Cosa si intende per movimentazione dei carichi

La movimentazione manuale dei carichi è un’attività presente in molti settori lavorativi ma anche nella vita quotidiana, molto spesso movimentiamo oggetti pesanti come ad esempio bottiglie, sacchetti della spesa, zaini, mobiletti…o spingiamo carrelli della spesa, passeggini.

  1. Siamo sicuri di fare queste attività correttamente?
  2. Lo sai che il carico sul disco tra le vertebre lombari L3-L4 in un individuo di 70 kg varia in differenti posture, movimenti, situazioni?

Con Movimentazione Manuale dei Carichi – si intendono tutte le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico che, per le loro caratteristiche o in conseguenza alle condizioni ergonomiche sfavorevoli, potrebbero portare a patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari o ad eventi infortunistici. Dobbiamo interrogarci quotidianamente rispetto a:

  • caratteristiche del carico che stiamo movimentando: troppo pesante, ingombrante, di equilibrio instabile, tenuto o maneggiato a una certa distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco;
  • sforzo fisico richiesto: eccessivo, eseguito con torsione del tronco, che potrebbe comportare un movimento brusco del carico, compiuto con il corpo in posizione instabile;
  • caratteristiche dell’ambiente in cui mi trovo a svolgere la movimentazione: spazio libero insufficiente, pavimento scivoloso o sconnesso, distanze troppo grandi di sollevamento, abbassamento, trasporto;
  • fattori individuali: condizioni di salute tenuto conto dell’ età e del genere, indumenti e/o calzature inadeguati.

Quali sono i principali rischi?

  • Strappi muscolari
  • Ernie discali
  • Lombalgie acute

Come evitarlo?

  • Posizionati con le gambe aperte sopra al carico, piega le gambe e mantieni la schiena dritta.
  • Solleva il carico tenendolo con due mani e alzati spingendo con le gambe .
  • Cerca di ridurre il più possibile la distanza orizzontale tra il carico e il punto in cui lo andrai a posizionare: mantieni il carico vicino al corpo, nella fase di deposizione posizionalo vicino al tuo corpo senza flettere la schiena per andare a posizionare il carico lontano dal tuo corpo. Ad esempio se devi caricare la spesa in macchina posiziona il sacchetto o la scatola vicino a te e poi spingila in fondo
  • La dislocazione del carico dovrebbe avvenire tra le anche e le spalle, se è necessario posizionare il carico sopra l’altezza delle spalle è opportuno utilizzare una pedana o una scala ma attenzione il carico non deve essere ingombrante altrimenti rischi di cadere
  • Evitare di ruotare il busto con il carico in mano, girati spostando i piedi
  • Evita movimenti bruschi
  • Se il carico ha un peso eccessivo chiedi aiuto o utilizza degli ausili (carelli, carrellini)
  • Evita di muovere carichi se non è necessario ad esempio quando fai la spesa se possibile evita di posizionare le bottiglie o le cassette pesanti sul nastro della cassa.
  • Evita di riempire eccessivamente scatole/sacchetti, meglio una scatola in più ma con peso inferiore.

LA SCHIENA TI SORREGGE, TI PROTEGGE, TI AIUTA NELLE ATTIVITA’ QUOTIDIANE, PRENDERSENE CURA E’ IMPORTANTE.

Dott.ssa Chiara Frezzini

Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Milano, 12 Sett – Se l’attività di movimentazione manuale dei carichi è da sempre una fonte di rischio per la salute dei lavoratori, in realtà è solo con l’entrata in vigore del D.Lgs. 626/1994 che il legislatore ha affrontato in modo sostanziale gli aspetti di prevenzione in materia. E con la successiva entrata in vigore, il 15 maggio 2008, del Decreto legislativo 81/2008 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), il principale riferimento per la prevenzione di questi rischi è oggi costituito dagli articoli 167, 168, 169 del Titolo VI (Movimentazione manuale dei carichi) e dalle indicazioni contenute nell’allegato XXXIII del Testo Unico. 

A ricordarcelo e a presentare alcune indicazioni per la prevenzione dei rischi correlati alla movimentazione manuale dei carichi è il volume “ Salute e Sicurezza nelle imprese artigiane e nelle PMI: cosa occorre sapere e cosa si deve fare”, realizzato dall’Organismo Paritetico Regionale per l’Artigianato Lombardia ( OPRA Lombardia) e dai vari Organismi Paritetici Territoriali Artigiani (OPTA).


Nel capitolo “I rischi per la salute dei lavoratori - La movimentazione manuale dei carichi” si segnala che il Testo Unico riporta l’obbligo del Datore di Lavoro “di adottare le misure organizzative necessarie a ridurre il rischio, di valutare le condizioni di sicurezza e salute e di sottoporre alla sorveglianza sanitaria gli addetti alle attività di movimentazione”.

Ricordiamo che l’art. 167 del D.Lgs. 81/2008 intende la movimentazione manuale dei carichi come “le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari”.

E riguardo ai già accennati obblighi del datore di lavoro, riportiamo integralmente l’art. 168 del Testo Unico:

Articolo 168 - Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie e ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.

2. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati e fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi, tenendo conto dell’ALLEGATO XXXIII, ed in particolare:

a) organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione assicuri condizioni di sicurezza e salute;

b) valuta, se possibile anche in fase di progettazione, le condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione tenendo conto dell’ALLEGATO XXXIII;

c) evita o riduce i rischi, particolarmente di patologie dorso-lombari, adottando le misure adeguate, tenendo conto in particolare dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell’ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attività comporta, in base all’ALLEGATO XXXIII;

d) sottopone i lavoratori alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio di cui all’ALLEGATO XXXIII.

