Quando la moglie è a carico del marito

Una tra le più importanti detrazioni fiscali IRPEF di cui possono beneficiare i contribuenti è quella che riguarda i familiari a carico. Sono considerati fiscalmente “a carico” del contribuente i familiari conviventi, ovvero:

  • Il coniuge;
  • I figli;
  • Altri familiari conviventi.

Per ottenere la detrazione, ovvero la riduzione del carico fiscale IRPEF è necessario che i familiari abbiamo percepito redditi (imponibili IRPEF) inferiori ad una soglia stabilita dal TUIR. Al verificarsi di queste condizioni, che vedremo in dettaglio di seguito, è possibile fruire in dichiarazione dei redditi (modello Redditi PF o modello 730) di un vantaggio fiscale.

La detrazione fiscale spetta se i familiari detengono un reddito personale non superiore a 2.840,51 euro. Per i figli di età inferiore ai 24 anni la soglia è di 4.000 euro di reddito annuo. Come detto, al verificarsi di queste condizioni puoi avere diritto ad una detrazione dall’IRPEF forfettaria relativa ai familiari a carico. In questo articolo voglio mostrarti le istruzioni per beneficiare della detrazione IRPEF per Familiari a Carico. In particolare mi occuperò di:

  • Detrazione IRPEF per coniuge a carico;
  • Detrazione IRPEF per figli a carico (da conciliare con le disposizioni legate all’assegno unico ed universale per i figli);
  • Infine, la detrazione IRPEF per altri familiari a carico.

Le detrazioni fiscali per i figli a carico, infatti, saranno rimodulate, in favore dell’assegno unico ed universale per i figli, che entrerà in vigore a partire dal 1° marzo 2022 (le domande sono già presentabili attraverso il sito INPS). Pertanto, in relazione anche a questo aspetto è importante andare ad analizzare la portata delle detrazioni per familiari a carico nel 2022.


Indice degli Argomenti

  • Le detrazioni di imposta per figli a carico 2022 ed assegno unico ed universale
  • I redditi da considerare per la detrazione legata ai familiari a carico
    • I redditi esclusi dalla soglia per la verifica dei Familiari a Carico
  • La verifica della soglia per familiari a carico
  • La detrazione spettante per ogni familiare a carico
    • La detrazione per coniuge a carico
    • La detrazione per figli a carico
    • La detrazione per altri familiari a carico
    • Parametrazione a mese
  • “Ordine” per l’applicazione delle detrazioni per familiari a carico
  • Familiari a carico di cittadini extracomunitari
  • Il coniuge a carico è esonerato dall’obbligo di presentazione della sua dichiarazione dei redditi?
  • Il prospetto dei Familiari a Carico in dichiarazione dei redditi
    • La compilazione dedicata al rigo per il coniuge a carico
    • La compilazione dei righi per figli a carico
    • I righi dedicati all’ulteriore deduzione per figli minori di tre anni
    • Indicazioni per la compilazione
  • La ripartizione delle detrazioni per Familiari a Carico in caso di contribuente in Regime Forfettario

Le detrazioni di imposta per figli a carico 2022 ed assegno unico ed universale

In questo contesto occorre tenere in considerazione che le modifiche che riguardano la disciplina delle detrazioni per figli a carico, di cui all’art. 12 del TUIR, a seguito dell’entrata in vigore dell’assegno unico e universale per i figli. Secondo quanto previsto dall’art. 3 della Legge n. 46/2021 l’introduzione dell’assegno unito determina la soppressione di alcune misure a sostegno delle famiglie:

  • Assegni per il nucleo familiare;
  • Assegni per il nucleo familiare con almeno tre figli minori;
  • Bonus bebè;
  • Premio alla nascita;
  • Detrazioni IRPEF di cui all’art. 12 del TUIR.

L’assegno unico e universale per i figli è applicabile dal 1° marzo 2022 ed è erogato dall’INPS dietro presentazione di specifica istanza. Per approfondimenti: “Assegno unico per i figli 2022: domanda e importi“. Detto questo, in relazione all’introduzione dell’assegno unico per i figli:

  • Le detrazioni IRPEF per figli a carico, di cui all’art. 12 del TUIR, sono applicabili solo con riferimento ai figli a carico di età pari o superiore a 21 anni;
  • Le detrazioni IRPEF per figli a carico, di cui all’art. 12 del TUIR, che siano disabili, sono applicabili in aggiunta all’assegno unico per figli di età pari o superiore ai 21 anni. Tuttavia sono abrogate le maggiori detrazioni previste per figli a carico disabili.

