Domanda per la cittadinanza italiana per matrimonio

Come si acquista la cittadinanza italiana per matrimonio?
L'acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio è riconosciuto al cittadino straniero, o apolide, coniuge di cittadino italiano che possiede i requisiti previsti dagli artt.5 e 6, legge 5 febbraio 1992 n.91  e nei cui confronti non sussistano motivi ostativi.

L'istanza deve essere presentata alla Prefettura competente per territorio in relazione alla residenza del richiedente (direttiva Ministero dell'Interno del 7 marzo 2012) e il decreto di acquisto o di diniego della cittadinanza iure matrimonii viene emanato dal Prefetto. Invece, se il coniuge straniero è residente all'estero, l'istanza deve essere presentata presso l'Ufficio Consolare italiano competente in base al paese di stabile residenza del richiedente. In tale caso il decreto di acquisto o di diniego della cittadinanza è di competenza del Capo del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno.

Quali sono i requisiti richiesti per chiedere la cittadinanza italiana per matrimonio?

a) regolarità e durata del soggiorno (due o tre anni)
b) matrimonio o unione civile
c) conoscenza della lingua italiana (livello L2 B1)
d) assenza di condann
e penali e di pericolosità sociale

a) regolarità e durata del soggiorno (due o tre anni)

L'art.5 della legge 5 febbraio 1992 n.91 (come modificato dall'art.1, comma 11, legge 15 luglio 2009 n.94) dispone che "il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.". I termini sopra citati sono ridotti della metà (12 e 18 mesi) in presenza di figli nati o adottati dai coniugi. 

La cittadinanza per matrimonio è attribuita quando il richiedente, straniero o apolide, è coniugato con cittadino italiano da almeno due anni e dimostra di avere la continuativa residenza legale in un Comune italiano da almeno due anni dalla data del matrimonio o della naturalizzazione del coniuge. Il termine di due anni è ridotto della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi. Al momento della presentazione dell’istanza, è irrilevante sia l’età dei figli sia la loro presenza nel territorio nazionale. Per residenza legale si intende l’iscrizione anagrafica ed il possesso di regolare permesso di soggiorno. Se uno dei due coniugi ha acquistato la cittadinanza italiana per naturalizzazione dopo il matrimonio, il calcolo dei termini ha inizio dalla data di acquisizione della cittadinanza italiana del coniuge e non dalla data del matrimonio (cfr. Circolare del Ministero dell'Interno del 2 novembre 2009, Legge 15 luglio 2009 n.94 recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica" - Modifiche in materia di cittadinanza. Ulteriori chiarimenti).

Se i coniugi hanno la residenza all'estero, la domanda di cittadinanza può essere presentata dopo tre anni dalla data di matrimonio all'autorità diplomatico-consolare competente. Il termine di tre anni è ridotto della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi. Qualora i coniugi, dopo i tre anni dalla data di matrimonio trascorsi all'estero, spostino la loro residenza in Italia, senza che il coniuge straniero abbia già presentato istanza di cittadinanza, la stessa potrà essere richiesta alla Prefettura competente. Il coniuge straniero può presentare la domanda quando risulta in regola con le norme sul soggiorno e l'iscrizione anagrafica nei registri della popolazione residente, senza bisogno di maturare il termine dei due anni di residenza legale nel territorio italiano.

b) matrimonio o unione civile

L'art.5 della legge 5 febbraio 1992 n.91 dispone che al momento dell'adozione del decreto di concessione della cittadinanza italiana non deve essere intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o dell'unione civile (cfr. Legge 20 maggio 2016 n.76) e non deve sussistere la separazione personale dei coniugi. A seguito della pubblicazione in Gazzetta ufficiale (n.22 del 27 gennaio 2017) dei decreti legislativi n.5, 6 e 7 del 19 gennaio 2017 - adottati ai sensi dell'art.1, comma 28 della legge 20 maggio 2016, n.76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze) - dall'11 febbraio 2017 è possibile inoltrare online le richieste di cittadinanza italiana, ai sensi degli artt.5 e 7 della legge n.91/92, anche da parte del cittadino o della cittadina stranieri che hanno costituito un'unione civile con cittadino/a italiano/a trascritta nei registri dello stato civile del Comune italiano.

