La patente scaduta entro quanto si puo rinnovare

La patente scaduta entro quanto si puo rinnovare

Una delle domande che più spesso ci vengono fatte dai cittadini che si recano presso la nostra Delegazione Aci di Roma è: Ho la patente scaduta da tot anni, posso rinnovarla?

Abbiamo l'esigenza quindi di analizzare la questione in modo da fornire una risposta esauriente.

La premessa è che non esiste alcun limite temporale entro il quale è necessario rinnovare la patente di guida, esiste tuttavia un termine, individuato in tre anni dalla scadenza, decorso il quale è suggerito agli uffici della motorizzazione civile disporre il procedimenti amministrativo della revisione della patente, ma entriamo nello specifico.

L'art. 126 del codice della strada stabilisce la durata della conferma di validità della patente di guida in base a vari criteri, ma nulla stabilisce sui casi di patente scaduta da molto tempo, di qui la possibilità per l'automobilista di rinnovare la patente di guida anche se scaduta da molto tempo. L'art. 128 cds stabilisce che è sempre disposta la revisione della patente nei casi in cui sorgano dubbi sulla sussistenza dei requisiti psico-fisici in capo al titolare del documento mentre la circolare MCTC n°16 del 1971 stabilisce le indicazioni sui criteri da adottare nei casi in cui la patente di guida fosse rimasta priva di validità, per mancato rinnovo, per un periodo più o meno lungo, ed indicava in tre anni dalla scadenza il termine massimo superato il quale diveniva opportuna la revisione della patente ai sensi dell'art 128 del codice della strada. Infine la Circ. MIT 20423 del 23/09/2014 ha esplicitamente escluso le patenti scadute da oltre 3 anni dalla nuova procedura di rinnovo telematico. 

Da ciò discende che è possibile rinnovare la patente di guida, ma che se sono decorsi più di tre anni dalla scadenza gli uffici della motorizzazione disporranno la revisione della patente. La revisione consiste nel sottoporsi a vari titpi di accertamento a seconda dei casi, dall'esame di teoria a quello di pratica, sino ad arrivare all'obbligo di visita per accertamento dei requisiti psico-fisici. Nei confronti del titolare di  patente  di  guida  che  non  si sottoponga, nei termini prescritti, agli accertamenti e' sempre disposta la sospensione  della  patente  di guida. La sospensione decorre dal giorno successivo allo scadere del termine indicato nell'invito a sottoporsi ad accertamento ai fini della revisione, senza necessita' di emissione di un ulteriore provvedimento.

L'applicazione alla lettera di tale norma, revisione tuot court decorsi tre anni, ha portato il ministero dei trasporti ad emanare la circolare interpretativa705/2009 nella quale si chiarisce che:

  • La revisione non va disposta obbligatoriamente ogni qualvolta si sia superato il limite dei tre anni dall'ultimo rinnovo, ma la valutazione va fatta caso per caso tenendo conto delle argomentazioni prospettate dal richiedente circa i motivi del ritardo nella richiesta di conferma.
  • L'eventuale provvedimento di revisione dovrà essere preceduto dalla comunicazione di avviso di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 ex legge n.241/1990
  • In sede di partecipazione procedimentale, il richiedente dovrà dimostrare di non aver perso i requisiti di idoneità tecnica alla guida successivamente alla data di scadenza della patente. A tal fine potranno essere valutate dall'Ufficio dichiarazioni, anche di terzi, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altro elemento ritenuto utile allo scopo, ecc.

Ne consegue che decorsi tre anni dalla scadenza gli uffici della MCTC valutano il singolo caso, eventualmente richiedendo chiarimenti all'interessato, e solo se persistono dubbi sull'idoneità dell'interessato dispongono la revisione della patente.

La novità più importante sta nel fatto che la revisione della patente non va disposta "in automatico": l'ufficio provinciale della Motorizzazione dovrà tenere in considerazione le giustificazioni fomite dall'interessato sul perché non ha rinnovato la patente per così tanto tempo e valutare caso per caso.

Dal punto di vista operativo, il cittadino con la patente scaduta da oltre tre anni deve presentarsi presso la nostra Delegazione ACI di Roma e chiedere il rinnovo della patente e contestuale duplicato. La procedura normale di rinnovo non è utilizzabile in quanto per le patenti scadute da più anni viene inserito un blocco telematico che non ne permette la lavorazione normale. Il medico abilitato che lo visita, se riscontra la persistenza l'idoneità fisica, emette il certificato medico attestante il rinnovo della patente. Una volta richiesto il duplicato della patente con contestuale rinnovo la motorizzazione civile emetterà regolarmente la nuova patente, ma contemporaneamente segnalerà all'ufficio provinciale competente che sono trascorsi più di 3 anni dall'ultima scadenza. Sarà poi quest'ufficio a valutare la situazione e, se deciderà per la revisione, dovrà inviare al cittadino un avviso di avvio procedimento al fine di consentire a questi di presentare la documentazione attestante che nel periodo interessato ha comunque guidato e quindi non ha perso dimestichezza con la guida e con le regole che la disciplinano.

