Show INDICE DEL CAPITOLO LA SEPARAZIONE GIUDIZIALE - LA FASE DI URGENZA - LA FASE ISTRUTTORIA - LA SENTENZA Il presente capitolo è focalizzato sulla procedura di separazione giudiziale. Per avere maggiori informazioni di tipo generico sull’istituto della separazione, sulle regole comuni alla separazione consensuale e giudiziale, sulle sue caratteristiche funzioni e peculiarità ti suggeriamo di leggere i capitoli precedenti che trovi COS’È LA SEPARAZIONE GIUDIZIALE? La separazione giudiziale è la procedura che consente ad un coniuge di separarsi contro la volontà dell’altro. É utilizzabile nel caso in cui l’altro coniuge non vuole separarsi o non vi è alcun accordo sulla disciplina dei rapporti personali e patrimoniali successivi alla separazione. La separazione coniugale è infatti un dritto che un coniuge può esercitare anche contro la volontà dell’altro e la separazione giudiziale è lo specifico strumento previsto dall’ordinamento per esercitare tale diritto. Con questo procedimento, che si svolge in tribunale, il giudice, su domanda di un coniuge : 1 . dispone la separazione (contro la volontà dell’altro coniuge) e 2 . detta egli stesso d’imperio la disciplina dei rapporti della famiglia successivi alla separazione (al posto dei coniugi che su tale disciplina non si sono accordati). A COSA SERVE LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI DELLA COPPIA DETTATA D’IMPERIO DAL GIUDICE? La disciplina cogente (cioè che i separati sono obbligati a rispettare, sotto pena di severe sanzioni ) dei rapporti personali e patrimoniali dei coniugi (ad es. chi paga, cosa, con chi stanno i figli, quando) serve a sollevarli dalla necessità di trovare un accordo quotidiano su detti rapporti nel momento in cui, per il fatto delle liti, non sono più in grado di farlo. Ad ognuno dei coniugi basterà pretendere il rispetto della disciplina stabilita dal giudice, se necessario giudizialmente, per evitare il proseguimento di liti e iscussioni. QUANTE PROCEDURE SONO PREVISTE DALL’ORDINAMENTO PER OTTENERE LO STATUS DI SEPARATA/O, SE MANCA L’ACCORDO CON L’ALTRO CONIUGE? A differenza delle procedure di separazione consensuale, che sono 5 , è previsto dall’ordinamento un solo tipo di procedura per potersi separare senza il consenso dell’altro coniuge: la separazione giudiziale. E’ NECESSARIO ANDARE IN TRIBUNALE PER LA SEPARAZIONE GIUDIZIALE? Sì. A differenza di alcune procedure di tipo consensuale che prevedono la possibilità di realizzare lo status di separata/o recandosi semplicemente presso il proprio avvocato, senza mai andare in tribunale, la procedura di separazione giudiziale, essendo disegnata perché sia un giudice a decidere il fatto della separazione e la disciplina dei rapporti della coppia, comporta la necessità che l’intera procedura si svolga necessariamente in tribunale. POSSO ANDARE IN TRIBUNALE ED ESEGUIRE LA SEPARAZIONE GIUDIZIALE DA SOLA/O, SENZA IL MINISTERO DI UN AVVOCATO? No. La legge prevede che il coniuge che intenda separarsi con la procedura di separazione giudiziale debba necessariamente incaricare un avvocato. POSSIAMO DARE MANDATO AD UN SOLO AVVOCATO PER ENTRAMBI, PER CONTENERE I COSTI? No. La legge impone che un coniuge, se intende iniziare la procedura di separazione giudiziale, debba incaricare un proprio esclusivo avvocato e l’altro coniuge, se intende esercitare la propria difesa, ne debba incaricare necessariamente uno differente. COME FUNZIONA LA PROCEDURA DI SEPARAZIONE GIUDIZIALE? Chi vuole separarsi contro la volontà dell’altro coniuge o se manca con questi un accordo sulla disciplina dei rapporti successiva alla separazione (ad es. manca l’accordo sulla misura degli assegni di mantenimento o sui tempi di permanenza dei figli con l’uno e l’altro dei genitori) si rivolge ad un avvocato il quale scrive una lettera all’altro coniuge con invito ad essere contattato (personalmente o per il tramite di un legale di sua fiducia) e l’avviso che in difetto, verrà iniziata una procedura di separazione giudiziale. Una volta che l’altro coniuge o il suo avvocato hanno preso