L’anno nuovo si porta appresso vecchi dubbi operativi sul reverse charge IVA in ambito edilizio, oltreché per la fatturazione elettronica, le cui regole sono state più volte chiarite tramite istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.
Occorre pertanto fornire indicazioni chiare: le operazioni per le quali è prevista l’applicazione del reverse charge non sono cambiate. Il decreto legge fiscale n. 124/2019 ha tentato di estendere l’inversione contabile alle prestazioni effettuate mediante contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, svolti con il prevalente utilizzo di manodopera, ma questo non è avvenuto. L’estensione è stata infatti bocciata dalla Commissione Europea, con la Comunicazione COM/2020/243.
Il reverse charge rimane invece obbligatorio nei settori già individuati dall’articolo 17 commi 5 e 6 del d.p.r. 633/1972, modificato poi dalla legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) che ne ha ampliato l’applicazione, precedentemente legata alla presenza del subappalto, anche ad appalti e contratti d’opera.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
> Testo Unico IVA (Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) aggiornato con le modifiche apportate da ultimo dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
> D.p.r. 633/1972
> Legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) – Estensione reverse charge Appalti e Contratti d’opera
>> SPECIALE sul Nuovo reverse charge in edilizia
Quando è obbligatorio? Vale per il forfetario? <<
Quando si applica
Il reverse charge IVA nel settore edilizia è applicabile (disposizioni di cui alla lettere a) e a-ter) del comma 6
dell’articolo 17 del d.p.r. 633/1972):
– alle prestazioni di servizi, diversi da quelli di cui alla lettera a-ter), compresa la manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore”. La disposizione non si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente
generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori;
– alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici.
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Quando non si applica
Non si può invece utilizzare il reverse charge nel settore edilizia per le seguenti categorie di operazioni:
– preparazione del cantiere;
– trivellazione e perforazione;
– realizzazione di coperture;
– noleggio a caldo di attrezzature e macchinari.
L’inversione contabile è dunque obbligatoria nei casi in cui si manifesti un rapporto tra soggetti professionali con partita IVA e la prestazione svolta riguardi uno dei servizi sopra elencati.
In ordine, invece, alle attività di demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici edifici, l’individuazione dei servizi ai quali viene applicato il reverse charge avviene mediante la sezione F della tabella Ateco 2007 (vedi tabella sotto).
Tabella riassuntiva
Dato che la materia IVA del reverse charge è complicata, tentiamo di fare una tabella di sintesi per i casi di applicazione in ambito edilizio più rilevanti.
> Manutenzione straordinaria | SI |
> Frazionamento e accorpamento unità immobiliare (manutenzione straordinaria) con installazione impianti | NO |
> Demolizione e realizzazione nuova costruzione (unico contratto di appalto) | NO |
> Fornitura con posa in opera (cessione) | NO |
> Posa in opera senza fornitura di beni (solo prestazioni di servizi) | SI |
> Installazione impianti relativi ad edifici da soggetto terzo al fornitore dei beni | Si |
> Installazione impianti relativi ad edifici da soggetto terzo al committente (soggetto passivo) | SI |
> Parcheggi interrati o su lastrico solare edificio | SI |
> Derattizzazione, spurgo e rimozione neve | NO |
> Installazione di impianti funzionali all’edificio (unico impianto) | SI |
> Video sorveglianza perimetrale con telecamere esterne | SI |
> Impianto citofonico | SI |
> Impianto di climatizzazione | SI |
> Impianto idraulico di edificio con tubazioni esterne | SI |
> Manutenzione e riparazione impianti | SI |
> Installazione impianti fotovoltaici integrati o semi integrati funzionali ad edifici | SI |
> Installazione impianti fotovoltaici integrati o semi integrati ad edifici, se accatastati autonomamente (D1 o D10) | NO |
> Installazione impianti fotovoltaici a terra funzionali o serventi ad edificio | SI |
> Installazione impianti fotovoltaici a terra funzionali o serventi ad edificio, se accatastati autonomamente (D1 o D10) | NO |
> Installazione e manutenzione di estintori parte integrante di impianto protezione attiva | SI |
> Installazione e manutenzione di estintori carrellati ed estintori portatili | NO |
> Installazione e manutenzione porte tagliafuoco e uscite di sicurezza | SI |
> Sostituzione componenti di un impianto relativo ad edificio (cioé riparazione o ammodernamento | SI |
> Sostituzione componenti di un impianto relativo a edificio con mera sostituzione di beni | NO |
> Sostituzione componenti di un impianto relativo a edificio solo con mantenimento in funzione | SI |
> Sostituzione componenti di un impianto relativo a edificio con realizzazione nuovo impianto | SI |
> Installazione componenti industriali (codice Ateco 33.20.09) | NO |
> Installazione impianti di refrigerazione – magazzini frigorifero (codice Ateco 33.20.09) | NO |
> Installazione impianti parte integrante edificio (codice Ateco da 43.21.01 a 43.29.09) | SI |
> Fornitura con installazione di beni significativi in quando diretta a privati | NO |
> Fornitura con installazione di beni significativi nelle fasi intermedie | SI |
> Diritto di chiamata funzionale alla verifica dell’impianto | SI |
> Interventi di manutenzione con canone di abbonamento (indipendentemente dall’esecuzione di intervento di manutenzione) | SI |
> Servizio di allacciamento per fornitura di gas, energia elettrica e acqua | NO |
> Servizio di attivazione per avvio di alimentazione gas, energia elettrica e acqua | NO |
> Operazioni non imponibili | NO |
> Servizi di pulizia di edifici siti nei porti, aeroporti e scali ferroviari di confine | NO |
> Installazione impianti su edifici siti nei porti, aeroporti e scali ferroviari di confine | NO |
Rielaborazione tabella tratta da Il Sole 24 Ore.