I redditi da considerare per la detrazione legata ai familiari a carico

Ai sensi dell’art. 12 del TUIR sono considerati fiscalmente a carico i familiari che possiedono un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Il suddetto limite è incrementato a 4.000 euro, in relazione ai soli figli di età non superiore a 24 anni (art. 1 co. 252 – 253 della Legge n. 205/2017). Per operare la verifica della soglia per familiari a carico devi considerare  il reddito complessivo. A questo valore devono essere aggiunti anche eventuali redditi di impresa o da lavoro autonomo assoggettati ad imposta sostitutiva (regime forfettario). Inoltre, devi considerare anche la quota esente legata al lavoro dipendente prestato in zone di frontiera (frontalieri) da parte di soggetti residenti. Concorre alla determinazione della soglia anche il reddito fondiario assoggettato a cedolare secca sulle locazioni. Devono inoltre essere considerati (Circolare Agenzia delle Entrate n. 1/E/2008 § 2 e n. 26/E/2015 § 16):

  • Il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, se non è soggetta ad IMU;
  • Il 50% del reddito dell’immobile non locato, assoggettato ad IMU, ma situato nello stesso Comune in cui si trova l’abitazione principale.

I redditi esclusi dalla soglia per la verifica dei Familiari a Carico

Per la determinazione del reddito valevole per l’agevolazione, non devono essere presi in considerazione le seguenti tipologie di reddito:

Redditi esenti IRPEF

Classici esempi di redditi esenti sono:

  • Le borse di studio, di dottorato, i corsi di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia;
  • Gli assegni di ricerca conferiti dalle università e dagli enti pubblici e dalla istituzioni di ricerca;
  • Le borse di studio Erasmus, e le somme corrisposte dall’Università, a condizione che l’importo complessivo annuo non sia superiore a €. 7.746,85;
  • Le borse di studio a vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;
  • Pensioni di invalidità civile e le eventuali indennità di accompagnamento;
  • Pensioni di invalidità civile e le eventuali indennità di accompagnamento;
  • Pensione di invalidità per cause di servizio; indennità di mobilità per la parte reinvestita nella costituzione di società cooperative;
  • Assegno di maternità per la donna lavoratrice; rendite Inail, etc;

Redditi soggetti a tassazione alla fonte

Classici esempi di redditi soggetti a ritenuta alla fonte sono: 

  • Redditi da attività sportiva dilettantistica fino a 10.000 euro annue;
  • Interessi delle obbligazioni e dei titoli di Stato, gli interessi dei depositi e conti correnti bancari e postali, premi e vincite al gioco in Italia;
  • Proventi delle quote dei fondi di investimento mobiliare di tipo aperto italiani e stranieri;
  • Riscatto in forma di capitale dei fondi pensione per perdita del posto di lavoro.

La verifica della soglia per familiari a carico

Il suddetto limite di 2.840,51 o 4.000 euro è riferito all’intero periodo d’imposta (anno solare), indipendentemente dalla frazione dell’anno in cui il reddito viene prodotto. Pertanto, se al termine del periodo d’imposta si è superato il limite, non si è fiscalmente a carico, neppure per la parte dell’anno in cui il familiare era privo di redditi (da ultimo, circ. Agenzia delle Entrate 16.3.2007 n. 15 § 1.4.8). Gli unici casi in cui la detrazione viene parametrata al periodo dell’anno sono quelli di:

  • Nascita;
  • Morte, o
  • Matrimonio.

La detrazione spettante per ogni familiare a carico

Vediamo adesso i familiari che possono essere considerati a carico e la detrazione spettante per ognuno di essi. In particolare la detrazione IRPEF per Familiari a Carico può essere riconosciuta nei confronti delle seguenti categorie di soggetti, rispettando il limite reddituale sopra menzionato:

  • Detrazione IRPEF per coniuge a carico;
  • Detrazione IRPEF per figli a carico;
  • Detrazioni IRPEF per genitori a carico;
  • Detrazione IRPEF per fratelli e sorelle a carico;
  • Detrazione IRPEF per suoceri nuore e generi;
  • Detrazioni IRPEF per figli adottati.