3. Le norme tecniche costituiscono criteri di riferimento per le finalità del presente articolo e dell’ALLEGATO XXXIII, ove applicabili. Negli altri casi si può fare riferimento alle buone prassi e alle linee guida.

Torniamo al volume realizzato da OPRA e OPTA e riportiamo alcuni quesiti e risposte.

Quali sono i rischi per la salute del lavoratore?

A questa domanda il volume risponde ricordando che il D.Lgs. 81/2008 “fa riferimento principalmente alle lesioni dorso lombari, citate con questa espressione in più punti della norma. Nei paesi occidentali le assenze dei lavoratori per questa causa sono infatti da 20 a 30 giorni/anno per 100 lavoratori; inoltre la patologia del rachide, indipendentemente da cause predisponenti, occupa il primo posto tra le cause di non idoneità al lavoro manuale”.

Tuttavia non vanno escluse “altre potenziali situazioni di danno per la salute, quali la discopatia artrosica (caratterizzata da deterioramento dei dischi intervertebrali), l'artrosi dorsale (malattia degenerativa delle placche cartilaginee che delimitano inferiormente e superiormente i corpi vertebrali), il varicocele ed anche quel tipo di ernia inguinale che una volta veniva chiamata ‘ernia da sforzo’”.

E per questa tipologia di rischio è necessaria la sorveglianza sanitaria?

Gli autori segnalano che “definire con precisione in questa sede se è necessaria o meno l’attività di sorveglianza sanitaria non è possibile”. E non bisogna considerare fonte di rischio per la salute del lavoratore “ogni attività di movimentazione”.

In particolare l’allegato XXXIII del Testo Unico indica che “un carico può costituire un rischio quando è troppo pesante, ma viene tolto il riferimento (presente nel D.Lgs. 626/94) alla soglia di 30 kg”. Una modifica che può essere letta con la “volontà di non escludere che la movimentazione di carichi di entità inferiore ai 30 kg possa essere fonte di rischio. Occorre quindi considerare anche quale è la frequenza di movimentazione nell’arco della giornata lavorativa-tipo, se occorre effettuare movimenti di torsione del tronco, eventuali carenze di spazio, la necessità di piegarsi per raccogliere il carico, se il carico è stabile, ecc”.

Insomma si indica che “occorre valutare il rischio”. E proprio a seguito della valutazione “potrà meglio essere definita la necessità di fare ricorso alla sorveglianza sanitaria, la cui obbligatorietà, come si è cercato di spiegare, non sempre è evidente”.

Ci sono Dispositivi di Protezione Individuale da adottare?

Il volume indica che spesso, “non tanto per fare fronte al rischio di malattia professionale, quanto per evitare possibili infortuni, è necessario adottare l’uso di calzature antinfortunistiche”.

Nel volume si ricorda poi che l’articolo 169 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che il Datore di Lavoro:

- deve fornire ai lavoratori adeguate informazioni riguardo al peso e alle altre caratteristiche del carico movimentato;

- deve assicurare ai lavoratori la formazione adeguata in relazione ai rischi lavorativi e alle modalità di corretta esecuzione delle attività.

Inoltre lo stesso articolo “prevede infine che il Datore di Lavoro fornisca ai lavoratori l’addestramento adeguato in merito alle corrette manovre e procedure da adottare nella movimentazione manuale dei carichi”.

Cosa si può fare per migliorare le condizioni di sicurezza?

Il capitolo si conclude ricordando che ovviamente “il modo più semplice per migliorare le condizioni di salubrità è quello di fare ricorso ad attrezzature meccaniche”.

E laddove ciò non risulti possibile, “possono essere adottate misure organizzative (turnazione, cambiamento di mansioni anche nell’arco della giornata, ecc.) idonee a ridurre il rischio”.

Si indica, infine, che diventa significativa l’attività di sorveglianza sanitaria, “che consente di diagnosticare preventivamente situazioni di rischio a carico del singolo lavoratore e di monitorare nel tempo l’insorgenza di eventuali patologie e/o disturbi”. Ed è inoltre utile “eliminare possibili cause di disagio durante le operazioni di movimentazione (pavimenti scivolosi, zone in ombra, ecc.)”.

Organismo Paritetico Regionale per l’Artigianato Lombardia, “ Salute e Sicurezza nelle imprese artigiane e nelle PMI: cosa occorre sapere e cosa si deve fare”, 2014 (formato PDF, 4.20 MB).

RTM

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Ad oggi, nessun commento è ancora stato inserito.

Come è definita nel d lgs 81 08 la movimentazione manuale dei carichi?

Per Movimentazione Manuale dei Carichi (M.M.C.) si intendono le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, tirare, portare o spostare un carico. Il D. Lgs.

Quando si movimenta un carico?

I carichi devono essere sollevati con la schiena in posizione diritta, il tronco eretto, la posizione del corpo accostata ed evitare di compiere movimenti bruschi. Il peso sollevato deve essere tenuto accostato il più possibile al corpo.

Qual è la definizione secondo l'articolo 167?

Art. 167. 1. Le norme del presente titolo si applicano alle attività lavorative di movimentazione manuale dei carichi che comportano per i lavoratori rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari.

Quando un carico è considerato eccessivo per un operatore sanitario?

− il peso: la normativa considera “a rischio” un peso superiore a 30 Kg, − l'ingombro e la stabilità del carico, il centro di gravità o il lato più pesante nel caso in cui il contenuto di un imballaggio abbia una collocazione eccentrica.