Cerco lavoro come portiere di condominio con alloggio

2 Consulenze:

BUONGIORNO, CON LA PRESENTE RICHIEDO IN MERITO A UN PORTIERE CHE E' ANDATO IN BRASILE A SPOSARE UNA PERSONA CHE SECONDO I CONDOMINI E' PER NULLA AFFIDABILE ....

LA POSSIBILITA' E IN CHE TERMINI IL CONDOMINIO PUO' LICENZIARE IL DIPENDENTE O COMUNQUE LIMITARE L'ACCESSO NELL'ABITAZIONE DI PARENTI O SIMILI ESSENDO UN CONDOMINIO DI RESIDENZA SECONDE CASE IN PORTINERIA I CONDOMINI LASCIANO LE CHIAVI PER INTERVENTI URGENTI E QUANT'ALTRO.

RINGRAZIO

RISPOSTA

Immagino che si tratti di un portiere che usufruisce dell'alloggio per sé e per i suoi familiari conviventi.
Un alloggio, come da contratto collettivo applicabile al presente rapporto di lavoro, gratuito, composto di almeno due ambienti più la guardiola, fornito di servizi igienici.
L'alloggio deve essere adibito esclusivamente ad abitazione del lavoratore e della sua famiglia (quindi la moglie convivente).
Non sono ammesse ulteriori attività lavorative (attività di carattere artigianale, ovvero tali da comportare afflusso di pubblico, ovvero tali da arrecare disturbo ai condomini), all'interno dell'alloggio, sia da parte del portiere (salvo che il portiere lavori in part time) che dei suoi familiari.

In base a quello che mi scrivi nel tuo quesito, questa signora eserciterebbe un'attività a pagamento molto antica che comporta afflusso di pubblico, oltre che disagio per i condomini.

Nel momento in cui tale circostanza sarà dimostrabile, tramite testimoni, fotografie, investigatore privato (non penso ci sarà bisogno di un investigatore privato), il portiere potrà essere licenziato in tronco per violazione del contratto individuale di lavoro e del contratto collettivo, in materia di attribuzione dell'alloggio di portineria.

Al momento non è possibile contestare nulla al portiere.

Di seguito la fonte contrattuale-normativa della presente consulenza: l'articolo 20 del contratto collettivo:

Portieri e Custodi CCNL del 12/11/2012

Art. 20 - Alloggio del portiere, guardiola e servizi igienici
1. L'alloggio di servizio, eventualmente assegnato ai lavoratori di cui ai profili professionali A), deve rispondere ai requisiti di cui ai commi successivi.
2. L'alloggio deve essere gratuito.
3. L'alloggio, esclusa la guardiola, dove essa esista come locale o spazio separato e distinto, dovrà essere composto di due ambienti, di cui uno adibito a cucina, ovvero di tre ambienti, come sopra, quando all'atto dell'assunzione in servizio la famiglia del lavoratore risulti composta da almeno quattro persone conviventi, compreso il lavoratore stesso.
4. Tranne il caso di pattuizioni scritte in senso contrario, il lavoratore ha diritto al godimento gratuito anche di quella parte dell'alloggio che risultasse eventualmente superiore al minimo dei vani come sopra stabilito.
5. Nei casi in cui ai lavoratori di cui ai profili professionali A) non venga assegnato l'alloggio, lo stabile dove questi prestano servizio dovrà essere fornito di guardiola e di servizi igienici.
6. Qualora, in caso di provata difficoltà, non sia possibile assicurare ai lavoratori di cui al comma precedente l'uso dei servizi igienici nello stesso stabile presso il quale prestano la propria opera, ed in quanto la struttura dell'edificio non consenta la realizzazione di idonei servizi, le parti potranno trovare di comune accordo adeguata soluzione, ricorrendo eventualmente alla Commissione paritetica territoriale di competenza.
7. L'alloggio sarà adibito esclusivamente ad abitazione del lavoratore e della propria famiglia, così come indicato al 3º comma. Eventuali attività lavorative nell'alloggio di servizio, sia da parte del titolare del rapporto di lavoro che dei propri familiari, saranno consentite esclusivamente alle condizioni indicate al successivo art. 26, comma 4.
8. Per i lavoratori di cui ai profili professionali D), il datore di lavoro, in caso di stabile non fornito di guardiola, dovrà provvedere a riservare al lavoratore un idoneo spazio di servizio nella struttura dell'immobile in cui il lavoratore presta la propria opera. In caso di mancanza di servizi igienici trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 6 del presente articolo.