contatti, vengono eseguite delle negoziazioni nel tentativo di trovare un accordo che consenta ai coniugi di accedere ad una procedura di separazione consensuale. Gli avvocati infatti, anche se incaricati di iniziare un procedura di separazione giudiziale, sono deontologicamente tenuti a verificare se è comunque possibile evitare ai coniugi i costi e i tempi di una procedura contenziosa ed ottenere lo stesso risultato: un disciplina dei rapporti della coppia che soddisfi i propri clienti, fruendo della più breve ed economica procedura di separazione consensuale. Se le trattative non danno buon esito, l’avvocato incaricato procede a redigere un ricorso per separazione giudiziale nel quale espone i fatti per cui viene chiesta la separazione: la c.d. causa petendi , con l’indicazione della disciplina dei rapporti della coppia che si chiede al giudice di disporre nella sentenza: il c.d. petitum . Il ricorso si deposita in tribunale, la causa viene attribuita ad un giudice, egli fissa l’udienza di prima comparizione delle parti e ordina al ricorrente (il coniuge che ha fatto il ricorso) di notificare al convento (cioè all’altro coniuge chiamato in tribunale) il ricorso stesso e il decreto del giudice con il quale, come appena detto, quest’ultimo ha fissato l’udienza di prima comparizione: la c.d. udienza presidenziale , alla quale i coniugi sono entrambi convocati. COSA SUCCEDE SE L’ALTRO CONIUGE, CHE HA RICEVUTO LA NOTIFICA DEL RICORSO, NON SI PRESENTA NEMMENO IN TRIBUNALE ? Il coniuge convenuto, al quale sia stato regolarmente notificato il ricorso (ed il pedissequo decreto, leggi sopra) non è obbligato costituirsi (cioè ad assumere un avvocato che eserciti la sua difesa in tribunale). Se non lo fa, in sua contumacia se non costituito, o in sua assenza se costituito ma non presente, viene comunque eseguita la procedura ed all’esito della stessa viene emessa una sentenza che detto coniuge dovrà rispettare sotto pera di severe sanzioni . QUALI DOCUMENTI DEVO PORTARE ALL’AVVOCATO PER INIZIARE LA SEPARAZIONE GIUDIZIALE? I c.d. “certificati di rito” che devono essere allegati alla domanda sono: 1 . il certificato di residenza della moglie 2 . il certificato di residenza del marito 3 . il certificato di stato di famiglia della moglie 4 . il certificato di stato di famiglia del marito 5 . l’estratto dell’atto di matrimonio. (tali documenti non devono necessariamente essere portarli all’avvocato perché lo stesso può procurarseli autonomamente). 6 . le ultime dichiarazioni dei redditi Per consentire al giudice di disciplinare i rapporti patrimoniali della coppia, cioè di determinare la misura degli assegni, è obbligatorio leggi l’art.lo 706 comma 3 c.p.c. per entrambe le parti, depositare le ultime dichiarazioni dei redditi che vanno portate in copia all’avvocato. _____________________________________ La separazione giudiziale è divisa in due fasi: A . una prima fase detta fase d’urgenza e B . una seconda fase detta la fase istruttoria A COSA SERVE LA FASE DI URGENZA E QUELLA ISTRUTTORIA? Se il giudice conoscesse una delle parti potrebbe favorirla. Pertanto il giudice è un terzo che deve non conoscere le parti. (Se ha rapporti di amicizia con una di loro può essere ricusato dall’altra e sostituito con altro giudice imparziale). Se il giudice non conosce le parti, non conosce nemmeno il motivo della loro lite. Per conoscere il motivo della loro lite allo scopo di dirimerla in base alla legge con una sentenza che le parti sono obbligate a rispettare, l’ordinamento prevede che le cause ( ordinarie) comincino con una fase, detta istruttoria , durante la quale il giudice viene a conoscenza dei fatti che hanno causato la lite e acquisisce i dati sulla base dei quali stabilirà quale delle due parti abbia ragione. Tuttavia l’istruttoria può durare anni: si pensi al caso in cui debba essere disposta una CTU (cioè una Consulenza Tecnica d’Ufficio) o debbano essere ascoltati molti testimoni in differenti udienze fissate a mesi di distanza. Orbene è evidente che se ci sono due coniugi in lite nello stesso