Calcolo termini ricorso tributario accertamento con adesione

Con la Circ. 11 del 6.5.2020 l’Agenzia delle Entrate ritorna sulla problematica relativa alla cumulabilità dei termini di adesione con la sospensione processuale prevista dall’art. 83 DL Cura Italia. 

Ancora una volta l’Amministrazione finanziaria conferma la cumulabilità dei due termini con la risposta al quesito 5.10. Ricordiamo infatti che l’Agenzia delle Entrate con ben due circolari (le circ. 6 e 8 del 2020) ha dato esito positivo affermando che si applica anche ai 90 giorni di sospensione prevista per la procedura di accertamento con adesione la sospensione dei termini processuali (art. 83 del DL 18/2020).  

Con l’art. 83 DL 18/2020 (come integrato dall’art. 36 DL 23/2020) è stata infatti introdotta la sospensione dei termini processuali, dal 9 marzo sino all’11 maggio, per il compimento di “qualsiasi atto” dei procedimenti relativi alle Commissioni tributarie (quindi, ricorsi introduttivi, atti di appello e controdeduzioni, presentazione di documenti e memorie).

Ne consegue che il termine dei 60 giorni per l’impugnazione di un accertamento, ancora pendente alla data del 9 marzo, diventa di fatto di 98 giorni. 

Sono sorti molti dubbi su quali potessero essere le implicazioni con la domanda di accertamento con adesione. Infatti secondo la disciplina generale, l’istanza proposta dal contribuente ex art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 218/1997, comporta la sospensione naturale dei termini per la proposizione del ricorso di 90 giorni (quindi, 60 giorni, più 90, per la notifica dell’eventuale ricorso).  

Le circolari n. 6/E/2020 ed 8/E del 2020, forniscono le indicazioni circa l’impatto della disciplina inerente alla sospensione dei termini sullo svolgimento dei procedimenti di accertamento con adesione. L’Agenzia conferma che la sospensione processuale di 64 giorni prevista dall’art. 83 DL 18/2020 si cumula con la sospensione di 90 giorni derivante dalla domanda di accertamento con adesione. Pertanto, al termine per impugnare con ricorso un accertamento innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale competente si applicano cumulativamente: 

  • sia la sospensione del termine di impugnazione “per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente”, prevista ordinariamente dal comma 3 dell’articolo 6 del d.lgs. n. 218 del 1997,
  • sia la sospensione prevista dall’art. 83 del DL. 

Pertanto nel caso di istanza di accertamento con adesione presentata dal contribuente, a seguito della notifica di un avviso di accertamento, si applica anche la sospensione disciplinata dall’articolo 83 del decreto se i termini di adesione decorressero dal 9 marzo all’11 maggio. 

Questa è la posizione logica e coerente con il passato dell’Agenzia delle Entrate confermata anche con la circ. 11 del 2020.

Ricordiamo infatti che era dovuto intervenire il Legislatore, dopo un contrasto di vedute tra Cassazione (v. sent. 11362/2015) e Agenzia delle Entrate (circ. 65/E del 2001), con una norma di interpretazione autentica (art. 7-quater comma 18 del D.L 22.10.2016 n. 193) per risolvere il medesimo problema sorto con la sospensione feriale dei termini. 

Speriamo quindi che questa lacuna venga colmata dal Legislatore.  

Questo semplice strumento è utile a tutti coloro che devono calcolare scadenze e termini inderogabili, in primis gli Avvocati, costantemente alle prese con scadenze processuali. Per ottenere il termine è sufficiente inserire il numero di giorni, scegliere se vanno sottratti o aggiunti ad una data iniziale e specificare se considerare o meno la sospensione feriale.

Il calcolo tiene conto sia dei giorni festivi, comprese le festività nazionali (quali sono le festività nazionali), che della sospensione feriale. Per i termini antecedenti il 2015 il calcolo tiene presente in automatico della vecchia sospensione feriale (1 Agosto - 15 Settembre). La sospensione feriale recepisce i D.L. 8 marzo 2020 n. 11 e 17 marzo 2020 n. 18 e 8 aprile 2020 n. 23. Quando il calcolo in modalità corretta e il calcolo in modalità prudenziale (che differenza c'è fra modalità prudenziale e corretta?) non coincidono, verranno mostrati entrambi i risultati.

Calcolo Completo

Il Calcolo Termini Completo ti permette di scegliere il termine da calcolare da un menu a tendina, particolarmente comodo in caso di termini multipli (come ad esempio il 183, VI comma). Inoltre con il Calcolo Termini Completo avrai la possibilità di utilizzare sia la modalità corretta che quella prudenziale.

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Calcolo Intervallo

Utile per calcolare il numero di giorni che intercorrono fra due date considerando, o meno, la sospensione feriale.

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Come si calcolano i termini per il ricorso alla Commissione Tributaria?

Ad esempio, se si riceve un avviso di accertamento il 12 luglio, il ricorso dovrà essere presentato entro l'11 ottobre in quanto si calcolano: 19 giorni a luglio, zero giorni ad agosto, 30 giorni a settembre e 11 giorni ad ottobre per un totale di 60 giorni prescritti dalla legge.

Quando scadono i termini per il ricorso tributario?

Il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla data di notifica dell'atto impugnato (art. 21, D.

Come si calcola la decorrenza dei termini?

Facciamo un esempio, se l'udienza è fissata al 20 ottobre, il termine di costituzione sarà il 30 settembre, il giorno iniziale (20 ottobre) non si calcola, ma si inizia dal precedente (19 ottobre) mentre il termine finale (30 settembre) viene computato.

Come si perfeziona l accertamento con adesione?

Perfezionamento dell'adesione Se le parti raggiungono un accordo, i contenuti dello stesso vengono riportati su un atto di adesione che va sottoscritto da entrambe le parti. L'intera procedura si perfeziona soltanto con il pagamento delle somme risultanti dall'accordo stesso.