Ordinamento finanziario e contabile delle regioni pdf

Il nuovo Titolo III del

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d.lgs. 118/2011 introdotto ad opera del
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d.lgs. 126/2014, disciplina l’ordinamento contabile delle Regioni a statuto ordinario.

La necessità di disciplinare in maniera uniforme l'ordinamento contabile dello Stato e degli enti territoriali è resa ancora più evidente dal fatto che la finanza regionale concorre con la finanza statale e locale al perseguimento degli obiettivi di convergenza e di stabilità derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e opera in coerenza con i vincoli che ne derivano.

Nel rispetto del principio cardine della programmazione della gestione, le Regioni adottano ogni anno il bilancio di previsione finanziario, le cui previsioni, riferite ad un orizzonte temporale almeno triennale, sono elaborate sulla base delle linee strategiche e delle politiche contenute nel Documento di economia e finanza regionale (DEFR).

In relazione alle esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale, le Regioni adottano altresì una legge di stabilità regionale che contiene il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione.

Il sistema contabile garantisce la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto il profilo finanziario, economico e patrimoniale.

Il sistema di bilancio si avvale del bilancio di previsione finanziario che rappresenta il quadro delle risorse della Regione su base almeno triennale, del Documento tecnico di accompagnamento del bilancio, costituito dalla ripartizione delle unità di voto del bilancio in categorie e macroaggregati, e del bilancio finanziario gestionale in base al quale si provvede alla ripartizione in capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione. Per ciascun esercizio, il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario di competenza.

Per consentire la comparazione dei bilanci, è predisposto il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio presentato dalla Regione entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto.

Il Titolo III del

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d.lgs. 118/2011 disciplina inoltre il risultato di amministrazione (in merito alla ripartizione in fondi e all’accertamento), l’esercizio e la gestione provvisoria, la classificazione delle entrate in titoli e tipologie e la classificazione delle spese in missioni e programmi, il Fondo crediti di dubbia esigibilità, il Fondo di riserva, i Fondi speciali.

Gli organismi e enti strumentali di cui si avvale la Regione per conseguire i propri obiettivi, sono soggetti a specifiche norme relative ai sistemi contabili.

L'assestamento delle previsioni di bilancio è approvato dalla Regione con legge, entro il 31 luglio, dando atto del permanere degli equilibri generali di bilancio e, in caso di accertamento negativo, assume i necessari provvedimenti di riequilibrio.

Gli art. 52-60 entrano nello specifico delle fasi di gestione delle entrate, delle uscite e dei residui.

Il Titolo III richiama i limiti posti dal quadro normativo per il ricorso al debito e disciplina le condizioni per l’autorizzazione di nuovo indebitamento.

I risultati della gestione sono dimostrati dal Rendiconto generale che deve essere approvato con legge regionale entro il 31 luglio dell’anno successivo all’esercizio cui si riferisce, mentre per quanto attiene i rendiconti degli enti strumentali, lo statuto e l’ordinamento contabile regionale ne definiscono i termini. Infine il bilancio consolidato relativo al Gruppo della Regione costituito dagli enti strumentali, le aziende e le società controllate e partecipate deve essere approvato entro il 30 settembre dell’anno successivo.

Le disposizioni finali del Titolo III disciplinano inoltre il servizio di Tesoreria, la responsabilità degli amministratori e dei dipendenti della Regione, il collegio dei revisori dei conti e il riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni.

Le disposizioni relative all’ordinamento finanziario e contabile delle Regioni di cui al

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d.lgs. 118/2011 si applicano a decorrere dall’esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all’esercizio 2015 e successivi.

Riferimento normativo

Art. 36-73, art. 80 (comma 1)

Principi generali

La finanza regionale concorre con la finanza statale e locale al perseguimento degli obiettivi di convergenza e di stabilità derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea ed opera in coerenza con i vincoli che ne derivano.
Documento di economia e finanza regionale (DEFR). Il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) contiene le linee strategiche e le politiche in base alle quali le Regioni elaborano ogni anno il bilancio di previsione finanziario che viene adottato, con previsioni almeno triennali. Il DEFR è approvato con delibera del consiglio regionale. Il primo DEFR è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi, mentre per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione la disciplina relativa a tale documentazione decorre dal 1° gennaio 2015.
Legge di stabilità regionale. La Regione adotta una legge di stabilità regionale contenente esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari per il periodo compreso nel bilancio di previsione.

Sistema contabile

Il sistema contabile garantisce la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto il profilo finanziario, economico e patrimoniale, attraverso l’adozione:

  • della contabilità finanziaria, che ha natura autorizzatoria e consente la rendicontazione della gestione finanziaria
  • della contabilità economico-patrimoniale per la rilevazione, a fini conoscitivi, degli effetti economici e patrimoniali dei fatti gestionali che consente la rendicontazione economica e patrimoniale.

Le previsioni di competenza e di cassa e i risultati della gestione di competenza e di cassa aggregati secondo l’articolazione del piano dei conti, sono trasmessi alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche.

Leggi regionali di spesa

Le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo:

  • quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l’onere a regime oppure,
  • nel caso non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare la quantificazione dell’onere annuo alla legge di bilancio.

Nel caso di spese a carattere pluriennale, le leggi regionali indicano l’ammontare complessivo della spesa e la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi. Tale quota può essere annualmente rimodulata nella legge di stabilità regionale, nei limiti dell’autorizzazione complessiva di spesa.

Sistema di bilancio

Bilancio di previsione finanziario: approvato ogni anno con legge dal Consiglio regionale, rappresenta il quadro delle risorse della Regione, su base almeno triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale. Il bilancio di previsione finanziario ha carattere autorizzatorio.
Documento tecnico di accompagnamento del bilancio: approvato ogni anno dalla Giunta, contestualmente all’approvazione della legge di bilancio, è costituito dalla ripartizione delle unità di voto del bilancio in categorie e macroaggregati.
Bilancio finanziario gestionale: documento in base al quale la Giunta o il segretario generale provvedono alla ripartizione delle categorie e dei macroaggregati del Documento tecnico di accompagnamento del bilancio in capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione.
Nella sito internet della Regione sono pubblicati:

  • il bilancio di previsione finanziario;
  • il Documento tecnico di accompagnamento;
  • il bilancio finanziario gestionale;
  • le variazioni del bilancio di previsione;
  • le variazioni del Documento tecnico di accompagnamento;
  • il bilancio di previsione assestato;
  • il Documento tecnico di accompagnamento assestato;
  • il bilancio gestionale assestato;

Equilibrio di bilanci

Per ciascun esercizio in cui è articolato, il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario di competenza, comprensivo dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo.
Le previsioni di competenza relative alle spese correnti più le previsioni di competenza relative ai trasferimenti in conto capitale più il saldo negativo delle partite finanziarie più le quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l’esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell’entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all’utilizzo dell’avanzo di competenza di parte corrente, salvo le eccezioni indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell’integrità. Il totale delle spese di cui si autorizza l’impegno può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio purché il disavanzo sia coperto da mutui e altre forme di indebitamento autorizzati con la legge di approvazione del bilancio (nelle more dell'applicazione del capo IV della

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legge 243/2012).
A decorrere dal 2016, il disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento, risultante dal rendiconto 2015 può essere coperto con il ricorso al debito che può essere contratto solo per far fronte ad effettive esigenze di cassa.

Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio

Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio: documento presentato dalla Regione entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto, al fine di consentire la comparazione dei bilanci.

Risultato di amministrazione

Definizione: risultato di amministrazione = fondo di cassa + residui attivi – residui passivi
Ripartizione: il risultato di amministrazione si distingue in:

  • fondi liberi [29]
  • fondi accantonati [30]
  • fondi destinati agli investimenti [31]
  • fondi vincolati [32]

Accertamento: il risultato di amministrazione è accertato con l’approvazione del rendiconto della gestione dell’ultimo esercizio chiuso.
Vengono inoltre disciplinati l’impiego dell’eventuale quota del risultato di amministrazione “svincolata”, l’utilizzo delle quote del risultato di amministrazione presunto dell’esercizio precedente costituito da accantonamenti dell’ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati, le variazioni di bilancio in attesa dell’approvazione del consuntivo, il disavanzo di amministrazione accertato e presunto.

Esercizio provvisorio e gestione provvisoria

L’esercizio provvisorio è concesso per legge se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell’anno precedente e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Nel corso dell’esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all’indebitamento.

Classificazione delle entrate

Nel bilancio delle Regioni, le entrate sono classificate in:

  • titoli, definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate;
  • tipologie, definite in base alla natura delle entrate, nell’ambito di ciascuna fonte di provenienza, ai fini dell’approvazione in termini di unità di voto. Ai fini della gestione, le tipologie sono ripartite in categorie (cfr. allegato 13), in capitoli ed eventualmente in articoli.

Le entrate in c/capitale e derivanti da debito sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento e non possono essere impiegate per la spesa corrente.