In particolare, per il coniuge e i figli la detrazione spetta se sono fiscalmente a carico anche se non conviventi o residenti all’estero. Al contrario, per gli altri familiari la detrazione è condizionata alla convivenza con il familiare che beneficerebbe della detrazione. Nel caso invece il coniuge sia legalmente ed effettivamente separato si può aver diritto alla detrazione, considerandolo quale “altro familiare a carico“. Questo, a condizione che l’ex coniuge riceva un assegno di mantenimento non risultante da un provvedimento dell’autorità giudiziaria.

La detrazione per coniuge a carico

Nel rispetto del previsto limite di reddito, è considerato fiscalmente a carico il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, anche se non convivente con il contribuente o residente all’estero. Ai sensi dell’art. 12 co. 1 lett. a) e b) e 4 del TUIR, per il coniuge a carico spetta una detrazione dall’IRPEF lorda:

  • Variabile da zero a 800 euro;
  • Il cui importo è collegato all’ammontare del reddito complessivo dell’altro coniuge;
  • Secondo tre diverse modalità di determinazione dell’importo in concreto spettante, corrispondenti a tre classi del suddetto reddito complessivo.

Ai sensi dell’art. 1 co. 20 della L. 20.5.2016 n. 76, la detrazione per il coniuge a carico si estende anche alla parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, sempre nel rispetto del previsto limite di reddito. Il dichiarante, in relazione al proprio reddito ha diritto a una detrazione per il coniuge quando questi non ha conseguito redditi superiori a 2.840,51 euro. Sono previste tre modalità di calcolo corrispondenti a tre fasce di reddito fino ad 80.000 euro, oltre i quali non spetta più alcuna detrazione.

La detrazione per figli a carico

Per essere considerati fiscalmente a carico, i figli, compresi i figli riconosciuti nati fuori del matrimonio e i figli adottivi, affidati o affiliati, devono solo rispettare il previsto limite di reddito, a prescindere:

  • Dall’età (fermo restando il maggior limite di reddito previsto per i figli fino a 24 anni);
  • Dalla circostanza che convivano con i genitori (il figlio a carico può anche risiedere all’estero);
  • Dal fatto che siano dediti o meno agli studi o a tirocinio gratuito (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 3.1.2005 n. 2 § 3.2 e 16.3.2007 n. 15 § 1.4.2).

In relazione ai figli non è inoltre richiesta la prova della corresponsione di assegni alimentari, come invece richiesto per gli altri familiari fiscalmente a carico (ris. Agenzia delle Entrate 2.12.2008 n. 461). Per applicare il limite di reddito di 4.000 euro previsto per i figli a carico di età non superiore a 24 anni, l’Agenza delle Entrate ha chiarito che “il requisito anagrafico deve ritenersi sussistere per l’intero anno in cui il figlio raggiunge il limite di età, a prescindere dal giorno e dal mese in cui ciò accade” (risposta a Telefisco 2018).

Per i ragazzi, che compiono 24 anni, la soglia di reddito a cui fare riferimento per verificare lo status di familiare fiscalmente a carico è quindi di 4.000 euro, a prescindere dal giorno e dal mese del compleanno.
Diversamente, per i ragazzi che compiranno 25 anni nel periodo di imposta:
– il limite reddituale a cui fare riferimento sarà di 2.840,51 euro;
– anche se i 25 anni dovessero essere compiuti il 31.12 dell’anno (e, dunque, il ragazzo dovesse trascorrere quasi tutto l’anno come ventiquattrenne).

Importo della detrazione per figli a carico

Ai sensi dell’art. 12 co. 1 lett. c) e 4 del TUIR, per i figli a carico spettano determinate detrazioni dall’IRPEF lorda, il cui importo è collegato all’ammontare del reddito complessivo dei genitori.

In particolare, sono previste le seguenti detrazioni teoriche“:

  • 950 euro, per ciascun figlio di età pari o superiore a tre anni e non portatore di handicap;
  • 1.220 euro, per ciascun figlio di età inferiore a tre anni e non portatore di handicap;
  • 1.350 euro, per ciascun figlio di età pari o superiore a tre anni e portatore di handicap;
  • 1.620 euro, per ciascun figlio di età inferiore a tre anni e portatore di handicap.

Per i contribuenti con almeno quattro figli a carico:

  • Le suddette detrazioni “teoriche” sono aumentate di 200 euro per ciascun figlio, a partire dal primo;
  • E’ riconosciuta un’ulteriore detrazione di 1.200 euro (art. 12 co. 1-bis del TUIR), che costituisce però un “bonus” complessivo e unitario a beneficio della famiglia numerosa, che non aumenta in presenza di un numero di figli superiore a quattro (circ. Agenzia delle Entrate 9.1.2008 n. 1 § 1).