Lo scioglimento si verifica per effetto di una sentenza di divorzio ma non più come conseguenza della morte di uno dei coniugi dopo la sentenza della Corte Costituzionale n.195/22 che ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n.91 “nella parte in cui non esclude, dal novero delle cause ostative al riconoscimento del diritto di cittadinanza, la morte del coniuge del richiedente, sopravvenuta in pendenza dei termini previsti per la conclusione del procedimento di cui al successivo articolo 7, comma 1”. Nella motivazione della sentenza, la Corte ha spiegato che è intrinsecamente irragionevole e, dunque, in contrasto con l’articolo 3 della Costituzione, negare la cittadinanza allo straniero (o all’apolide) sposato con un cittadino italiano ma rimasto vedovo dopo aver presentato l’istanza e prima della definizione del relativo procedimento. La morte è infatti un evento del tutto indipendente sia dalla sfera di controllo del richiedente sia dai presupposti per l'’attribuzione della cittadinanza. Si legge, in particolare, nella sentenza che, “la morte, pur se scioglie il vincolo matrimoniale, non fa venire meno, tuttavia, la pienezza delle tutele, privatistiche e pubblicistiche, fondate sull’aver fatto parte di una comunità familiare, basata sulla solidarietà coniugale, e dunque non può inibire la spettanza di un diritto sostenuto dai relativi presupposti costitutivi”

In relazione al c.d. matrimonio concordatario (ossia matrimonio canonico con effetti civili) non si parla di scioglimento ma di cessazione degli effetti civili del matrimonio: proprio per evidenziare che non vengono meno gli effetti religiosi. L'annullamento può invece essere disposto con una sentenza da parte del Tribunale competente, se ricorrono dei vizi dell'atto costitutivo del vincolo matrimoniale. Infine, per separazione legale si intende una separazione sia consensuale che giudiziale, che risulti da un provvedimento del giudice. 

Qualora, in un momento successivo all'adozione del decreto, l'ufficiale dello Stato Civile, o l'autorità diplomatico-consolare, vengano a conoscenza di una delle cause ostative sopra indicate perché le stesse non erano ancora state annotate e trascritte nell'atto di matrimonio, dovranno darne comunicazione al Ministero dell'Interno - Dipartimento Direzione Centrale, per la revoca del provvedimento stesso.

In caso di riconciliazione espressa dei coniugi (art.157 Codice Civile), intervenuta dopo la separazione tra il richiedente straniero e il coniuge italiano, il procedimento di acquisto della cittadinanza italiana iure matrimonii, già in itinere, potrà proseguire il proprio iter istruttorio, ma il computo del periodo temporale utile per la maturazione dei requisiti di legge, dovrà necessariamente coincidere con la data di dichiarazione di riconciliazione, come annotata a margine dell'atto di matrimonio. "Per tanto la residenza legale di almeno due anni nel territorio italiano, ovvero tre anni se i coniugi risiedono all'estero, ridotti della metà in presenza di figli nati, o adottati dai coniugi, deve decorrere ab initio e per intero" (cfr. Circolare Ministero dell'Interno, 17 maggio 2011 prot.K.60.1).

c) conoscenza della lingua italiana (livello L2 B1)

Il nuovo art.9.1 della legge 5 febbraio 1992 n.91 introdotto con il Decreto Legge 5 ottobre 2018 n.113 convertito con la legge 1 dicembre 2018 n.132, prevede che la concessione della cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 5 e 9 è subordinata al possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello L2 B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). A tal fine, i richiedenti, che non abbiano sottoscritto l'accordo di integrazione di cui all'articolo 4-bis del Testo Unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o che non siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del Testo Unico Immigrazione, sono tenuti, all'atto della presentazione dell'istanza, ad attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ovvero a produrre apposita certificazione rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.". 

La Circolare del Ministero dell’Interno n.666 del 25 gennaio 2019 approfondisce il requisito del possesso della conoscenza della lingua italiana introdotto dal decreto legge 4 ottobre 2018, n.113 convertito con la legge 1 dicembre 2018 n.132.

Si precisa che dovranno pertanto essere rifiutate tutte le istanze di cittadinanza per matrimonio e per residenza presentate dal 5 dicembre 2018 in poi, se prive delle autocertificazioni o attestazioni sopraindicate. Qualora tali domande siano state già acquisite gli Uffici dovranno provvedere alla dichiarazione di inammissibilità, previo preavviso ai sensi dell'art.10 bis della legge 7 agosto 1990 n° 241. Tuttavia le domande di cittadinanza presentate dopo la riforma fino al 9 marzo 2019 a cui è stato attribuito il codice K10 potranno essere integrate con la nuova certificazione richiesta previa apposita comunicazione da parte della Prefettura. 

