Aggiornamenti sulle attività consentite
Le restrizioni dei provvedimenti anti Covid-19 aggiornati in base all'andamento epidemiologico
QUESTA PAGINA VERRÀ AGGIORNATA A SEGUITO DELLE NUOVE NORMATIVE
Il DL 221/2021 (art. 4, comma 1) impone l'obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche nei luoghi all'aperto in zona bianca, fino al 31 gennaio 2022.
Tabella Attività Consentite
Consumazione al banco e al tavolo. All'aperto e al chiuso. | |||
Alloggio e Servizio di ristorazione per clienti alloggianti ed esterni. All'aperto e al chiuso. | |||
In palestre, piscine, centri natatori. All'aperto e al chiuso. | |||
Al chiuso | |||
Al chiuso | |||
All'aperto e al chiuso | |||
All'aperto e al chiuso | |||
All'aperto e al chiuso | |||
All'aperto e al chiuso | |||
Fonte Presidenza del Consiglio dei Ministri
Attività commerciali di vendita al dettaglio per le quali non sarà richiesto il green pass dal 1° Febbraio:
- Commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi non specializzati di alimenti vari), escluso in ogni caso il consumo sul posto;
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati;
- Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati;
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;
- Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi; specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica);
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica;
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.
Il DPCM 21 gennaio 2022 specifica, inoltre, che il rispetto delle misure è assicurato dai titolari degli esercizi di cui all’allegato e dai responsabili dei servizi sopra citati, attraverso lo svolgimento di controlli anche a
campione.
Il DPCM acquista efficacia dal 1° febbraio 2022, così confermando la data di entrata in vigore dell’obbligo già prevista dal D.L. 1/2022.
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Zona Bianca
Secondo il DL 52/2021 (articolo 1, comma 2), in zona bianca non ci sono limiti agli spostamenti
Zona Gialla
Secondo il DL 52/2021 (articolo 1, comma 2), in zona bianca non ci sono limiti agli spostamenti
Calabria, Lazio, Marche, Sardegna
Le attività che possono restare aperte sono:
- tutte le attività del commercio al dettaglio
- centri commerciali
- mercati
- le attività dei servizi di ristorazione (es. bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie)
In particolare:
Zona Arancione
Secondo il DL 52/2021 (articolo 1, comma 2) gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori sono consentiti, oltre che per comprovate esigenze lavorative o per situazioni di necessità o per motivi di salute, nonché per il rientro ai propri residenza, domicilio o abitazione, anche ai soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9” (ogni tipo di Green Pass)
Si ricorda che, per le attività aperte, le regole da seguire sono indicate nelle linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive.
Le attività che possono restare aperte sono:
- tutte le attività del commercio al dettaglio
- nei centri commerciali, nei giorni festivi e prefestivi, ad esempio sabato e domenica, restano aperti negozi alimentari, farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, edicole e tabaccai collocati al loro interno
- i mercati all'aperto, ad eccezione dei giorni festivi e prefestivi
- le attività dei servizi di ristorazione (ad esempio bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie)
In particolare:
Consegna a domicilio consentita sempre, nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto | |
Asporto consentito fino alle 22.00 con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze Asporto consentito fino alle 18.00 esclusivamente per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate con i codici ATECO 56.3 (bar, pub, birrerie, caffetterie, enoteche) | |
Esercizi di somministrazione nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro |
Zona Rossa
Secondo il DL 52/2021 (articolo 1, comma 2) gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori, sono consentiti, oltre che per comprovate esigenze lavorative o per situazioni di necessità o per motivi di salute, nonché per il rientro ai propri residenza, domicilio o abitazione, anche ai soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9” (ogni tipo di Green Pass)
Le attività sospese e quelle che possono restareaperte anche in zona rossa sono:
- Tutte le attività del commercio al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'Allegato 23, e dei servizi alla persona individuati nell'Allegato 24
- Nei centri commerciali, nei giorni festivi e prefestivi, es. sabato e domenica, restano aperti negozi alimentari, farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, edicole e tabaccai collocati al loro interno
- I mercati all'aperto per le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, ad eccezione dei giorni festivi e prefestivi
- Le attività dei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) possono continuare la propria attività con le seguenti modalità: