Le capacità tecniche e professionali richieste a chi esercita la funzione di RSPP (responsabile del servizio di prevenzione e protezione) sono quelle contenute nel decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195.
Il Dirigente Scolastico, che nella scuola è il datore di lavoro, può svolgere direttamente il ruolo di RSPP nel caso in cui la scuola non superi i 200 lavoratori, comprendendo tra questi anche gli studenti che frequentano i laboratori. In tal caso il dirigente avrà l’obbligo di frequentare 32 ore di formazione (il settore istruzione è individuato a rischio MEDIO dalla classificazione ATECO 2002-2007) e un aggiornamento obbligatorio, con periodicità quinquennale, di 10 ore.
A tal riguardo si ricorda che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (o RSPP) è una figura disciplinata nell’ordinamento giuridico italiano dal D.Lgs. 81/2008.
Fu introdotta in Italia per la prima volta dal D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626, emanato in recepimento di diverse direttive europee riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.
Fonte: tecnicadellascuola.it
RSPP Sicurezza sul Lavoro
Questa figura, nominata dal datore di lavoro, deve possedere capacità e requisiti adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, per assumersi e dimostrare di avere quelle responsabilità che gli permettono di organizzare e gestire tutto il sistema appartenente alla prevenzione e alla protezione dai rischi.
In alcune aziende, a seconda delle dimensioni o della tipologia, il RSPP può essere affiancato da altri soggetti, gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP), e anche queste figure professionali devono avere delle caratteristiche tecniche specifiche per poter svolgere questo ruolo e aiutare il responsabile nel coordinamento del servizio di prevenzione e protezione dei rischi.
La funzione di RSPP può essere esercitata anche dal datore di lavoro se si tratta di aziende:
- artigiane o industriali, con un massimo di 30 lavoratori;
- agricole o zootecniche, che occupano fino a 10 dipendenti;
- ittiche, con un limite di 20 lavoratori;
- altri settori, fino a 200 dipendenti.
In queste ipotesi, il datore di lavoro può esercitare il ruolo di RSPP solo dopo aver frequentato uno specifico corso di formazione di 16-48 ore, riguardante la sicurezza sui luoghi di lavoro e con l’impegno di aggiornamento periodico.
Il datore di lavoro, inoltre, dopo averne constatato il possesso di specifiche capacità e requisiti professionali, può nominare come Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione anche un dipendente della sua azienda. E’ consentita l’attribuzione dell’incarico ad una persona esterna all’azienda, anche in questo caso previo accertamento delle competenze tecniche e professionali richieste dalla legge sulla tutela della sicurezza.
Il RSPP deve aver frequentato dei corsi di formazione funzionali al ruolo da svolgere e deve essere in possesso di un attestato che dimostri di aver acquisito una specifica preparazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi.
Una delle caratteristiche di maggior rilievo del RSPP è quella di essere un soggetto che esercita una funzione consultiva e propositiva. In particolare:
- rileva i fattori di rischio, determina nello specifico i rischi presenti ed elabora un piano contenete le misure di sicurezza da applicare per la tutela dei lavoratori;
- presenta i piani formativi ed informativi per l’addestramento del personale;
- collabora con il datore di lavoro nella elaborazione dei dati riguardanti la descrizione degli impianti, i rischi presenti negli ambienti di lavoro, la presenza delle misure preventive e protettive e le relazioni provenienti dal medico competente, allo scopo di effettuare la valutazione dei rischi aziendali.
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