Classificazione delle spese

Nel bilancio delle Regioni, le spese del bilancio di previsione sono classificate in:

  • missioni per le funzioni principali e gli obiettivi strategici;
  • programmi per gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell’ambito delle missioni, ai fini dell’approvazione in termini di unità di voto. I programmi sono ripartiti in titoli. Ai fini della gestione, i programmi sono ripartiti in macroaggregati, capitoli ed eventualmente articoli.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Classificazione. Il Fondo crediti di dubbia esigibilità è collocato nella missione “Fondi e Accantonamenti”.
Ammontare. L’ammontare del Fondo è determinato in considerazione dell’importo degli stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione.
Altri fondi. Le Regioni hanno la facoltà di accantonare nel programma “Altri fondi” ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non è possibile impegnare e pagare.

Sistemi contabili degli organismi e degli enti strumentali della Regione.

Per conseguire i propri obiettivi, la Regione si avvale di:

  • organismi strumentali, ossia articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica, escluso il consiglio regionale. Tali organismi adottano lo stesso sistema contabile della Regione. Il comma 3 dell’articolo 47 disciplina gli organismi pagatori dei fondi UE;
  • enti strumentali, ossia le aziende e gli enti, pubblici e privati, dotati di personalità giuridica (art. 11-ter).

I bilanci degli enti e degli organismi strumentali della Regione sono approvati annualmente nei termini e nelle forme stabiliti dallo statuto e dalle leggi regionali e sono pubblicati nel sito internet della Regione.

Fondi di riserva

Nel bilancio della Regione sono iscritti:

  • un Fondo di riserva per spese obbligatorie, nella parte corrente nel quale sono iscritte le spese relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse, le spese per interessi passivi, le spese derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamenti di mutui, e le altre spese obbligatorie per espressa disposizione normativa. I prelievi da questo Fondo sono disposti con decreto dirigenziale;
  • un Fondo di riserva per spese impreviste, nella parte corrente, per eventuali deficienza delle assegnazioni di bilancio. I prelievi da questo Fondo sono disposti da delibere della giunta regionale;
  • il Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa, iscritto nel bilancio di cassa. I prelievi e relative destinazioni ed integrazioni degli altri programmi di spesa, nonché dei relativi capitoli del bilancio di cassa, sono disposti con decreto dirigenziale.

Fondi speciali

Finalità. I fondi speciali sono destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionano dopo l’approvazione del bilancio. Tali fondi non sono utilizzabili per l’imputazione di atti di spesa ma solo ai fini del prelievo di somme da iscriversi in aumento alle autorizzazioni di spesa dei programmi esistenti o dei nuovi programmi dopo l’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che ne autorizzano la spesa.
Struttura. I fondi speciali sono tenuti distinti a seconda che siano destinati al finanziamento di spese correnti o di spese in conto capitale.

Assestamento di bilancio

Termini. Entro il 31 luglio, la Regione approva con legge l’assestamento delle previsioni di bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi, del fondo pluriennale vincolato e del fondo crediti di dubbia esigibilità, accertati in sede di rendiconto dell’esercizio scaduto il 31 dicembre precedente.
Finalità. La legge di assestamento da’ atto del permanere degli equilibri generali di bilancio e, in caso di accertamento negativo, assume i necessari provvedimenti di riequilibrio.
Nota integrativa. Alla legge di assestamento del bilancio è allegata una nota integrativa con indicazioni sulla destinazione del risultato economico dell’esercizio precedente o i provvedimenti di contenimento e assorbimento del disavanzo economico, la destinazione della quota libera del risultato di amministrazione, le modalità di copertura dell’eventuale disavanzo di amministrazione.

Variazione del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale

Bilancio di previsione e documento tecnico di accompagnamento. Nel corso dell’esercizio la giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione. Le materie oggetto di variazione sono elencate nell’art. 51, comma 2.
Bilancio gestionale. L’ordinamento contabile regionale disciplina le modalità con cui la giunta regionale o il Segretario generale, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni di bilancio gestionale che non sono di competenza dei dirigenti e del responsabile finanziario.
L’articolo 51 riporta inoltra la casistica delle possibili variazioni che possono essere e non essere effettuate, i termini entro cui approvare tali variazioni e l’iter con cui sono trasmesse al tesoriere.

Gestione delle entrate

La gestione delle entrate si attua attraverso le fasi di:

  • accertamento (art. 53), con la registrazione nelle scritture contabili;
  • riscossione (art. 54), con il materiale introito da parte del tesoriere o di altri eventuali incaricati della riscossione delle somme dovute. La riscossione è disposta a mezzo di ordinativo d’incasso;
  • versamento (art. 55), con il trasferimento delle somme riscosse nelle casse della Regione.

