Il medico competente, secondo la definizione dell’articolo 2, comma 1, lettera h del Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, è un sanitario in possesso dei titoli professionali e dei requisiti previsti dall’articolo 38 dello stesso decreto, che collabora alla valutazione dei rischi ed effettua la sorveglianza sanitaria, a tutela dello stato di salute e della sicurezza dei lavoratori. Show In particolare il medico competente:
La sorveglianza sanitaria, come previsto dall’art 41 del decreto legislativo 81/2008, di esclusiva competenza del medico competente, comprende l’effettuazione di visite mediche preventive, per valutare l’idoneità del lavoratore allo svolgimento della mansione specifica, e l’effettuazione di visite mediche periodiche, finalizzate a controllare lo stato di salute dei lavoratori e il permanere dei requisiti di idoneità allo svolgimento della mansione specifica. Oltre a questi obblighi, il medico competente:
In base all'art. 38 del D.lgs. 81/2008, vengono definiti, i requisiti professionali obbligatori per poter svolgere le mansioni tipiche di un medico competente.
Come tutte le figure professionali il medico che fornisce la consulenza di medico competente è obbligato a tenersi costantemente aggiornato, non solo per ciò che è strettamente legato alla professione medica ma anche rispetto alla giurisprudenza che regolamenta la sicurezza sul lavoro, materia questa sempre delicata e soggetta a continue modifiche. Il medico competente è tenuto quindi ad acquisire un numero minimo di crediti formativi ECM previsti dai programmi di aggiornamento triennale, la percentuale non potrà essere inferiore al 70% di quelli previsti dalla disciplina per la medicina sul lavoro e la sicurezza degli ambienti lavorativi. Il Ministero della salute provvede alla tenuta e all’aggiornamento dell’elenco nazionale dei medici competenti. Secondo quanto previsto dal D.lgs n.81/08 all’art. 38, comma 3, per poter continuare ad esercitare l’attività di medico competete occorre che i sanitari, iscritti nell’elenco nazionale dei medici competenti, abbiano maturato in 3 anni 150 crediti, di cui almeno il 70% (105) nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro” e che, come stabilito dall’art. 2 del Decreto ministeriale 4 marzo 2009, gli stessi, a conferma del possesso di tale requisito, provvedano a trasmettere all’Ufficio 4 della Direzione generale della prevenzione la certificazione o l’autocertificazione attestante il conseguimento dei crediti ECM previsti. La certificazione o autocertificazione attestante l’avvenuto conseguimento dei 150 crediti previsti dovrà essere inviata all’indirizzo PEC del Ministero della salute [email protected]. Compila
I medici che svolgono l'attività di medico competente in qualità di dipendenti o collaboratori di una struttura esterna pubblica o privata convenzionata con l’imprenditore, liberi professionisti e dipendenti del datore di lavoro, sono tenuti a comunicare il possesso dei titoli e requisiti abilitanti per lo svolgimento di tale attività (Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008) al Ministero della Salute, il quale provvede all’aggiornamento, effettuando verifiche anche a campione, dei requisiti e dei titoli autocertificati. L'elenco nazionale dei medici competenti è tenuto presso l'Ufficio 4 della Direzione Generale della prevenzione sanitaria in base al Decreto dirigenziale 4 marzo 2009. Come iscriversi nell'elencoAttività preliminare: registrazione nella banca dati
Permanenza nell’elenco dei medici competenti
Riduzioni dell’obbligo formativo standard (obbligo formativo individuale) E’ possibile usufruire di riduzioni dell’obbligo formativo standard (pari a 150 crediti) nei seguenti casi:
In tal caso nell’autocertificazione dovranno essere espressamente riportate:
Il termine massimo per il conseguimento dei crediti ECM relativi al triennio 2017-2019 è prorogato al 31 dicembre 2021 “come stabilito con delibera del 10 giugno 2020 della Commissione per la formazione continua ECM” L’autocertificazione andrà trasmessa al Ministero della salute entro e non oltre il 31 gennaio 2022 all'indirizzo PEC: [email protected] Consulta
Per eventuali informazioni
Cosa comunica il medico competente al datore di lavoro?La figura del medico competente è importante in azienda in quanto è colui che visita i lavoratori, si occupa di sorveglianza sanitaria, comunica al datore di lavoro eventuali pericoli riscontrati e si occupa in parte della valutazione dei rischi presenti nell'impresa.
Che tipo di informazioni fornisce il medico competente al dirigente?81/08. g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti.
Quali sono gli obblighi del medico competente?informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria; visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta l'anno; partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori; comunicare, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti (art.
Che tipo di referto rilascia il medico competente al termine delle attività di sorveglianza sanitaria?Il medico competente informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria (D. Lgs. 81/2008, art. 25, comma 1, lettera h).
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