appartamento non possono aspettare anni perché venga completata la fase istruttoria ed emesso un provvedimento che disponga la separazione e impedisca il degenerare delle loro liti. Pertanto la normativa della separazione giudiziale è affidata non alle leggi ordinarie ma ad una legge speciale che prevede che il giudice emetta immediatamente una disciplina cogente (cioè che i coniugi sono obbligati a rispettare) prima dell’istruttoria e che l’istruttoria cominci dopo. Detta disciplina è emessa all’esito della “primissima” udienza, che è tenuta dal presidente del tribunale o un suo delegato ed è per questo detta “ udienza presidenziale” . La disciplina cogente emessa nell’udienza presidenziale è contenuta in un primo provvedimento detto ordinanza provvisoria o ordinanza presidenziale (perché la emette il presidente del tribunale) a cognizione sommaria cioè senza una conoscenza approfondita dei fatti di causa, secondo il prudente apprezzamento del giudice, sulla base del solo interrogatorio delle parti eseguito lo stesso giorno dell’udienza presidenziale e delle sole prove disponibili in quel momento. Come detto, la normativa che disciplina questa prima fase è voluta dalla necessità di separare la coppia che litiga nello stesso appartamento, ut ne cives ad arma ruant, il più rapidamente possibile, anche al costo di emettere un provvedimento (l’ordinanza provvisoria) poco ponderato. Pertanto questa prima fase della procedura di separazione giudiziale è chiamata fase d’urgenza, essendo l’urgenza lo scopo fondamentale perseguito dal legislatore in questa prima parte della procedura speciale di separazione giudiziale. Come detto, poiché l’ordinanza provvisoria a cognizione sommaria è emessa prima dell’istruttoria e dunque senza aver fatto l’istruttoria, può essere parzialmente o completamente erronea: il giudice ha dovuto decidere in fretta, senza avere dati completi. Per questo motivo la Legge prevede che detta ordinanza provvisoria sia destinata a disciplinare solo provvisoriamente i rapporti della coppia (in ciò sta il nome di tale atto) e ad essere sempre sostituita dalla sentenza finale, emessa quest’ultima invece all’esito dell’istruttoria, sulla base di un approfondito esame dei fatti di causa eseguito durante tale seconda fase. La fase di urgenza si conclude con l’emissione della detta ordinanza provvisoria. Poi comincia la seconda fase detta istruttoria presso un nuovo giudice detto giudice istruttore . QUANTO TEMPO OCCORRE PER OTTENERE L’ ORDINANZA PROVVISORIA? L’ordinanza provvisoria deve essere emessa all’esito dell’udienza presidenziale. Quasi sempre viene scritta immediatamente alla fine dell’udienza stessa. Può accedere che il giudice si riservi e che sciolga la riserva nei 7-30 giorni successivi. L’udienza deve avvenire per legge entro 90 giorni dalla proposizione della domanda leggi l’art.lo 706 commma 3 c.p.c. (tali termini stabiliti dalla legge spesso non vengono rispettati dai tribunali che fissano l’udienza di prima comparizione ben oltre i 90 giorni dal deposito del ricorso). ALL’UDIENZA PRESIDENZIALE POSSO MANDARE IL MIO AVVOCATO O DEVO ANDARE IO PERSONALMENTE? La legge stabilisce che all’udienza presidenziale i coniugi si presentino personalmente davanti al giudice leggi l’art.lo 707 c.p.c. , pertanto il proprio avvocato non potrà presentarsi e tenere tale udienza da solo. Se la parte non può presentarsi in modo scusabile, (ad es. aveva lo stesso giorno un urgente visita medica) esibendo documentazione idonea a provare tali circostanze, può essere chiesto ed ottenuto un rinvio della stessa udienza ad altra data. E’ necessaria la presenza personale delle parti solo in occasione dell’udienza presidenziale, mentre in tutte le altre udienze le parti (o una di loro) possono non essere presenti, salvo il caso che il Giudice abbia espressamente disposto la loro comparizione. COSA CONTIENE L’ORDINANZA PROVVISORIA? l’ordinanza provvisoria contiene un ordine dato ad un coniuge di allontanarsi dalla casa coniugale per realizzare il fatto della separazione, una disciplina completa dei