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

2 - Obbligo del portiere del condominio di prendere la residenza nell'alloggio. La residenza è la dimora abituale del portiere condominiale

Buongiorno, sono un portiere con alloggio inquadramento A4, sono al rinnovo del contratto da determinato ad indeterminato, l'amministratore mi richiede di prendere la residenza per me e tutta la famiglia (moglie e due minori).

Volevo sapere se:

1. l'amministratore ha il potere di chiedere questo?
2. basterebbe solo la mia di residenza?
3. se basta il domicilio speciale. La ringrazio dell'attenzione.

RISPOSTA

Per rispondere al tuo quesito, dobbiamo esaminare il contratto collettivo applicabile ai portieri di condominio con alloggio. In particolare, dobbiamo esaminare l'articolo 20 del contratto collettivo:

Art. 20 - Alloggio del portiere, guardiola e servizi igienici
1. L'alloggio di servizio, eventualmente assegnato ai lavoratori di cui ai profili professionali A), deve rispondere ai requisiti di cui ai commi successivi.
2. L'alloggio deve essere gratuito.
3. L'alloggio, esclusa la guardiola, dove essa esista come locale o spazio separato e distinto, dovrà essere composto di due ambienti, di cui uno adibito a cucina, ovvero di tre ambienti, come sopra, quando all'atto dell'assunzione in servizio la famiglia del lavoratore risulti composta da almeno quattro persone conviventi, compreso il lavoratore stesso.
4. Tranne il caso di pattuizioni scritte in senso contrario, il lavoratore ha diritto al godimento gratuito anche di quella parte dell'alloggio che risultasse eventualmente superiore al minimo dei vani come sopra stabilito.
5. Nei casi in cui ai lavoratori di cui ai profili professionali A) non venga assegnato l'alloggio, lo stabile dove questi prestano servizio dovrà essere fornito di guardiola e di servizi igienici.
6. Qualora, in caso di provata difficoltà, non sia possibile assicurare ai lavoratori di cui al comma precedente l'uso dei servizi igienici nello stesso stabile presso il quale prestano la propria opera, ed in quanto la struttura dell'edificio non consenta la realizzazione di idonei servizi, le parti potranno trovare di comune accordo adeguata soluzione, ricorrendo eventualmente alla Commissione paritetica territoriale di competenza.
7. L'alloggio sarà adibito esclusivamente ad abitazione del lavoratore e della propria famiglia, così come indicato al 3o comma. Eventuali attività lavorative nell'alloggio di servizio, sia da parte del titolare del rapporto di lavoro che dei propri familiari, saranno consentite esclusivamente alle condizioni indicate al successivo art. 26, comma 4.
8. Per i lavoratori di cui ai profili professionali D), il datore di lavoro, in caso di stabile non fornito di guardiola, dovrà provvedere a riservare al lavoratore un idoneo spazio di servizio nella struttura dell'immobile in cui il lavoratore presta la propria opera. In caso di mancanza di servizi igienici trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 6 del presente articolo.

CCNL Portieri e custodi

Il comma 7 prevede che l'alloggio sia adibito esclusivamente ad abitazione del lavoratore e della propria famiglia. Non prevede l'obbligo per tutta la famiglia del portiere di spostare la sua residenza.