Attribuzione ai genitori della detrazione per i figli a carico

Se i genitori non sono legalmente ed effettivamente separati, la detrazione per figli a carico deve essere ripartita nella misura del 50% ciascuno. Questa è la regola generale. I genitori, tuttavia, possono decidere di comune accordo di attribuire l’intera detrazione al genitore con il reddito complessivo più elevato. Questo, al fine di evitare che la detrazione non possa essere fruita in tutto o in parte dal genitore con il reddito inferiore. In tal caso, però, tutta la detrazione viene parametrata al maggior reddito (circ. Agenzia delle Entrate 16.3.2007 n. 15 § 1.4.4). In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta:

  • Nella misura del 100% al genitore affidatario;
  • Oppure, in caso di affidamento congiunto, nella misura del 50% ciascuno.

Anche in questo caso i genitori possono decidere, di comune accordo, di attribuire l’intera detrazione al genitore con il reddito complessivo più elevato.

Come individuare il genitore con il reddito complessivo più elevato?

Al fine di individuare il genitore con il reddito complessivo più elevato, occorre considerare anche il reddito determinato in regime forfettario ai sensi della L. 190/2014, al lordo dei contributi previdenziali (ris. Agenzia delle Entrate 22.7.2019 n. 69). In caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione per i figli compete esclusivamente a quest’ultimo, sulla base del proprio reddito complessivo. Per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste per il coniuge a carico:

  • Se l’altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato;
  • Ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato.

Come chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 14.6.2001 n. 55 (§ 2.1), la “mancanza del genitore” è ravvisabile solo in caso di morte dello stesso e non anche nelle ipotesi di separazione o divorzio.

La detrazione per altri familiari a carico

Possono essere considerati a carico anche i seguenti altri familiari:

  • Il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
  • I discendenti dei figli;
  • I genitori (compresi quelli adottivi);
  • Entrambi i generi e le nuore;
  • Il suocero e la suocera;
  • I fratelli e le sorelle (anche unilaterali);
  • I nonni e le nonne.

In relazione a tali soggetti, per poter essere considerati fiscalmente a carico è necessario:

  • Rispettare il previsto limite di reddito;
  • Essere conviventi con il contribuente oppure percepire assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

Come chiarito dalla C.M. 12.5.2000 n. 95/E (§ 3.1.3), la corresponsione di assegni alimentari, non risultanti da un provvedimento dell’autorità giudiziaria, deve essere attestata mediante idonea autocertificazione, oppure avvalendosi di qualsiasi idoneo mezzo di prova, quali, ad esempio, l’intestazione delle utenze o del contratto di affitto dell’immobile, la documentazione bancaria, o altro mezzo.

Per ciascun “altro familiari a carico“, l’art. 12 co. 1 lett. d) e 4 del TUIR prevede una detrazione d’imposta di 750 euro, da:

  • Ripartire tra coloro che hanno diritto alla detrazione;
  • Parametrare al relativo reddito complessivo.

Parametrazione a mese

Ai sensi dell’art. 12 co. 3 del TUIR, le detrazioni d’imposta per familiari a carico:

  • Sono rapportate a mese;
  • Competono dal mese in cui si sono verificate le condizioni richieste fino a quello in cui le stesse sono cessate (compreso); in sostanza, non ha alcuna rilevanza il giorno del mese in cui si verifica l’evento rilevante (es. stipulazione del matrimonio o nascita di un figlio).

Ad esempio: nel caso di nascita di un figlio nel mese di giugno, i coniugi hanno diritto di godere della detrazione per 6 mesi.

Nel caso, invece, di variazione della condizione del familiare nel periodo di imposta, la detrazione IRPEF per familiari a carico, spetta per tutto l’anno e non per i mesi di nel quale si è verificata la condizione.

Ad esempio: figlio che nell’anno percepisce redditi superiori a €. 2.40,52 non è a carico dei genitori per tutto l’anno.


“Ordine” per l’applicazione delle detrazioni per familiari a carico

La circ. Agenzia delle Entrate 24.4.2015 n. 17 (§ 4.4) ha evidenziato come le detrazioni d’imposta di cui all’art. 12 del TUIR spettino al contribuente per il quale il familiare a carico sia, nell’ordine:

  • Coniuge;
  • Figlio;
  • Altro familiare.

