Show Cosa sono gli edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più ingressi autonomi dall’esterno? Sono proprio le villette a schiera. Le ultime aperture in materia consentono di affermare che il Superbonus sarà applicabile anche alle villette a schiera. La novità è arrivata con la conversione in legge del Decreto Rilancio. Ovviamente rimangono fermi tutti i presupposti generali su cui la agevolazione si basa. Deve trattarsi di interventi che abbiano come scopo principale l’efficientamento energetico dell’edificio. Ai lavori trainanti possono associarsi interventi trainati, come l’installazione di pannelli fotovoltaici o di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. Fin da subito la normativa dal bonus gli immobili appartenenti a categorie catastali particolarmente lussuose. Niente facilitazione per abitazioni signorili, ville e castelli se non aperti al pubblico. Inizialmente sembravano escluse anche le villette a schiera, a causa dell’indipendenza funzionale di ogni singola unità immobiliare. In pratica, anche se collegate per un lato, le villette a schiera venivano trattate come le ville indipendenti su 4 lati.
Ora la norma stabilisce che per gli interventi sulle villette a schiera il bonus spetta per le spese sostenute dalle persone fisiche titolari di diritti sulle unità stesse, per un massimo di due unità immobiliari. Per gli interventi antisismici, invece, non sono previsti limiti. Quindi alle villette a schiera spetteranno le stesse detrazioni previste per le unità immobiliari in condominio. Eccole riassunte qui di seguito.Spetta la detrazione pari al 110% della spesa sostenuta per i lavori di isolamento termico per una superficie pari ad almeno il 25% delle superfici disperdenti. Tra gli interventi trainanti rientra anche la sostituzione degli impianti di riscaldamento esistenti con moderni impianti a pompa di calore. L’impianto a pompa di calore deve presentare le caratteristiche di cui al Regolamento UE 811/2013. Tutto uguale alle unità immobiliari, quindi. Unica cosa a cui i proprietari di villette a schiera dovranno fare attenzione è l’importo massimo di spesa per ogni unità immobiliare. In caso di villette a schiera il massimo detraibile è di euro 30.000 per ogni unità immobiliare. Si invita a leggere attentamente le Avvertenze riguardo al presente articolo e alle responsabilità dell'autore, consultabili QUI» Salve, sono l'inquilino dell'ultimo piano di una palazzina di 13 appartamenti, avrei desiderio di installare un impianto fotovoltaico sull'area di tetto condominiale sovrastante il mio appartamento, per fare questo vorrei sapere: 1. Di quali autorizzazioni necessito 2. Sono necessarie approvazioni da parte del condominio o è sufficiente una comunicazione formale all'amministratore della volontà di eseguire lavori? 3. C'è un limite all'area di tetto di cui posso disporre? RISPOSTA 1. Non necessiti di alcuna autorizzazione, trattandosi di attività di edilizia libera (salva l'ipotesi di immobile ubicato in centro storico). Art. 6 D.P.R. n. 380/2001 - Attività edilizia libera 3.Ricevuta la tua comunicazione formale, l’amministratore, prima dell’inizio dei lavori, dovrà convocare l’assemblea dei condomini, perché questa possa deliberare, anche prescrivendo modalità alternative di esecuzione a tutela della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell’edificio. L'assemblea pertanto, con deliberazione approvata da un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell'edificio, provvederà alla ripartizione del lastrico solare, individuando la porzione di lastrico o di tetto da utilizzare per il tuo impianto. Ai sensi dell'articolo 1102 del codice civile, ciascun comproprietario ha diritto di trarre dal bene comune un'utilità più intensa da quella ricavata concretamente dagli altri comproprietari, purché non ne venga alterata la destinazione o compromesso il diritto al pari uso. In assenza di delibera di ripartizione dell'uso del tetto/lastrico, da parte dell'assemblea, puoi fare uso del tetto, evitando ovviamente di “appropriarti” dell'intera porzione sud – ovest … pertanto consentendo in futuro, anche agli altri condomini, laddove fosse loro intenzione, di utilizzare la porzione di tetto sud ovest. A disposizione per chiarimenti. Cordiali saluti. Fonti:
Come si divide il tetto per fotovoltaico?Ad esempio, se la superficie utile è pari a 120 mq ed i condomini sono 12, ciascuno ha diritto ad una quota parte di 10 mq (con le stesse caratteristiche di esposizione: hai diritto alla quota di 1/12 del tetto, esposto a sud, idoneo all'installazione dell'impianto fotovoltaico).
Quali autorizzazioni per impianto fotovoltaico?Per installare i pannelli fotovoltaici sul tetto di casa non ci sarà più bisogno di particolari autorizzazioni: lo prevede il Decreto bollette (n. 17/2022) per contenere i costi di energia elettrica e gas. 8 miliardi di euro a sostegno di famiglie e imprese, per favorire la transizione energetica degli edifici.
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