quadro di aiuti ai lavoratori più bisognosi.

IMPOSTE E TASSE

Decreto ristori, tutte le novità

16/12/2020


Rateizzazione degli acconti, proroga della sospensione della Tosap e Consap e un nuovo contributo a fondo perduto in favore dei proprietari che riducono il canone dell’abitazione principale.

IMPOSTE E TASSE

Acconto Iva del 28.12

15/12/2020


Condizioni per l’esenzione, mentre si segnala che la Tari dovrà essere versata per intero anche dalle attività chiuse (bar, piscine, ecc.).

Si puo chiedere la liquidazione in anticipo

Quali sono i motivi per richiedere l'anticipo del TFR?

Nel corso del tempo, la giurisprudenza ha riconosciuto il diritto all'anticipo pure per: acquisto del suolo su cui edificare l'abitazione; acquisto della casa per il figlio, quando l'onere è sostenuto dal figlio stesso; ristrutturazione di quella che sarà la prima casa; costruzione in proprio della casa.

Quando si può chiedere la liquidazione?

Il TFR viene pagato alla fine del rapporto di lavoro, per qualunque ragione esso si concluda: raggiungimento dell'età per la pensione, licenziamento, dimissioni, perfino fallimento (in questo caso non dal datore di lavoro ma dall'INPS) o decesso del lavoratore (agli eredi).

Come richiedere anticipo TFR senza motivazione?

Non esiste alcuna norma di legge che impedisca al dipendente di chiedere (e all'azienda di erogare) un anticipo Tfr senza motivazione. L'aspetto da tenere in considerazione è tuttavia che in circostanze come questa manca uno dei requisiti che qualificano l'anticipazione stessa: il motivo.

Quanto viene tassato l'anticipo della liquidazione?

Un anticipo del TFR superiore a 50.000 euro prevede una tassazione ancor più elevata e pari al 43%. Di conseguenza, un lavoratore può trovare convenienza nel richiedere l'anticipo del TFR nei soli casi in cui il totale richiesto non superi i 15.000 euro, così da pagare il 23% di aliquota IRPEF.