In seguito a numerose richieste di chiarimento in merito alla riforma intervenuta in materia di cittadinanza introdotta dal decreto legge 4 ottobre 2018, n.113 convertito con la legge del 1 dicembre 2018 n.132 il 13 maggio 2019 il Ministero dell'Interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione - Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze, ha pubblicato delle FAQ esplicative. 

d) assenza di condanne penali e di pericolosità sociale

Ai sensi dell'art.6, legge 5 febbraio 1992 n.91, non può essere attribuita la cittadinanza italiana se il richiedente è stato condannato, con sentenza definitiva per gravi reati:

a) uno dei delitti previsti nel codice penale al libro secondo, titolo I: delitti contro la personalità dello Stato (artt. 241- 294c.p.), capo I: delitti contro la personalità internazionale dello Stato (artt.241-275 c.p.), capo II: delitti contro la personalità interna dello Stato (artt.276 -293 c.p.) e capo III: delitti contro i diritti politici dei cittadini (art.294 c.p.); 

b) un delitto non colposo (l'autore ha agito intenzionalmente ed in piena coscienza e non per semplice errore) per il quale la legge preveda una pena edittale (la pena base espressamente prevista dalla legge) non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione;

c) un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno da parte di un'autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia. Il riconoscimento della sentenza straniera è richiesto dal procuratore generale del distretto dove ha sede l'ufficio dello stato civile in cui è iscritto o trascritto il matrimonio;

d) è altresì preclusa la possibilità di ottenere la cittadinanza italiana qualora sussistano, nel caso specifico, comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.

Si precisa che solo la riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna.

Come si presenta l'istanza di cittadinanza per matrimonio ex art.5 legge 5 febbraio 1992 n.91?

A partire da maggio 2015 è stato disposto dal Ministero dell'Interno l'invio telematico della domanda di cittadinanza attraverso un portale dedicato:

https://portaleserviziapp.dlci.interno.it/AliCittadinanza/ali/home.htm

L'invio telematico della domanda rappresenta l'unica modalità per formalizzare tale istanza.Si informa che non saranno quindi presi in considerazione istanze o documenti che dovessero pervenire in forma cartacea, ai sensi del combinato disposto degli articoli 33 del D.L. n.69/13  e 12 del D.L. 16 luglio 2020, n.76.

L'accesso al portale da parte dei richiedenti la cittadinanza residenti in Italia è consentito esclusivamente con SPID. Si ricorda che, per accedere mediante SPID i richiedenti devono registrarsi presso un ID provider tra quelli già individuati ed elencati sul sito dell'AgID (www.agid.gov.it). 

SPID è il nuovo sistema di accesso che, utilizzando un'identità digitale unica, consente la presentazione di istanze online alla Pubblica Amministrazione e ai privati accreditati. Se il cittadino è già in possesso di un'identità digitale, può accedere con le credenziali del suo gestore, altrimenti l'identità digitale dovrà essere richiesta (per informazioni consultare il sito www.spid.gov.it). Il cittadino che desidera consultare la domanda di cittadinanza inviata con le vecchie credenziali senza SPID, al primo accesso con SPID dovrà effettuare l'associazione tramite la funzione Associa Pratica prevista dal sito del Ministero dell'Interno. E' consentito l'accesso al portale con una sola identità digitale.

Quali sono i documenti necessari per la corretta presentazione della domanda di cittadinanza italiana per matrimonio ex art.5 legge 5 febbraio 1992 n.91?

Innanzitutto, prima della presentazione della domanda, l'interessato deve verificare che le generalità e i dati (cognome, nome, luogo e data di nascita) presenti sui certificati esteri siano uguali tra loro e coincidano perfettamente con quelli risultanti sul passaporto e sui documenti italiani (carta identità, titolo al soggiorno/attestazione di soggiorno) (cfr. Circolare Ministero dell'Interno n.462 del 18 gennaio 2019). In caso di discordanze documentali è necessario produrre un'attestazione di esatte generalità, rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatico/Consolare, in Italia, del Paese di appartenenza, e poi legalizzata presso l'Ufficio legalizzazioni della Prefettura di Treviso (che si trova a Treviso, in via Marchesan n.11/a). Tale attestazione deve certificare che i nominativi presenti nei documenti si riferiscono tutti alla stessa persona fisica, e indicare l'esatto cognome, nome, luogo e data di nascita. 