Tuttavia, poiché tale ordine potrebbe non rappresentare la reale contribuzione al sostegno dei componenti del nucleo familiare, la suddetta circolare ha previsto la possibilità di derogarvi, attribuendo la detrazione ad un contribuente “posto più in basso”, a condizione che:

  • Abbia un reddito complessivo più elevato;
  • Sostenga effettivamente il carico economico del familiare.

Un figlio disoccupato può essere considerato a carico del fratello convivente, invece che dei genitori, qualora:
– anche un genitore non lavori e l’altro lavori saltuariamente con un reddito molto modesto, ancorché superiore al limite di 2.840,51 euro (es. 3.500 euro);
– l’altro fratello lavori invece stabilmente, con un reddito molto superiore, provvedendo di fatto al mantenimento della famiglia.

Ai sensi dell’art. 1 co. 1325 della L. 27.12.2006 n. 296, i cittadini extracomunitari che richiedono le detrazioni per familiari a carico devono essere in possesso di una documentazione attestante lo status di familiare, che può essere alternativamente formata da:

  • Documentazione originale prodotta dall’autorità consolare del Paese d’origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del Prefetto competente per territorio;
  • Documentazione con apposizione dell’Apostille, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja del 5.10.61;
  • Infine, documentazione validamente formata dal Paese d’origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all’originale dal Consolato italiano del Paese d’origine.

La richiesta di detrazione, per gli anni successivi a quello di prima presentazione della documentazione di cui sopra, deve essere accompagnata da dichiarazione che confermi il per durare della situazione certificata. Ovvero da una nuova documentazione qualora i dati certificati debbano essere aggiornati.

Documentazione richiesta per i residenti UE

I soggetti residenti in uno Stato membro dell’Unione Europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle Finanze 4 settembre 1996, attestano, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà:

  • Il grado di parentela del familiare per il quale intendono fruire della detrazione, con indicazione del mese nel quale si sono verificate le condizioni richieste e del mese in cui le predette condizioni sono cessate;
  • Che il predetto familiare possiede un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche fuori dal territorio dello Stato di residenza, riferito all’intero periodo d’imposta, non superiore a € 2.840,51;
  • Di non godere nel Paese di residenza ovvero in nessun altro Paese diverso da questo di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi di famiglia.

Il coniuge a carico è esonerato dall’obbligo di presentazione della sua dichiarazione dei redditi?

La soggetto che risulta essere fiscalmente a carico di un familiare non è automaticamente escluso dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi. Questo in quanto può essere conveniente per lui presentare comunque il modello Redditi PF. La casistica principale si ha quando un familiare ha percepito redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale. Ipotizziamo il coniuge del familiare che ha percepito nell’anno un reddito relativo ad una prestazione occasionale effettuata e soggetta a ritenuta di acconto. Tale reddito, tuttavia, rimane inferiore alla soglia di 2.840,51 euro.

Il coniuge rimane, quindi, a carico dell’altro, che beneficerà della detrazione fiscale spettante. Tuttavia, il coniuge che ha percepito il reddito ha un vantaggio nel presentare autonoma dichiarazione dei redditi (modello Redditi PF). Presentando la dichiarazione dei redditi il coniuge che ha percepito il reddito riesce a “trasformare” la ritenuta di acconto subita in credito di imposta. Credito che può essere utilizzato in compensazione, oppure chiesto a rimborso.


Il prospetto dei Familiari a Carico in dichiarazione dei redditi

Il prospetto dei Familiari a Carico è composto di sei righe e sette colonne che servono per scrivere i dati relativi ai familiari che sono fiscalmente a carico.

In particolare, il primo rigo serve per scrivere i dati relativi al coniuge, anche se non fiscalmente a carico. Il secondo rigo è riservato esclusivamente all’esposizione dei dati relativi al primo figlio a carico, intendendo per primo figlio a carico quello anagraficamente di maggiore età. I successivi righi servono per l’esposizione dei dati relativi agli altri figli o familiari.

Le colonne servono per indicare, nell’ordine, per ogni familiare inserito nel prospetto:

  • Il tipo di rapporto di parentela che avete con il familiare in questione (C, coniuge; F1, primo figlio/a; F, altro figlio/a; A, altro tipo di rapporto);
  • L’eventuale condizione di handicap del figlio a carico (D, disabile),
  • Il suo codice fiscale,
  • Il numero di mesi durante i quali è stato a vostro carico, il numero di mesi durante i quali il figlio a carico ha avuto un’età inferiore ai tre anni,
  • La percentuale di deduzione prevista.