Gestione delle spese

La gestione delle spese si attua attraverso le fasi di:

  • impegno (art. 56), con la registrazione nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza. Il comma 6 fornisce indicazioni per evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi;
  • liquidazione (art. 57), con la registrazione contabile effettuata quando l’obbligazione diviene effettivamente esigibile, a seguito della acquisizione completa della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore e a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;
  • ordinamento al pagamento dal tesoriere (art. 58), con l’emissione di mandati di pagamento. L’art. 59 disciplina le diverse forme di mandati di pagamento;
  • pagamento delle spese (art. 58), conseguenti alle deliberazioni o agli atti con i quali sono assunti i relativi impegni.

Gestione dei residui

I residui attivi sono costituiti dalle somme accertate e non riscosse e versate entro il termine dell’esercizio, da iscriversi nel bilancio di previsione.
I residui passivi sono costituiti dalle somme impegnate, liquidate o liquidabili, e non pagate entro il termine dell’esercizio, da iscriversi nel bilancio di previsione dell’esercizio successivo [33].

Fondi statali per interventi speciali

Nel caso di assegnazioni dello Stato per interventi speciali, la Regione ha la facoltà di stanziare e di erogare somme eccedenti quelle assegnate dalla Stato, di compensare tali maggiori spese con minori erogazioni per lo stesso scopo nei due esercizi immediatamente successivi.

Mutui e altre forme di indebitamento

Limiti posti dalla legislazione vigente in materia.
Il ricorso al debito da parte delle Regioni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 40, comma 2, è ammesso esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dalle leggi vigenti in materia, con particolare riferimento agli

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articoli 81 e
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119 della Costituzione, all'art. 3, comma 16, della
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legge 24 dicembre 2003, n. 350, e, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dagli articoli 9 e 10 della
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legge 24 dicembre 2012, n. 243.
Condizioni per l’autorizzazione di nuovo indebitamento. In merito l’autorizzazione di nuovo indebitamento:

  • è necessaria l’approvazione dal consiglio regionale dell’esercizio di due anni precedenti a quello al cui il nuovo bilancio si riferisce;
  • è concessa con la legge di approvazione del bilancio o con leggi di variazione del bilancio e decade al termine dell’esercizio cui il bilancio si riferisce.

L’art. 62 contiene inoltre indicazioni sull’accertamento delle entrate derivanti da operazioni di debito, sull’entità del nuovo debito, sull’incidenza dell’operazione sugli esercizi finanziari futuri e sul trattamento fiscale.

Rendiconto generale

Il rendiconto generale annuale della Regione dimostra i risultati della gestione.
Struttura. Il rendiconto generale è composto:

  • dal conto del bilancio relativo alla gestione finanziaria e relativi riepiloghi;
  • dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri;
  • dal conto economico e dallo stato patrimoniale.

Contestualmente al rendiconto, la Regione approva il rendiconto consolidato.
Allegati. L’art. 63 disciplina anche gli allegati al rendiconto tra cui il prospetto relativo alla gestione del perimetro sanitario.
Approvazione. Il rendiconto generale è approvato con legge regionale il 31 luglio dell’anno successivo all’esercizio cui si riferisce.
Pubblicazione. La versione integrale del rendiconto della gestione, con il relativo allegato concernente la gestione del perimetro sanitario, del rendiconto consolidato e del rendiconto semplificato per il cittadino è pubblicata nel sito internet della Regione.

Inventari

Definizione. Gli inventari costituiscono la principale fonte descrittiva e valutativa dello stato patrimoniale.
Criteri di valutazione. I beni sono valutati secondo le norma del codice civile e conformemente ai criteri di iscrizione e valutazione del principio applicato alla contabilità economico-patrimoniale.
Ricognizione e rinnovo degli inventari. La Regione provvede alla ricognizione e al rinnovo degli inventari:

  • almeno ogni 5 anni per i beni mobili;
  • almeno ogni 10 anni per i beni immobili.

Rendiconti degli enti strumentali della Regione

I rendiconti degli enti e degli organismi strumentali della Regione sono sottoposti al Consiglio regionale, entro i termini e per le determinazioni previsti dallo statuto e dall’ordinamento contabile regionale e sono pubblicati nel bollettino ufficiale e nel sito internet della Regione.