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Reverse charge, si applica al forfetario?
Non si applica il reverse charge alle prestazioni di servizi effettuate da soggetti che applicano il regime forfetario (in tal senso si rinvia alla circolare n 37/E del 29 dicembre 2006 con la quale sono stati forniti chiarimenti in merito al regime dei “minimi”).
Qualora, invece, tali soggetti acquistino servizi in regime di reverse charge, gli stessi saranno tenuti ad assolvere l’imposta secondo tale meccanismo e, non potendo esercitare il diritto alla detrazione, dovranno effettuare il versamento dell’imposta a debito.
Subappalti in edilizia: reverse charge e fatturazione elettronica
Come si diceva, dal 2007 il reverse charge è previsto per le prestazioni di servizi rese dai subappaltatori nel settore edilizio.
Con questo meccanismo è previsto che che l’appaltatore sia il debitore d’imposta dell’operazione (integrazione della fattura con IVA e annotazione della stessa sul registro delle vendite e sul registro degli acquisti).
La descritta fattispecie di “reverse charge interno” non va confusa con quella introdotta dal 2015 per operazioni diverse dai subappalti edili, di cui all’articolo 17, comma 6, lett. a-ter) del DPR 633/1972 (ovvero prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento degli edifici, rese anch’esse nei confronti di soggetti passivi IVA).
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Requisiti per l’applicazione del reverse charge nei subappalti edili
Il meccanismo dell’inversione contabile nel settore edile richiede le seguenti condizioni:
– l’operazione deve interessare almeno tre
soggetti, vale a dire il committente, l’appaltatore e almeno un subappaltatore;
– si è in presenza di contratto di appalto (subappalto) o di un contratto d’opera (ad eccezione delle forniture con posa in opera);
– appaltatore e subappaltatori devono effettuare una prestazione rientrante nella sezione F della classificazione delle attività economiche ATECO (settore costruzioni).
In altri termini, il reverse charge si applica nel rapporto instaurato dal subappaltatore con l’appaltatore principale (o con un altro subappaltatore) mentre non trova applicazione tra quest’ultimo (appaltatore) ed il proprio committente.
L’appaltatore fattura con IVA al proprio committente mentre i subappaltatori, al verificarsi delle condizioni sopra riepilogate, fatturano in reverse charge, ai sensi dell’art. 17, co. 6, lett. a) del DPR 633/1972.
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Fatturazione elettronica
Il subappaltatore che emette la fattura elettronica, ad oggi, deve riportare all’interno del tracciato xml il codice “Natura operazione” N6 – inversione contabile.
Con provvedimento prot. 166579 del 20 aprile 2020, l’Agenzia delle entrate ha pubblicato la nuova versione del tracciato xml della fattura elettronica –versione 1.6.1 che prevede, tra le altre modifiche, l’introduzione di un maggior grado di dettaglio dei codici “Natura operazione”.
Dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020 il nuovo tracciato convivrà con il precedente (versione 1.5), mentre dal 1° gennaio 2021 diventerà obbligatorio. Pertanto, dal 2021 l’emissione di una fattura in reverse charge nell’ambito dei subappalti edili richiederà l’utilizzo di un codice “Natura operazione” specifico, ossia “N6.3 inversione contabile – subappalto nel settore edile”.
IVA in edilizia
IVA IN EDILIZIA: COME APPLICARLA
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Esperta in materia legislativa, si occupa di disposizioni normative e di giurisprudenza di interesse per il cittadino. Collabora da anni con Maggioli Editore, curando alcune rubriche on line di informazione quotidiana con particolare attenzione alle sentenze della Corte di Cassazione in materia condominiale e fiscale
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Fiammelli Dott.ssa Matilde, Dottore commercialista, Revisore contabile. Iscritta all’albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Crema
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