La compilazione dedicata al rigo per il coniuge a carico

Rigo 1: scrivere i dati relativi al vostro coniuge.

Colonna 1: barrare la casella “C”.

Colonna 4: scrivere il codice fiscale del coniuge, anche se non è a vostro carico.

Colonne 5: utilizzare questa casella solo se il coniuge è stato a vostro carico. Scrivere ’12’ se il vostro coniuge è stato a vostro carico per tutto il periodo. In caso di matrimonio, decesso, separazione legale ed effettiva, scioglimento o annullamento del matrimonio o cessazione dei suoi effetti civili nel corso dell’anno, scrivere il numero dei mesi per i quali il coniuge è stato a vostro carico. Per esempio, se vi siete sposati a giugno, la deduzione spetta per sette mesi, pertanto, nella casella dovrete scrivere 7.

La compilazione dei righi per figli a carico

Righi 2-6: in ognuno di questi righi dovete inserire i dati relativi solo a un figlio o a un altro familiare a vostro carico. Nel rigo 2 devono essere indicati i dati relativi al primo figlio.

Colonna 1: barrare la casella “F1” se il familiare indicato è il primo figlio/a e la casella “F” per i figli successivi al primo.

Colonna 2: barrare la casella “A” se si tratta di un altro familiare.

Colonne 3: barrare la casella “D” se si tratta di un figlio portatore di handicap. Qualora venga barrata questa casella non è necessario barrare anche la casella ‘F’. Si precisa che è considerato portatore di handicap la persona riconosciuta tale ai sensi della Legge n. 104/92.

Colonna 4:

scrivere il codice fiscale di ciascuno dei figli, e degli altri familiari che avete a carico. E’ bene sapere che il codice fiscale dei figli e degli altri familiari a carico deve essere scritto comunque, anche se non fruite delle relative deduzioni, che invece sono attribuite interamente ad un altro soggetto.

Si precisa che l’articolo 21, comma 6-bis, del D.L. n. 269/03, convertito con modificazioni dalla Legge n. 326/03, ha previsto che:

“a fini di controllo, il diritto alla deduzione per i figli a carico di cittadini extra-comunitari è in ogni caso certificato nei riguardi del sostituto di imposta dallo stato di famiglia rilasciato dal comune, se nella relativa anagrafe i figli di tali cittadini sono effettivamente iscritti, ovvero da equivalente documentazione validamente formata nel Paese d’origine, ai sensi della legge ivi vigente, tradotta in italiano ed asseverata come conforme all’originale dal consolato italiano nel Paese di origine”


Articolo 21, comma 6-bis, del D.L. n. 269/03

Colonna 5: utilizzate questa casella per indicare il numero dei mesi dell’anno durante i quali il familiare è stato a vostro carico e pertanto vi spetta la deduzione. Scrivere ’12’ se il familiare è stato a vostro carico per tutto l’anno; se invece è stato a vostro carico solo per una parte dell’anno, scrivere il numero dei mesi corrispondenti. Per esempio, per un figlio nato il 14 agosto la deduzione spetta per cinque mesi; pertanto nella casella dovrete scrivere 5.

I righi dedicati all’ulteriore deduzione per figli minori di tre anni

Colonna 6: utilizzate questa casella per indicare il numero dei mesi dell’anno durante i quali il figlio a carico ha un’età inferiore a 3 anni. Per esempio, per un figlio nato il 15 marzo dell’anno precedente, nella casella scrivere ’12’; per un figlio che ha compiuto 3 anni il 18 maggio dell’anno in corso, indicare ‘5’.

Colonna 7: utilizzate questa casella per indicare la percentuale di deduzione che vi spetta per ogni familiare a vostro carico.

Indicazioni per la compilazione

Prima di indicare la percentuale di deduzione che vi spetta, tenete presente che la deduzione per figli a carico può essere ripartita liberamente tra entrambi i genitori, anche se sono separati.

Figlio con detrazione per il coniuge

Per il primo figlio si ha diritto alla stessa deduzione per coniuge a carico, quando l’altro genitore manca perché deceduto o non ha riconosciuto il figlio. Oppure se il figlio è adottivo, affidato o affiliato a un solo genitore che non è sposato o se sposato si è legalmente ed effettivamente separato.