Riceviamo numerose segnalazioni dalle parti più disparate dell'Italia, secondo le quali i cittadini incontrano scogli a volte insormontabili per effettuare tale operazione; e l'agenzia di pratiche auto dice che non si può fare e che devo rifare gli esami, e alla motorizzazione non ne sanno nulla, e la delegazione ha provato a fare il rinnovo telematico ma non ci è riuscita, a numerose altre.

Ci teniamo quindi a precisare, in primis che la nostra Delegazione ACI di Roma è in grado di gestire le richieste dei soli cittadini residenti nel Lazio, e che se dovreste incontrare delle difficoltà ad effettuare l'operazione tramite agenzia è sempre possibile procedere autonomamente. In questi casi l'assistenza di un professionista è sempre consigliata, ma se si dovessero incontrare difficoltà, l'utente può:

  • Recarsi presso una qualsiasi Delegazione ACI/Agenzia di pratiche auto/ASL per effettuare la sola visita medica di idoneità psico-fisica alla guida, e farsi rilasciare il certificato medico in originale;
  • Recarsi presso un'ufficio postale per effettuare i versamenti all'uopo previsti (per importi e tipo bollettino è necessario contattare la propria motorizzazione di apparteneza geografica e chiedere gli importi per il duplicato della patente di guida per deterioramento);
  • Recarsi presso la motorizzazione con un documento valido, i versamenti e 4 fototessera per richiedere il duplicato della patente di guida per deterioramento e contestuale rinnovo (tale procedura è ovviamente attuabile anche se la patente non è effettivamente deteriorata);
  • Recarsi di nuovo in motorizzazione per ritirare la patente ed il provvedimento di revisione se disposto;
  • Interfacciarsi con la propria motorizzazione civile al fine di dimostrare che nel periodo interessato ha comunque continuato a guidare.

Se vuoi avere altre informazioni visita la sezione dedicata al rinnovo della patente di guida.

Vienici a trovare nella nostra Delegazione Aci di Roma, in Circonvallazione trionfale 53/d, chiamaci al numero di telefono 06/39743450 oppura compila l'apposito form di richiesta di informazioni.

 

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Una delle domande che più spesso ci vengono fatte dai cittadini che si recano presso la nostra Delegazione Aci di Roma è: Ho la patente scaduta da tot anni, posso rinnovarla?

Abbiamo l'esigenza quindi di analizzare la questione in modo da fornire una risposta esauriente.

La premessa è che non esiste alcun limite temporale entro il quale è necessario rinnovare la patente di guida, esiste tuttavia un termine, individuato in tre anni dalla scadenza, decorso il quale è suggerito agli uffici della motorizzazione civile disporre il procedimenti amministrativo della revisione della patente, ma entriamo nello specifico.

L'art. 126 del codice della strada stabilisce la durata della conferma di validità della patente di guida in base a vari criteri, ma nulla stabilisce sui casi di patente scaduta da molto tempo, di qui la possibilità per l'automobilista di rinnovare la patente di guida anche se scaduta da molto tempo. L'art. 128 cod.str. stabilisce che è sempre disposta la revisione della patente nei casi in cui sorgano dubbi sulla sussistenza dei requisiti psico-fisici in capo al titolare del documento mentre la circolare MCTC n°16 del 1971 stabilisce le indicazioni sui criteri da adottare nei casi in cui la patente di guida fosse rimasta priva di validità, per mancato rinnovo, per un periodo più o meno lungo, ed indicava in tre anni dalla scadenza il termine massimo superato il quale diveniva opportuna la revisione della patente ai sensi dell'art 128 del codice della strada.

Da ciò discende che è possibile si rinnovare la patente di guida, ma che se sono decorsi più di tre anni dalla scadenza gli uffici della motorizzazione disporranno la revisione della patente. La revisione consiste nel sottoporsi a vari titpi di accertamento a seconda dei casi, dall'esame di teoria a quello di pratica, sino ad arrivare all'obbligo di visita per accertamento dei requisiti psico-fisici. Nei confronti del titolare di  patente  di  guida  che  non  si sottoponga, nei termini prescritti, agli accertamenti e' sempre disposta la sospensione  della  patente  di guida. La sospensione decorre dal giorno successivo allo scadere del termine indicato nell'invito a sottoporsi ad accertamento ai fini della revisione, senza necessita' di emissione di un ulteriore provvedimento.

