Quali sono i compiti del responsabile del servizio di prevenzione e protezione

Salta al contenuto

  • SICURGEST
  • SERVIZI
    • Vedi tutti
    • RSPP esterno
    • Consulenza RSPP
  • CORSI
  • NOTIZIE
  • CONTATTI
  • CALENDARIO

Compiti, obblighi e responsabilità del RSPP

Compiti, obblighi e responsabilità del RSPP

  • Ingrandisci immagine
    Quali sono i compiti del responsabile del servizio di prevenzione e protezione

L’RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) è la persona designata per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, e deve essere in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui al D.Lgs 81/2008.

L’RSPP deve individuare i fattori di rischio, elaborare le misure preventive e protettive per la sicurezza e la salubrità degli ambenti di lavoro e fornire informazioni ai lavoratori sui rischi potenziali e sulle misure di prevenzione da adottare.

Responsabilità del RSPP: il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è un soggetto di prevenzione con compiti di sicurezza che opera in posizione di neutralità.

Insieme al Medico Competente e al RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza), è responsabile del conseguimento degli obiettivi prefissati dal Sistema di Gestione della Sicurezza aziendale.

Quali sono gli obblighi del RSPP

È ancora il D. Lgs. 81 del 2008 a definire quali sono gli obblighi del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, che si possono riassumere in questi punti:

  • Individuazione dei fattori di rischio associati all’ambiente aziendale;
  • Valutazione dei rischi presenti, (ad esempio il rischio infortuni o il rischio da stress correlato)
  • Individuazione delle misure di sicurezza nei luoghi di lavoro per la gestione delle criticità;
  • Elaborazione delle misure di prevenzione e protezione delle risorse umane presenti in azienda, e delle procedure di sicurezza per i processi all’interno delle aziende;
  • Coordinazione con il datore di lavoro nella descrizione degli impianti e delle attrezzature presenti negli ambienti di lavoro;
  • Presentazione dei piani formativi e informativi finalizzati all’addestramento del personale;
  • Deve indire la riunione periodica almeno una volta l’anno (per aziende che presentano un numero di dipendenti maggiore di 15);
  • Deve frequentare dei corsi di formazione (conseguendo un attestato), dimostrando di essere in possesso di una preparazione specifica, confermata dalle certificazioni.

SCOPRI L’OFFERTA :
RSPP ESTERNO
CONSULENZA RSPP

Paola Autera2021-02-17T15:44:14+00:00

Post correlati

Se, come indicato dall’articolo 33 del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico – TU), il Servizio di Prevenzione e Protezione provvede ‘all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente’ è evidente che quando si parla di valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro non si può non parlare dei compiti e delle responsabilità dell’RSPP, cioè del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Per questo motivo nell’incontro “ Documenti di valutazione del rischio e prevenzione: criticità e opportunità” (Milano, 5 aprile 2019), organizzato dalla Fondazione IRCCS Cà Granda, non solo sono state evidenziate, come mostrato in diversi nostri articoli, le carenze e le difficoltà dei processi di valutazione, ma è stato analizzato anche il ruolo degli RSPP.

I compiti dei responsabili del servizio di prevenzione e protezione
Nell’intervento “Requisiti e responsabilità del RSPP”, a cura di Katia Razzini (RSPP ASST Santi Paolo e Carlo, Segretario Nazionale per la Lombardia – UNPISI), si ricorda che il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione “costituisce per il datore di lavoro il riferimento per la valutazione, la programmazione e la consulenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.

E un compito specifico del RSPP consiste nella “individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi, elaborazione e individuazione delle misure di protezione e prevenzione, elaborazione delle procedure di sicurezza delle varie attività aziendali, proposizione di programmi di informazione e formazione” (D.Lgs. 81/2008, art. 33).

Si ricorda che, con riferimento all’Art. 28 del Testo Unico, la valutazione “di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) (…) deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonchè quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi”.

Inoltre “a seconda delle dimensioni dell’azienda ed anche a seconda della tipologia di azienda”, la figura del RSPP può essere affiancata anche da ASPP (Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione) che hanno il “compito di ‘aiutare’ il responsabile nello svolgimento del lavoro assegnato”. E in caso di “attività particolarmente pericolose oltre a prevedere che il RSSP sia interno” (art. 31, comma 7, TU), si “prevede l’obbligatorietà della istituzione del servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’azienda ovvero dell’unità produttiva” (art. 31, comma 6, TU).

Le risorse e il budget economico nelle attività del RSPP
Riguardo alle risorse necessarie si ricorda poi l’ Interpello n. 22/2014 del 6 ottobre 2014 dove si chiedeva di sapere se ‘nella definizione di mezzi adeguati è da intendersi un budget di spesa congruo al raggiungimento delle finalità previste’.

La risposta della Commissione interpelli sottolinea che le ‘previsioni dell’art. 31, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 sono dirette ad assicurare che il Servizio di prevenzione e protezione disponga di tutto quanto necessario (mezzi adeguati) allo svolgimento dei compiti di cui all’art. 33, comma 1, avuto riguardo alla complessità aziendale e ai rischi presenti. E ‘in relazione alle modalità per realizzare tali finalità, la scelta di assegnare un budget è rimessa alla discrezionalità dell’organizzazione aziendale’.

A questo proposito la relazione riporta una utile tabella che comprende, per ogni compito, l’eventuale necessità di budget economico:

‘individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro’: “la valutazione di alcuni rischi, in particolare quelli fisici (rumore, vibrazioni, CEM …), ma anche rischi chimici, microclima, rischi biologici e tutto ciò che sia ‘misurabile’, richiedono dei rilievi strumentali e di tecnici qualificati a supporto del SPP. Certamente il Datore di Lavoro deve prevedere un budget per dette attività”.
‘elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’art. 28 comma 2 e i sistemi di controllo di tali misure’ e ‘elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali’: “le misure di prevenzione e protezione elaborate dal SPP, non richiedono un budget per il RSPP perché ricadono tra gli obblighi non delegabili dal Datore di Lavoro. Il quale deve individuare chi attua dette misure e stabilire i relativi budget per l’effettiva applicazione del piano di miglioramento della salute e sicurezza”;
‘proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori’: “per i programmi di informazione e formazione cogenti proposti non è richiesto un budget diretto per il SPP, anche se tali costi ricadono direttamente sul Datore di Lavoro e/o Dirigente è necessario stabilire i relativi budget per l’effettiva applicazione anche in applicazione dell’Accordo Stato Regioni”;
‘partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’art. 35’: “non è richiesto budget specifico per detto compito”.
‘fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’art. 36’: “non è effettivamente richiesto un budget per l’informazione dei lavoratori, in quanto svolta direttamente (cartellonistica)”.

In definitiva nonostante la Commissione Interpelli lasci alla discrezionalità aziendale la scelta di definire un budget o meno, “sicuramente le azioni intraprese dal SPP richiedono un impegno economico, seppur connesso ad obblighi non delegabili del Datore di Lavoro o Dirigente con potere decisionale e di spesa”.

E “anche se il budget economico non è gestito direttamente dal SPP, il Datore di Lavoro o Dirigente deve averlo quantificato compatibilmente con le tempistiche previste nel piano di miglioramento della salute e sicurezza aziendale”.

Fonte Puntosicuro