rapporti personali (viene definito l’affidamento dei figli) e patrimoniali (vengono disposti gli assegni di mantenimento per il coniuge meno abbiente e per la prole, viene assegnata la casa coniugale ). UNA VOLTA EMESSO L’ORDINANZA PROVVISORIA SONO SEPARATA/O? La separazione della coppia viene dichiarata con un atto differente dall’ordinanza provvisoria: la sentenza parziale sullo status , quasi sempre emessa entro pochi giorni dall’ordinanza provvisoria con la quale il giudice autorizza i coniugi a vivere separati. La sentenza parziale sullo status viene anche detta “sentenza non definitiva” leggi l’art.lo 709 bis c.p.c. perché non definisce il giudizio definitivamente, limitandosi a statuire solo sullo status dei coniugi, stabilendo la separazione degli stessi. Il giudizio infatti, dopo l’emissione di detta sentenza, prosegue con l’istruttoria, all’esito della quale viene emessa la sentenza c.d. “definitiva” che contiene la disciplina ponderata dei rapporti della coppia. Il motivo per cui è possibile emettere una sentenza parziale sullo status prima dell’istruttoria è nel fatto che tutto ciò che deve accertare il giudice per emettere tale sentenza è il fatto del matrimonio (la cui prova già risulta agli atti, essendo obbligatorio depositare l’estratto dell’atto di matrimonio contestualmente alla proposizione della domanda), la volontà di almeno un coniuge di separarsi, l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, che verifica con l’interrogatorio delle parti nell’udienza presidenziale. SE L’ORDINANZA PROVVISORIA CONTIENE UNA DISCIPLINA CHE IO RITENGO LESIVA DEGLI INTERESSI MIEI O DELLA PROLE POSSO IMPUGNARLO? Si, entro il termine di 10 giorni dalla notificazione del provvedimento che dovesse effettuare la controparte, presso il differente organo giudiziario della Corte di Appello, posso effettuare un impugnazione che si chiama reclamo immediato in Corte di Appello . leggi l’art.lo 708 commma 4 c.p.c, . La corte di Appello può riformare anche totalmente l’ordinanza provvisoria, emettendo una propria ordinanza che si sostituisce d’imperio a quella emessa nella fase d’urgenza dal giudice del tribunale. Il giudizio di primo grado, dopo la decisione della Corte di Appello sull’ordinanza provvisoria, prosegue in tribunale dove era cominciato ed è rimasto pendente durante il reclamo in Corte di Appello. E’ IMPORTANTE IMPUGNARE L’ORDINANZA PROVVISORIA O NO, VISTO CHE E’ PROVVISORIA E DESTINATA AD ESSERE SOSTITUITA DALLA SENTENZA? Se erronea e avversa gli interessi della parte o della prole è meglio impugnarla subito, perché la validità dell’ordinanza provvisoria e la sua disciplina, che i coniugi devono osservare, può conservarsi fino alla sentenza, per tutta l’istruttoria a dunque anche per anni . Il giudice istruttore infatti, in assenza di una modificazione del quadro probatorio dei fatti rappresentati dalla parti in fase d’urgenza, non può modificare, per un ripensamento, il decreto provvisorio che non sia stato impugnato in Corte di Appello, essendo prevista dalla Legge una specifica modalità di impugnazione di tale decisione. SE IMPUGNO IN CORTE D’APPELLO L’ORDINANZA PROVVISORIA EMESSA DAL TRIBUNALE, POSSO PORTARE NUOVE PROVE O RIFERIRE FATTI NUOVI CHE NON AVEVO SCRITTO NEL RICORSO PRESENTATO AL GIUDICE DEL TRIBUNALE, PER CONVINCERE I GIUDICI DELLA CORTE DI APPELLO DELLE MIE RAGIONI? No. Il motivo è nel fatto che un principio generale dell’ordinamento è il riconoscimento al cittadino della possibilità di impugnare una decisione giurisdizionale considerata erronea presso altri giudici, come garanzia contro gli errori giudiziari. Se in Appello chiedo di giudicare fatti nuovi che non avevo esposto al giudice del tribunale e pertanto controparte non aveva su quelli esercitato alcuna difesa e il giudice su quelli non aveva giudicato, de facto chiedo ai giudici della Corte di Appello di giudicare per la prima volta questi nuovi fatti. Qualora la decisione della Corte di Appello sia erronea, chi subisce le conseguenze di tale errore non può più appellare, perché non è prevista