Le norme generali prevedono che le certificazioni non soggette a modificazioni hanno validità di sei mesi dalla data del rilascio (art.41, d.p.r. 28 dicembre 2000 n.445) ma in questo perido di emergenza l’art.3 bis del decreto-legge 7 ottobre 2020, n.125, convertito dalla legge 27 novembre 2020, n.159 (che ha modificato l'art.103 del D.L. 17 marzo 2020 n.18, convertito dalla legge 24 aprile 2020 n.27), ha previsto che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi scaduti tra il 31 gennaio 2020 e la data di dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID 19 (attualmente fissata per il 31 marzo 2022) conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza quindi fino al 29 giugno 2022.

documenti richiesti da allegare all'istanza di cittadinanza sono i seguenti (vedi schema allegato).

1) estratto dell’atto di nascita, completo di tutte le generalità (tradotto e legalizzato o munito di Apostille). Si sottolinea che le cittadine straniere che dopo il matrimonio hanno modificato il loro cognome devono accertarsi che l’atto di nascita contenga l’annotazione che attesti il cambio di generalità oppure sarà necessario allegare alla domanda di cittadinanza anche l’atto di matrimonio dal quale risultino le modifiche apportate (Circolare Ministero dell'Interno n.462 del 18.01.2019). Per maggiori informazioni cfr. tabella della Prefettura relativa al riconoscimento degli atti redatti all'estero.

2) certificato penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza (tradotto e legalizzato o munito di Apostille per i Paesi firmatari della Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961) che scade dopo sei mesi dalla data di rilascio. In base alla Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del 19 novembre 2015 prot. n.0011782  il certificato penale deve essere prodotto anche se il richiedente straniero è arrivato in Italia durante la minore età prima del compimento dei quattordici anni. La Circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione del 06 agosto 2020 prot. n. 0066737 fornisce degli ulteriori chiarimenti sui criteri per la richiesta dei certificati penali da parte dei cittadini stranieri che hanno lasciato il loro Paese prima dei quattordici anni. Nello specifico, la circolare stabilisce che “nei casi in cui il richiedente abbia acquisito e conservato la cittadinanza del Paese di nascita, dovrà fornire comunque anche l’attestazione sui precedenti penali: tale esigenza di verifica è imposta in tali evenienze dallo specifico e permanente legame con quello Stato, perdurante a prescindere dalla residenza effettiva. In tutte le altre fattispecie, pertanto, l’interessato è esentato dall’obbligo di presentazione della certificazione penale del Paese di nascita abbandonato prima de quattordicesimo anno di età.” (per maggiori informazioni cfr. tabella della Prefettura relativa al riconoscimento degli atti redatti all'estero)

3) atto integrale di matrimonio rilasciata dal Comune italiano di trasmissione;

4) passaporto, permesso di soggiorno/attestazione di soggiorno, codice fiscale e carta d'identità italiana;

5) ricevuta di versamento del contributo di € 250,00. A seguito dell'entrata in vigore della legge 15 luglio 2009 n.94 (art.1, comma 12) le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza sono soggette al pagamento di un contributo di importo pari a 250 euro (cfr. art.9bis, comma 2, legge 5 febbraio 1992 n.91). E' stato istituito il conto corrente n.809020 intestato al "Ministero dell'Interno DLCI- cittadinanza" , causale:" Cittadinanza - Contributo di cui all'articolo 1, comma 12, legge 15 luglio 2009, n.94. 

In seguito all’entrata in vigore del Regolamento UE 2016/1191 alcuni documenti rilasciati dalle autorità di uno Stato membro dell'Unione Europea devono essere accettati come autentici in un altro Stato membro senza necessità di legalizzazione o di Apostille se redatti sui moduli standard plurilingue previsti dal citato Regolamento. Questa esenzione è prevista per le seguenti tipologie di documenti: certificati di nascita, di matrimonio, di morte, di stato civile, di filiazione, compresi la capacità di contrarre matrimonio, l'unione registrata, il domicilio e/o la residenza e l'assenza di precedenti penali.