Autonomia contabile del consiglio regionale

Le Regioni assicurano l’autonomia contabile del consiglio regionale.
Sistema contabile. Il consiglio regionale adotta lo stesso sistema contabile e gli schemi di bilancio e di rendiconto della Regione.
Iter. La presidenza del consiglio regionale sottopone all’assemblea consiliare il rendiconto del consiglio regionale, che approva il rendiconto entro il 30 giugno dell’anno successivo. Le relative risultanze finali del rendiconto approvato confluiscono nel rendiconto consolidato.

Bilancio consolidato

Gruppo della Regione. Il Gruppo della Regione è costituito dagli enti strumentali, le aziende e le società controllate e partecipate considerate nel bilancio consolidato (lo schema è contenuto all’allegato 11).
Allegati. Sono allegati al bilancio consolidato:

  • la relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa;
  • la relazione del collegio dei revisori dei conti.

Termini di approvazione. Il bilancio consolidato è approvato dal Consiglio regionale entro il 30 settembre dell’anno successivo, secondo le modalità previste dalla disciplina contabile della Regione.

Servizio di Tesoreria della Regione

Il servizio di tesoreria delle Regioni è affidato a imprese autorizzate all’esercizio dell’attività bancaria.
L’art. 69 disciplina la convenzione, le modalità di espletamento del servizio, le indicazioni su eventuali anticipazioni di tesoreria.

Cooperazione Stato-Regioni

La cooperazione Stato-Regione riguarda la fornitura di notizie utili allo svolgimento delle proprie funzioni nella materia del

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d.lgs. 118/2011 anche con l’utilizzazione comune dei rispettivi sistemi informativi e altre forme di collaborazione.

Responsabilità degli amministratori e dei dipendenti, competenza della Corte dei Conti e obblighi di denunzia

Gli amministratori e i dipendenti della Regione sono responsabili verso l’ente.
L’art. 71 ribadisce inoltre la competenza della Corte dei Conti e i relativi obblighi di denuncia.

Collegio dei revisori dei conti

Funzioni. Il Collegio dei revisori dei conti svolge la funzione di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione della Regione, delle sue articolazioni organizzative dotate di autonomia contabile e di bilancio, compreso il Consiglio regionale se privo di organo di revisione.
Principi. Nello svolgimento dell’attività di controllo, il collegio si conforma ai principi di onorabilità, professionalità e indipendenza di cui all'

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art. 2387 del codice civile.
Diritti. Al fine di garantire lo svolgimento delle proprie funzioni, il collegio dei revisori ha diritto di accesso agli atti e documenti della Regione. I singoli componenti hanno diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali.
Registro dei verbali. Il registro dei verbali è custodito presso la sede della Regione. Copia del verbale è inviata al presidente della Regione, al consiglio regionale, alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e al responsabile finanziario della Regione.

Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni

Il consiglio regionale riconosce con legge la legittimità fuori bilancio derivanti da:

  • sentenze esecutive;
  • copertura dei disavanzi derivanti da fatti di gestione di enti, società ed organismi controllati o dipendenti dalla Regione;
  • ricapitalizzazioni nei limiti della legge, delle società controllate;
  • procedure espropriative o di occupazione d’urgenza per opere di pubblica utilità;
  • acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.

L’art. 73 disciplina il pagamento dei debiti fuori bilancio, anche nel caso di insufficienti disponibilità finanziarie, e il riconoscimento della legittimità dei debiti.

Entrata in vigore

Le disposizioni relative all’ordinamento finanziario e contabile delle Regioni del Titolo III del

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d.lgs. 118/2011 si applicano a decorrere dall’esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all’esercizio 2015 e successivi.

Chi redige il bilancio della Regione?

Il consiglio regionale adotta lo stesso sistema contabile e gli schemi di bilancio e di rendiconto della Regione. Iter. La presidenza del consiglio regionale sottopone all'assemblea consiliare il rendiconto del consiglio regionale, che approva il rendiconto entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Qual è la norma in cui è contenuto l'ordinamento contabile delle Regioni a statuto ordinario?

Lgs. 76/2000 'principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni' (tra le quali vi era anche l'adozione del DEFR- DPEF), sia quelle introdotte dalla legge costituzionale 3/2001.

Quali sono i tre documenti principali che compongono il rendiconto generale?

Il Rendiconto generale è il documento che riassume i risultati della gestione della Regione ed è composto dal Conto del bilancio, dal Conto economico e dallo Stato patrimoniale.

Cosa dice il D Lgs 118 2011?

1. Ogni atto gestionale genera una transazione elementare. 2. Ad ogni transazione elementare è attribuita una codifica che deve consentire di tracciare le operazioni contabili e di movimentare il piano dei conti integrato.