dall’ordinamento una “Corte di Appello della Corte di Appello” (la Corte di Cassazione non è un organo giurisdizionale che riesamina il merito) e si avrebbe pertanto una violazione del principio sopra enunciato. L’ordinamento, per evitare il problema descritto, vieta di introdurre nuovi fatti e prove a conforto degli stessi in Corte di Appello e consente solo di argomentare ed evidenziare gli errori del giudice di primo grado nel decidere, sugli stessi fatti e sulle stesse prove a lui offerte nella fase di urgenza. COSA SUCCEDE DOPO LA FASE D’URGENZA? Come detto, conclusa la fase di urgenza comincia la fase istruttoria della procedura di separazione giudiziale che è del tutto simile a quella della causa ordinarie. In essa verranno acquisti i dati che consentiranno al giudice di emettere una sentenza ponderata. Si potranno ascoltare testimoni, chiedere la disposizione della CTU, l’esecuzione delle indagini della polizia tributaria, etc. IL GIUDICE DEL TRIBUNALE, DURANTE L’ISTRUTTORIA, PUÒ MODIFICARE LA DECISIONE DELLA CORTE D’APPELLO? Si, ma solo se, successivamente all’emissione dell’ordinanza della Corte di Appello, siano intervenuti fatti nuovi o siano state acquisite durante l’istruttoria prove che evidenziano un’inadeguatezza della decisione della Corte di Appello (che è presa sulla base delle sole prove disponibili nella fase di urgenza). Altrimenti è efficacie l’ordinanza della Corte di Appello che il giudice istruttore non può modificare se la ritiene semplicemente sbagliata. IL GIUDICE DEL TRIBUNALE, DURANTE L’ISTRUTTORIA, PUÒ MODIFICARE LE PROPRIE DECISIONI CON LE QUALI AVEVA MODIFICATO QUELLA DELLA CORTE DI APPELLO ? se gli accertamenti ulteriori effettuati durante l’istruttoria sono modificativi del quadro probatorio disponibile al momento in cui lo stesso giudice ha modificato la decisione della Corte di Appello e determinano una inadeguatezza della disciplina contenuta nel proprio provvedimento, il giudice istruttore può modificare la propria decisione di nuovo e un numero illimitato di volte, in qualunque momento fino alla sentenza. art.lo 709 c.p.c. ultimo comma NEL DOMANDARE AL GIUDICE UNA MODIFICA DELL’ULTIMO PROVVEDIMENTO POSSO PORTARE NUOVE PROVE O RIFERIRE FATTI NUOVI PER CONVINCERLO DELLE MIE RAGIONI,? Nelle cause ordinarie la possibilità di proporre nuove prove è sottoposta a termini c.d. perentori, oltre i quali non è più possibile farlo, perché se le parti avessero la facoltà di introdurre nuove prove all’infinito potrebbero usare questa facoltà per scopi dilatori (cioè per ritardare all’infinito il momento dell’emissione di una sentenza che temessero sfavorevole ai loro interessi). Ugualmente il petitum (cioè il provvedimento richiesto all’inizio della causa) non può essere modificato (ma solo rinunciato in tutto o in parte) perché se fosse possibile modificarlo durante la causa, il Tribunale si troverebbe a decidere su un oggetto virtualmente indefinito giacché la parte che si rendesse conto di avere torto potrebbe posticipare ad libitum il momento della conclusione della causa, modificando il provvedimento richiesto all’infinito. Nel procedimento speciale di separazione invece è possibile portare nuove prove anche dopo la scadenza dei termini perentori e modificare il petitum se successivamente all’inizio della causa si verificano fatti nuovi. Ciò in quanto, a differenza delle cause ordinare, le procedure speciali di separazione hanno lo scopo di disciplinare situazioni in continuo divenire. (Ad es. se nel ricorso iniziale la ricorrente chiede un certo assegno di mantenimento e il marito durante la causa perde il lavoro oppure ha una promozione e guadagna il doppio, non ha senso proseguire la causa vietando alla ricorrente di modificare la domanda (cioè il petitum) visto che, essendo cambiati i presupposti, una determinazione dell’assegno fatta sulla base delle condizioni che avevano i coniugi ad inizio causa sarebbe del tutto inadeguata rispetto alla mutata situazione). Come detto, la facoltà di modificare il petitum e produrre nuove prove a conforto dello stesso