Si precisa che il rifugiato politico o l'apolide, non potendo richiedere al proprio Paese il certificato di nascita e il certificato penale, può produrre, in sostituzione degli stessi, un atto di notorietà recante l'indicazione delle proprie generalità e di quelle dei genitori, e una dichiarazione sostitutiva del certificato penale.

Se il cittadino straniero che ha presentato domanda di cittadinanza trasferisce la residenza dopo che è stata presentata la domanda quali sono gli adempimenti previsti? 

Nel caso in cui il coniuge straniero di cittadino italiano che ha presentato domanda di cittadinanza in Italia trasferisce la sua residenza in uno Stato estero dovrà: 

1) chiedere al Comune di residenza la cancellazione per emigrazione all'estero;

2) inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno all'Ufficio Cittadinanza della Prefettura con la quale si comunica di avere già richiesto la cancellazione anagrafica per trasferimento all'estero e si richiede il trasferimento dell'istanza presso il Consolato territorialmente competente.

Qual è l’iter procedurale dopo l’invio telematico della domanda di cittadinanza per matrimonio ex art 5 legge 5 febbraio 1992 n.91?

L’invio telematico della domanda di cittadinanza italiana genera una ricevuta valevole come prova dell’invio, ma non di accettazione della domanda. Per la provincia di Treviso, l’iter prevede che l’Ufficio Cittadinanza della Prefettura competente esegua un esame preliminare della domanda e della documentazione inviate. Se la domanda è dichiarata ammissibile sarà ad essa assegnato un codice di pratica, cosi detto codice K10, consultabile online nella sezione personale del richiedente nel sito https://portaleserviziapp.dlci.interno.it/AliCittadinanza/ali/home.htm. Sarà contestualmente richiesto, tramite comunicazione nel sito, l’invio, tramite raccomandata r/r, dei documenti originali utilizzati per la richiesta. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, il richiedente dovrà spedire in Prefettura: 

• originale del certificato di nascita;

• originale del certificato penale;

• originale del versamento del contributo di 250 euro;

• originale della marca da bollo di 16 euro;

• copia della carta di identità;

• dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (scaricabile dal sito della Prefettura http://www.prefettura.it/treviso/contenuti/Cittadinanza-45581.htm)

I cittadini stranieri, dopo la presentazione della domanda di cittadinanza, come possono consultare il c.d. stato di avanzamento della pratica? 

È possibile consultare lo stato di avanzamento della propria pratica accedendo al sito istituzionale del Ministero dell'Interno nell'apposita area riservata.

Per accedere a tale area riservata è necessario possedere le credenziali (indirizzo mail e password) utilizzate per l'invio dell'istanza oppure lo SPID. Si ricorda che nessuna comunicazione al richiedente viene inviata dalla Prefettura tramite posta e quindi è importante che l’utente controlli periodicamente, nella propria area riservata del sito,  sia lo stato di avanzamento della pratica sia eventuali comunicazioni da parte della Prefettura.

In caso di rifiuto della domanda di cittadinanza è possibile richiedere il rimborso del contributo versato di euro 250?

In caso di rifiuto dell’istanza di cittadinanza, il rimborso del versamento del contributo previsto di 250 euro può essere richiesto entro un anno dalla data del pagamento utilizzando il modulo reperibile nel sito della Prefettura – area cittadinanza. Il modulo deve essere compilato in tutte le sue parti, indicando la motivazione della richiesta di rimborso e il codice IBAN. Il richiedente deve allegare la copia di un documento di identità. Le modalità per la richiesta del rimborso sono l’indirizzo mail certificato (pec) oppure la lettera raccomanda r/r.

Cosa può fare il richiedente in caso di ritardo nell'adozione del decreto di concessione della cittadinanza?

Nel caso in cui trascorra inutilmente il termine previsto per la conclusione del procedimento, in base alle indicazioni pubblicate sul sito del Ministero dell'Interno, sotto riportate, il richiedente può chiedere l'intervento sostitutivo del soggetto individuato dalla stessa Amministrazione che è tenuto a concludere il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un Commissario (art.2, comma 9-bis, 9-ter e 9-quater legge 7 agosto 1990 n.241, introdotti da art.1, comma 1, legge 4 aprile 2012 n.35).