Ragionando diversamente, immagina le paradossali conseguenze che si verificherebbero nel caso in cui un padre di famiglia residente a Palermo, dovesse trovare lavoro come portiere con alloggio nel comune di Milano.

Sarebbe costretta al trasferimento anche la moglie che magari lavora a Palermo … sarebbero costretti al trasferimento anche i figli che studiano a Palermo …

Nessun datore di lavoro ha il potere di costringere la famiglia del suo dipendente, a trasferirsi insieme con il lavoratore! Né tanto meno ha il potere di imporre il trasferimento di residenza anagrafica.

Il portiere ha l'obbligo di prendere la residenza presso l'alloggio nel fabbricato condominiale ove presta servizio? Ai sensi dell'articolo 43 II comma del codice civile, la residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale.

Qual è la tua dimora abituale? L'alloggio destinato al portiere!

Il cambio di residenza non è un diritto ma un obbligo. Non appena una persona trasferisce stabilmente la propria dimora da un luogo ad un altro è obbligata, entro i 20 giorni successivi, a cambiare anche la residenza, indicando all’ufficio Anagrafe il nuovo indirizzo.

Difatti, residenza e dimora devono necessariamente coincidere nello stesso luogo.

Sei obbligato a prendere la residenza nell'alloggio, poiché si tratta della tua dimora abituale!

Tuttavia, non sarà l'amministratore di condominio a costringerti al cambio di residenza, ma gli organi preposti al controllo della legge anagrafica n. 1228/1954 e del D.P.R. 223/1989 (c.d. Regolamento Anagrafico), recentemente integrato e modificato dal D.P.R. 126/2015: mi riferisco alla polizia locale e all'ufficio anagrafe comunale!

Non è sufficiente il domicilio speciale; il domicilio speciale riguarda determinati atti oppure affari, ai sensi dell'articolo 47 del codice civile (ad esempio l'elezione di domicilio presso l'avvocato difensore).

In questo caso, l'alloggio sarà la tua dimora abituale, quindi ai sensi della legge anagrafica dovrai prendere la residenza nell'alloggio … tuttavia non la dovrai prendere perché te lo chiede l'amministratore …

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

Fonti:

  • Portieri e Custodi - CCNL del 12/11/2012
  • Art. 43 del codice civile
  • DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 luglio 2015, n. 126 Regolamento recante adeguamento del regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, alla disciplina istitutiva dell'anagrafe nazionale della popolazione residente.
  • DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1989, n. 223 Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente.
  • LEGGE 24 dicembre 1954, n. 1228 Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente.

Come diventare custode di un condominio?

Come si diventa custode. Diventare custode è un percorso semplice, in genere non servono particolari requisiti o titoli di studio. Esistono dei corsi di formazione per diventare portiere di condominio, si tratta di corsi di alcune ore che offrono una preparazione più che altro incentrata sulla sicurezza.

Quante ore deve fare un portiere di condominio?

Anche per quanto riguarda l'orario di lavoro, viene fatta una distinzione tra il portiere con alloggio e senza alloggio. Per il portiere con alloggio, l'orario di lavoro è di 48 ore settimanali su 6 giorni, mentre per i portieri senza alloggio l'orario di lavoro previsto è pari a 45 ore settimanali su 6 giorni.

Quante ore di permesso ha un portiere?

Il lavoratore con profilo professionale A ha diritto a 60 ore annue di permesso; 20 ore (variabili in base all'orario del contratto individuale) sono usufruibili dai lavoratori con profilo B, e 28 ore ai lavoratori con profilo C.

Quali sono i compiti di un portiere di condominio?

Tra i principali compiti e funzioni troviamo:.
Vigilanza dello stabile con l'ausilio di strumenti di videosorveglianza..
Distribuzione della corrispondenza ordinaria..
Assistenza alle ditte di manutenzione e coordinazione con l'amministratore..
Apertura e la chiusura delle porte d'accesso a orari prefissati..