Il nuovo Titolo III del d.lgs. 118/2011 introdotto ad opera del d.lgs. 126/2014, disciplina l’ordinamento contabile delle Regioni a statuto ordinario. Show La necessità di disciplinare in maniera uniforme l'ordinamento contabile dello Stato e degli enti territoriali è resa ancora più evidente dal fatto che la finanza regionale concorre con la finanza statale e locale al perseguimento degli obiettivi di convergenza e di stabilità derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e opera in coerenza con i vincoli che ne derivano. Nel rispetto del principio cardine della programmazione della gestione, le Regioni adottano ogni anno il bilancio di previsione finanziario, le cui previsioni, riferite ad un orizzonte temporale almeno triennale, sono elaborate sulla base delle linee strategiche e delle politiche contenute nel Documento di economia e finanza regionale (DEFR). In relazione alle esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale, le Regioni adottano altresì una legge di stabilità regionale che contiene il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione. Il sistema contabile garantisce la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto il profilo finanziario, economico e patrimoniale. Il sistema di bilancio si avvale del bilancio di previsione finanziario che rappresenta il quadro delle risorse della Regione su base almeno triennale, del Documento tecnico di accompagnamento del bilancio, costituito dalla ripartizione delle unità di voto del bilancio in categorie e macroaggregati, e del bilancio finanziario gestionale in base al quale si provvede alla ripartizione in capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione. Per ciascun esercizio, il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario di competenza. Per consentire la comparazione dei bilanci, è predisposto il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio presentato dalla Regione entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto. Il Titolo III del d.lgs. 118/2011 disciplina inoltre il risultato di amministrazione (in merito alla ripartizione in fondi e all’accertamento), l’esercizio e la gestione provvisoria, la classificazione delle entrate in titoli e tipologie e la classificazione delle spese in missioni e programmi, il Fondo crediti di dubbia esigibilità, il Fondo di riserva, i Fondi speciali.Gli organismi e enti strumentali di cui si avvale la Regione per conseguire i propri obiettivi, sono soggetti a specifiche norme relative ai sistemi contabili. L'assestamento delle previsioni di bilancio è approvato dalla Regione con legge, entro il 31 luglio, dando atto del permanere degli equilibri generali di bilancio e, in caso di accertamento negativo, assume i necessari provvedimenti di riequilibrio. Gli art. 52-60 entrano nello specifico delle fasi di gestione delle entrate, delle uscite e dei residui. Il Titolo III richiama i limiti posti dal quadro normativo per il ricorso al debito e disciplina le condizioni per l’autorizzazione di nuovo indebitamento. I risultati della gestione sono dimostrati dal Rendiconto generale che deve essere approvato con legge regionale entro il 31 luglio dell’anno successivo all’esercizio cui si riferisce, mentre per quanto attiene i rendiconti degli enti strumentali, lo statuto e l’ordinamento contabile regionale ne definiscono i termini. Infine il bilancio consolidato relativo al Gruppo della Regione costituito dagli enti strumentali, le aziende e le società controllate e partecipate deve essere approvato entro il 30 settembre dell’anno successivo. Le disposizioni finali del Titolo III disciplinano inoltre il servizio di Tesoreria, la responsabilità degli amministratori e dei dipendenti della Regione, il collegio dei revisori dei conti e il riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni. Le disposizioni relative all’ordinamento finanziario e contabile delle Regioni di cui al d.lgs. 118/2011 si applicano a decorrere dall’esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all’esercizio 2015 e successivi.
Chi redige il bilancio della Regione?Il consiglio regionale adotta lo stesso sistema contabile e gli schemi di bilancio e di rendiconto della Regione. Iter. La presidenza del consiglio regionale sottopone all'assemblea consiliare il rendiconto del consiglio regionale, che approva il rendiconto entro il 30 giugno dell'anno successivo.
Qual è la norma in cui è contenuto l'ordinamento contabile delle Regioni a statuto ordinario?Lgs. 76/2000 'principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni' (tra le quali vi era anche l'adozione del DEFR- DPEF), sia quelle introdotte dalla legge costituzionale 3/2001.
Quali sono i tre documenti principali che compongono il rendiconto generale?Il Rendiconto generale è il documento che riassume i risultati della gestione della Regione ed è composto dal Conto del bilancio, dal Conto economico e dallo Stato patrimoniale.
Cosa dice il D Lgs 118 2011?1. Ogni atto gestionale genera una transazione elementare. 2. Ad ogni transazione elementare è attribuita una codifica che deve consentire di tracciare le operazioni contabili e di movimentare il piano dei conti integrato.
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