Se non pago la rottamazione posso rateizzare

Grazie al D.L. 50/2022, cosiddetto decreto Aiuti, dal 16 luglio è più facile ottenere una rateazione per pagare i debiti contestati dal Fisco con le cartelle esattoriali o con gli avvisi dell’Agenzia delle entrate e dell’Inps.  Infatti, grazie al decreto citato, è stato innalzato l’importo del debito entro il quale, il contribuente può rateizzare gli importi dovuti all’Agenzia delle entrate-riscossione, in automatico, ossia con una semplice richiesta e senza che sia necessario presentare documentazione alcuna che attesti la difficoltà economica.

Attenzione però, l’intervento del decreto Aiuti non è solo a favore del contribuente. Infatti, se si legge bene la norma sulle cartelle esattoriali, ben si capisce che anche il Fisco ha voluto riservarsi un trattamento di favore.

A ogni modo, vediamo quali novità sono a favore del contribuente e quali invece vanno a vantaggio del Fisco.

Le novità sulle cartelle esattoriali. Cosa prevede il decreto Aiuti?

Il primo intervento fatto dal Governo con il decreto Aiuti riguarda la rateazione delle cartelle e degli avvisi.

In particolare, per le richieste di rateazione presentate all’Agenzia delle entrate-riscossione dal 16 luglio 2022 in avanti, non sarà necessario documentare la propria situazione di difficoltà economica, se:

  • il debito non supera 120 mila euro;
  • non si richiedono più di 72 rate (6 anni).

In tali casi, l’accoglimento della richiesta di rateazione avviene in automatico.

Il limite di 120.000 euro è riferito a ogni singola istanza di rateazione.

In considerazione di tali novità, l’Agenzia delle entrate ha già pubblicato la nuova modulistica. Si veda a tal fine l’avviso pubblicato pochi giorni fa.

Nuove regole sulla perdita della rateazione

Il decreto Aiuti innalza anche il numero di rate che se non pagate fanno decadere la rateazione.

In particolare, per le richieste di rateazione presentate all’Agenzia delle entrate-riscossione dal 16 luglio 2022 in avanti,  la decadenza dai piani di rateizzazione si ha con il mancato pagamento di 8 rate, anche non consecutive. Il limite precedente era fissato a 5 rate.

Rimane fermo che:

  • per le rateizzazioni in essere all’8 marzo 2020 (21 febbraio nel caso di soggetti residenti nella cosiddetta ex “zona rossa”), la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 18 rate anche non consecutive;
  • per quelle concesse dopo l’8 marzo 2020 e richieste fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 10 rate anche non consecutive.

Per le rateizzazioni richieste a partire dal 1° gennaio 2022 e fino al 15 luglio 2022, la decadenza si verifica dopo il mancato pagamento di 5 rate.

Se non si paga, quali conseguenze per il contribuente?

Se quanto detto finora, sembra tutto a favore del contribuente, lo stesso non si può dire, in caso di omesso pagamento delle rate.

Infatti, in caso di decadenza per inadempienza ossia decadenza della rateazione (vedi paragrafo precedente):

  • per i piani di rateizzazione richiesti prima del 16 luglio 2022, è possibile rateizzare nuovamente lo stesso debito solo dopo aver regolarizzato l’importo delle rate scadute, calcolate alla data di presentazione della nuova richiesta di rateizzazione;
  • per i piani di rateizzazione richiesti dal 16 luglio 2022 in avanti, i debiti per i quali la rateazione non vale più, non potranno essere nuovamente rateizzati.

Tuttavia, rispetto a tale ultimo punto, c’è la possibilità di chiedere la dilazione del pagamento per altre cartelle/avvisi diversi da quelli per i quali il piano di rateazione è decaduto.

CARTELLE, CHI NON HA PAGATO PUO’ RATEIZZARE http://www.cclegal.eu/wp-content/uploads/2020/10/cartelle-di-pagamento-e1610103645596.png 800 545 CC Legal http://www.cclegal.eu/wp-content/uploads/2020/10/cartelle-di-pagamento-e1610103645596.png 9 Ottobre, 2020 2 Luglio, 2021

[STRALCIO CARTELLE FINO A 5.000 EURO, A BREVE IL DECRETO ATTUATIVO]

Dal giorno 1 settembre 2021 Agenzia delle entrate-Riscossione riprenderà tutte le attività esecutive e cautelari (notifiche, pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi, ora sospesi fino al 31 agosto 2021).

In conseguenza, i pagamenti – anche rateali – che avrebbero dovuto essere eseguiti nel periodo dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 30 settembre 2021.

Il D.L. n. 99/2021 “Decreto Lavoro” non ha tuttavia differito il termine per il pagamento delle rate della Rottamazione-ter e del Saldo e Stralcio in scadenza nell’anno 2020, che rimane fermo al 31 luglio (e al 30 novembre 2021 per il pagamento di tutte le rate in scadenza nel 2021).