Il Ministero dell'Interno con Decreto del 31 luglio 2012  n.15006/1/1(11)/Gab ha stabilito che i poteri sostitutivi da esercitare in caso di inerzia del Ministero dell'Interno sono attribuiti al Capo dell'Ispettorato Generale di Amministrazione. Gli interessati possono richiedere l'intervento sostitutivo servendosi di apposito modello da inviare a questo indirizzo di posta elettronica certificata , unitamente a copia di un documento di identità. Non verranno prese in considerazione le diffide ad adempiere rivolte alla Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze. 

Per informazioni generali relative alla modalità di inoltro della domanda ed ai documenti da allegare alla stessa, consultare IL MANUALE UTENTE del sito del Ministero dell'Interno.

Per accedere al Servizio di inoltro telematico fornito dal Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, per la compilazione e l'invio della domanda di cittadinanza, collegarsi invece a:

https://portaleserviziapp.dlci.interno.it/AliCittadinanza/ali/home.htm

La registrazione richiede l'inserimento dei propri dati anagrafici ed un indirizzo di posta elettronica attraverso il sistema SPID.

Per informazioni generali relative alla normativa di riferimento e alle prassi locali si può consultare anche la seguente pagina del sito della Prefettura di Treviso: http://www.prefettura.it/treviso/contenuti/45581.htm 

L'Ufficio Cittadinanza della Prefettura di Treviso riceve il pubblico solo su convocazioneE' possibile telefonare al numero 0422/592442 nei giorni di lunedi e mercoledi dalle ore 09.00 alle ore 10.00.  Fax 0422/592502 - casella di posta elettronica:      

Dopo l'emergenza sanitaria COVID 19 per accedere agli uffici della Prefettura di Treviso è necessario prenotare un appuntamento tramite l’apposita funzione disponibile nel sito della Prefettura nella sezione “nuove modalità di ricevimento pubblico. Prima di richiedere un appuntamento si consiglia di verificare nella pagina “Come fare per…” quale sia l’Ufficio competente al quale rivolgersi e quale documentazione deve essere presentata. Nel format di richiesta appuntamento devono essere inserite le seguenti informazioni: cognome, nome, indirizzo email, numero di telefono, messaggio. Il testo del messaggio deve contenere l’indicazione esplicita dell’Ufficio a cui rivolgersi, eventuali preferenze di giorno e orario per l’appuntamento e comunicazioni relative alla domanda.

La data dell’appuntamento verrà comunicata via email al diretto interessato tramite l’indirizzo di posta elettronica fornito in fase di registrazione.

Ogni richiesta di informazioni circa l'iter della procedura relativa, dovranno avvenire utilizzando solo ed esclusivamente modalità informatiche. Casella di posta elettronica certificata dell'Ufficio a cui scrivere
Si informa che non saranno quindi presi in considerazione istanze o documenti che dovessero pervenire in forma cartacea, ai sensi del combinato disposto degli articoli 33 del decreto legge n. 69 del 2013 e 12 del decreto legge 16 luglio 2020, n.76.

Come fare la domanda per la cittadinanza italiana per matrimonio?

Dove si presenta la domanda di cittadinanza per matrimonio Se il cittadino è residente in Italia la domanda va presentata presso la Prefettura del luogo di residenza, mentre se si risiede all'estero la domanda andrà presentata presso l'autorità diplomatica competente.

Quanto tempo ci vuole per ottenere la cittadinanza italiana per matrimonio?

Quanto tempo ci vuole per ottenere la cittadinanza italiana per matrimonio? La durata del procedimento relativo alla cittadinanza italiana per matrimonio è di 48 mesi: termine introdotto dal primo decreto Sicurezza del 2018, in sostituzione del precedente, che era di 730 giorni.

Come richiedere la cittadinanza italiana 2022?

I requisiti per la cittadinanza italiana sono i seguenti: 1) Residenza ininterrotta per almeno 10 anni cittadino extracomunitario 2) Residenza ininterrotta per almeno 4 anni cittadino comunitario 3) Reddito per almeno 8.263,00€ unico nel nucleo familiare 4) Reddito di almeno 11.362,00€ se sposato con coniuge.

Come ottenere la cittadinanza italiana in breve tempo?

Il modo più celere per acquisire la cittadinanza è quello di contrarre matrimonio con un cittadino italiano e presentare richiesta di cittadinanza italiana per matrimonio quando siano trascorsi due anni di residenza legale e continuativa in Italia a partire dalla data del matrimonio (art. 5 Legge n.