L'applicazione alla lettera di tale norma, revisione tuot court decorsi tre anni, ha portato il ministero dei trasporti ad emanare la circolare interpretativa705/2009 nella quale si chiarisce che:

  • La revisione non va disposta obbligatoriamente ogni qualvolta si sia superato il limite dei tre anni dall'ultimo rinnovo, ma la valutazione va fatta caso per caso tenendo conto delle argomentazioni prospettate dal richiedente circa i motivi del ritardo nella richiesta di conferma.
  • L'eventuale provvedimento di revisione dovrà essere preceduto dalla comunicazione di avviso di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 ex legge n.241/1990
  • In sede di partecipazione procedimentale, il richiedente dovrà dimostrare di non aver perso i requisiti di idoneità tecnica alla guida successivamente alla data di scadenza della patente. A tal fine potranno essere valutate dall'Ufficio dichiarazioni, anche di terzi, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altro elemento ritenuto utile allo scopo, ecc.

Ne consegue che decorsi tre anni dalla scadenza gli uffici della MCTC valutano il singolo caso, eventualmente richiedendo chiarimenti all'interessato, e solo se persistono dubbi sull'idoneità dell'interessato dispongono la revisione della patente.

La novità più importante sta nel fatto che la revisione della patente non va disposta "in automatico": l'ufficio provinciale della Motorizzazione dovrà tenere in considerazione le giustificazioni fomite dall'interessato sul perché non ha rinnovato la patente per così tanto tempo e valutare caso per caso.

Dal punto di vista operativo, il cittadino con la patente scaduta da oltre tre anni deve presentarsi presso la nostra Delegazione ACI di Roma e chiedere il rinnovo della patente e contestuale duplicato. La procedura normale di rinnovo non è utilizzabile in quanto per le patenti scadute da più anni viene inserito un blocco telematico che non ne permette la lavorazione normale. Il medico abilitato che lo visita, se riscontra la persistenza l'idoneità fisica, emette il certificato medico attestante il rinnovo della patente. Una volta richiesto il duplicato della patente con contestuale rinnovo la motorizzazione civile emetterà regolarmente la nuova patente, ma contemporaneamente segnalerà all'ufficio provinciale competente che sono trascorsi anni dall'ultima scadenza. Sarà poi quest'ufficio a valutare la situazione e, se deciderà per la revisione, dovrà inviare al cittadino un avviso di avvio procedimento al fine di consentire a questi di presentare la documentazione attestante che nel periodo interessato ha comunque guidato e quindi non ha perso dimestichezza con la guida e con le regole che la disciplinano.

Riceviamo numerose segnalazioni dalle parti più disparate dell'Italia, secondo le quali i cittadini incontrano scogli a volte insormontabili per effettuare tale operazione; e l'agenzia di pratiche auto dice che non si può fare e che devo rifare gli esami, e alla motorizzazione non ne sanno nulla, e la delegazione ha provato a fare il rinnovo telematico ma non ci è riuscita, a numerose altre.

Ci teniamo quindi a precisare, in primis che la nostra Delegazione ACI di Roma è in grado di gestire le richieste dei soli cittadini residenti nel Lazio, e che se dovreste incontrare delle difficoltà ad effettuare l'operazione tramite agenzia è sempre possibile procedere autonomamente. In questi casi l'assistenza di un professionista è sempre consigliata, ma se si dovessero incontrare difficoltà, l'utente può:

  • Recarsi presso una qualsiasi Delegazione ACI/Agenzia di pratiche auto/ASL per effettuare la sola visita medica di idoneità psico-fisica alla guida, e farsi rilasciare il certificato medico in originale;
  • Recarsi presso un'ufficio postale per effettuare i versamenti all'uopo previsti (per importi e tipo bollettino è necessario contattare la propria motorizzazione di apparteneza geografica e chiedere gli importi per il duplicato della patente di guida per deterioramento);
  • Recarsi presso la motorizzazione con un documento valido, i versamenti e 4 fototessera per richiedere il duplicato della patente di guida per deterioramento e contestuale rinnovo (tale procedura è ovviamente attuabile anche se la patente non è effettivamente deteriorata);
  • Recarsi di nuovo in motorizzazione per ritirare la patente ed il provvedimento di revisione se disposto;
  • Interfacciarsi con la propria motorizzazione civile al fine di dimostrare che nel periodo interessato ha comunque continuato a guidare.

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