In tal caso, scrivete in questa colonna la lettera C. Se tale deduzione non spetta per l’intero anno occorre compilare il rigo 2 per i mesi in cui spetta la deduzione come figlio. Ed inoltre il rigo 3 per i mesi in cui spetta la deduzione come coniuge.

Per il periodo in cui spetta per il primo figlio la deduzione prevista per il coniuge, il contribuente può, se più favorevole, utilizzare la deduzione prevista per il primo figlio.

Se invece l’onere del mantenimento grava anche su altre persone, oltre a voi, la deduzione (sia quella per il figlio che per altri familiari) va suddivisa in proporzione all’effettivo onere sostenuto da ciascuno.

Massima detrazione per figli a carico

Per poterne avere il massimo utilizzo, quando si tratta di figli a carico, questa proporzione può essere stabilita fra i genitori a loro discrezione.

E’ importante sapere però, che se un genitore fruisce al 100 per cento della deduzione per il figlio a carico, l’altro genitore non può fruirne.

La deduzione spetta per intero ad uno solo dei genitori quando l’altro genitore è fiscalmente a carico del primo e nei seguenti casi:

  • Figli del contribuente rimasto vedovo/a che, risposatosi, non si sia poi legalmente ed effettivamente separato;
  • Figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente, se questi è coniugato e non è legalmente ed effettivamente separato

In questi casi, scrivere “100”, perché la deduzione è prevista per intero. Dovete scrivere ‘ 0 ‘ (zero) se non fruite delle deduzioni perché l’onere del mantenimento per il figlio o familiare è stato assunto da un altro contribuente.


La ripartizione delle detrazioni per Familiari a Carico in caso di contribuente in Regime Forfettario

Ipotizziamo il caso di due coniugi, di cui uno di essi applica il regime forfettario. Tale regime non prevede la tassazione IRPEF, quindi il problema che si pone è come ripartire la detrazione per Familiari a Carico. Il primo aspetto da tenere presente è che su questa fattispecie non vi sono chiarimenti di prassi ufficiali. Tuttavia, è possibile prendere a riferimento quanto indicato dall’articolo 1, comma 75 della Legge n 190/14. La norma, in deroga al principio generale, stabilisce che il reddito determinato in Regime Forfettario sia rilevante ai fini:

  • Dello status di familiare fiscalmente a carico;
  • Delle conseguenti detrazioni per carichi di famiglia a favore del contribuente.

In sostanza la norma fa riferimento esclusivo alle detrazioni per familiari a carico. Quindi il Reddito Forfettario rileva soltanto per misurare tale condizione, e non appare utilizzabile per parametrare e verificare altre condizioni previste dalla legge. Quindi, il Reddito Forfettario non deve essere tenuto in considerazione per verificare il familiare con reddito più elevato, per la ripartizione della detrazione dei familiari a cario. Infatti, solo al familiare con il reddito più elevato può prendersi la detrazione al 100%. In questo caso con un coniuge in Regime Forfettario, la detrazione per familiari a carico può essere concessa al 100% all’altro coniuge.


Quando prende la moglie a carico del marito?

Moglie fiscalmente a carico, quando? Se si resta al di sotto dei 2840 euro, pur lavorando, si resta a carico del proprio coniuge. Nel suo caso, quindi, avendo una CU con redditi di 1.084 euro sicuramente per il 2021 era a carico fiscalmente a suo marito.

Quanto si prende per la moglie a carico?

Per essere considerati fiscalmente a carico, il reddito complessivo del coniuge non può superare la soglia massima stabilita per legge, ovvero i 2.840,51 euro. La cifra è da considerare a livello complessivo, 2.840,51 euro lordi.

Quanto deve essere il reddito della moglie per essere a carico del marito?

Detrazioni coniuge a carico: qual è il limite di reddito? Il coniuge, per essere considerato fra i familiari a carico, deve possedere un reddito personale non superiore a 2.840,51 euro (al lordo degli oneri deducibili).

Come mettere la moglie a carico 2022?

Per quanto riguarda la detrazione prevista per il coniuge a carico, questa è pari a: 800 euro se il reddito complessivo non supera 15mila euro. 690 euro se il reddito complessivo è compreso tra 15mila euro e 40mila euro. 690 euro se il reddito complessivo è compreso tra 40mila euro e 80mila euro.