E’ bene tenere presente che per effetto delle norme contenute nei precedenti decreti “ristori”, è possibile ottenere nuove rateazioni anche per chi è decaduto da precedenti rateazioni, dalla Rottamazione-ter o dal Saldo e Stralcio.

[COME CHIEDERE UNA RATEAZIONE]

  • Pagamento Rottamazione e Saldo e Stralcio entro il 31 luglio ed il 30 novembre 2021.

Come sopra anticipato, per quanto riguarda la “Rottamazione-ter” e il “Saldo e Stralcio”,  il pagamento di tutte le rate in scadenza nell’anno 2020 deve essere eseguito entro il giorno 31 luglio 2021 ed entro il 30 novembre 2021 per il pagamento di tutte le rate in scadenza nel 2021. A tali termini, ora si applica la “tolleranza” di cinque giorni di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018, per cui pochi giorni di ritardo non comportano la decadenza dalla Rottamazione o dal Saldo e Stralcio.

Poi, come anticipato, è stata rimossa la preclusione prevista dalle norme vigenti alla possibilità di chiedere la dilazione del pagamento dei debiti inseriti nelle dichiarazioni di adesione alle definizioni agevolate (Rottamazione Ter e Saldo e Stralcio) per i quali il richiedente non abbia poi provveduto al pagamento di quanto dovuto.

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  • Vantaggi per le rateazioni chieste entro il 31 dicembre 2021.

Per i piani di rateazione richiesti fino al 31 dicembre 2021 il Decreto Ristori quater prevede che:

  1. la decadenza  si determina in caso di mancato pagamento di dieci, anziché cinque rate. Quindi è possibile “saltare” fino a 10 rate senza perdere il beneficio della dilazione;
  2. la rateazione in 72 rate viene concessa automaticamente (previa richiesta) e senza necessità di provare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà, fino ad un importo di 100.000 euro (in luogo del precedente limite di 60.000 euro).

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  • Cosa succede se c’è una rateazione già decaduta: è possibile chiedere una nuova rateazione e a quali condizioni?

Con il Decreto Ristori quater la concessione della nuova dilazione, come previsto dall’art. 19, comma 3 lett. c) del DPR n. 602/1973, non è subordinata al pagamento, in unica soluzione, delle rate scadute del precedente piano di pagamento, purchè la rateazione sia chiesta entro il 31.12.2021. Più precisamente, il Decreto Ristori quater prevede che i carichi contenuti nei piani di rateazione per i quali, anteriormente all’8 marzo 2020 (o 21 febbraio 2020 per le persone fisiche con residenza, sede legale o operativa nelle zone rosse), è intervenuta la decadenza dal beneficio, possono essere nuovamente dilazionati presentando la richiesta di rateazione entro il 31 dicembre 2021, senza necessità di saldare le rate scadute alla data di relativa presentazione.

Esempio

Contribuente con piano di rateazione iniziato nel 2018,  che nel 2019 non ha più versato le
rate: se la richiesta di rateazione viene presentata entro il 31 dicembre 2021 i carichi possono formare oggetto di una nuova dilazione. In tal caso, non è necessario saldare le rate scadute.

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  • Effetti della richiesta di rateazione.

Il Decreto Ristori quater modifica l’art. 19 del D.P.R. n. 602/1973,  e stabilisce che a seguito della presentazione della richiesta di rateazione e fino alla data dell’eventuale rigetto della stessa ovvero dell’eventuale decadenza dalla dilazione:

  1. sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
  2. non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti
    alla data di presentazione;
  3. non possono essere avviate nuove procedure esecutive.

Inoltre, il Decreto chiarisce che il pagamento della prima rata determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Chi è decaduto dalla rottamazione può rateizzare?

137/2020, ha aperto la possibilità di accedere a nuove rateizzazioni anche ai contribuenti decaduti dalla prima rottamazione, disciplinata dal decreto legge n. 193/2016, e dalla rottamazione bis delle cartelle esattoriali (decreto legge n.

Quante rate rottamazione si possono saltare?

Decadenza dopo 8 rate non pagate La legge n. 91/2022 ha disposto che, per le richieste di rateizzazione presentate dal 16 luglio 2022, la decadenza dai piani di rateizzazione accordati viene determinata a seguito del mancato pagamento di 8 rate, anche non consecutive, invece delle 5 precedentemente previste.

Quando decade la rottamazione?

Si avvicina una scadenza importante per le rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio dovute nel 2021. In base al decreto Sostegni ter, chi non ha pagato le rate 2021 entro lo scorso 9 dicembre, ha tempo fino al 31 luglio 2022 per la rottamazione senza pagare interessi o spese aggiuntive.

Quando esce la nuova rottamazione 2022?

Dunque, il prossimo appuntamento con il Fisco per la definizione agevolata è fissato al 30 novembre 2022, con pagamento entro il 5 dicembre 2022 considerando i 5 giorni di tolleranza.