è subordinata all’ipotesi che nuovi fatti si siano verificati successivamente alla proposizione della domanda (avvenuta all’inizio della causa). Se invece nulla è cambiato dall’inizio della causa non si può né cambiare il petitum, né portare nuove prove esattamente come nelle cause ordinarie. Pertanto è importante effettuare un lavoro accurato ed esaustivo nella redazione del ricorso introduttivo della procedura giacché è in realtà raro che si verifichino eventi della vita importanti tali da modificare gli assetti patrimoniali della coppia durante il periodo relativamente breve (1 - 3 anni) dell’istruttoria. QUANTO DURA LA FASE ISTRUTTORIA? a differenza della fase d’urgenza che la legge stabilisce che si debba concludere entro 90 giorni dalla proposizione della domanda, leggi l’art.lo 706 commma 3 c.p.c , la durata della fase istruttoria non è determinata dalla legge perché potrebbe essere moto breve se vi è la necessità di effettuare solo accertamenti limitati o molto lunga se è necessario eseguire estesi accertamenti (immaginiamo se occorre una CTU cioè una consulenza tecnica d’ufficio per determinare le condizioni psicologiche dei genitori e stabilire il tipo di affido più idoneo alla cura degli interessi della prole, oppure se occorre un’indagine della polizia tributaria per verificare i reali redditi del coniuge più abbiente che ad es. è un imprenditore e sussiste l’ipotesi di dichiarazioni fiscali non veritiere, ipotesi fondata ad es. su una marcata divergenza tra il tenore di vita sostenuto e i redditi dichiarati. Oppure se occorre ascoltare più testimoni, ad es. sul fatto di maltrattamenti compiuti in famiglia da uno dei coniugi, in più udienze che in genere vengono fissate a distanza di mesi l’una dall’altra). La fase istruttoria si conclude con una sentenza che definisce il giudizio. POSSO FAR CESSARE LA CAUSA DI SEPARAZIONE GIUDIZIALE E SEPARARMI CONSENSUALMENTE SE TROVO UN ACCORDO CON L’ALTRO CONIUGE? Si. E’ possibile far cessare una causa di separazione giudiziale in qualunque momento se sorge un accordo tra i coniugi. Ciò non solo durante la fase l’istruttoria ma anche durante la primissima fase d’urgenza. Questa attività si chiama mutamento di rito che trasforma una separazione giudiziale in una consensuale. (Non è possibile invece trasformare una consensuale in una giudiziale se viene meno l’accordo prima della conclusione della procedura di separazione). COS’È LA SENTENZA DI SEPARAZIONE? la sentenza è un provvedimento emesso dal Tribunale che detta una disciplina dettagliata e cogente dei rapporti personali e patrimoniali dei coniugi separati che gli stessi sono tenuti a rispettare.
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Quanto può durare una causa di separazione giudiziale?Mediamente, comunque, si può andare dai due ai quattro anni. I tempi diventano particolarmente lunghi quando si decide di presentare appello o di ricorrere in Cassazione perché si è in disaccordo con quanto disposto sulla casa coniugale, sull'affidamento dei figli, sulle questioni patrimoniali e del mantenimento, ecc.
Quanto costa una causa di separazione giudiziale?Separazione giudiziale: costi
Dunque, i costi della separazione giudiziale dipendono dal numero di udienze, di memorie e atti da presentare, nonché dal numero di incontri e dalla presenza o meno di figli. Mediamente, per i casi più semplici, il prezzo può variare da 1.500 € a 3.000 €.
Quali sono i tempi della separazione?La durata media di un procedimento di separazione consensuale, secondo i dati Istat, varia in base al carico di lavoro del Tribunale competente, da un massimo di circa duecento giorni ad un minimo di due/tre mesi.
Cosa succede dopo la separazione giudiziale?Separazione, richiesta di differimento dell'udienza presidenziale per trattative tra i coniugi. La separazione giudiziale può essere trasformata in consensuale anche dopol'inizio della causa, nel caso in cui le parti trovino un accordo. In mancanza la causa procederà come un normale processo civile.
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