Il nuovo Titolo III del
La necessità di disciplinare in maniera uniforme l'ordinamento contabile dello Stato e degli enti territoriali è resa ancora più evidente dal fatto che la finanza regionale concorre con la finanza statale e locale al perseguimento degli obiettivi di convergenza e di stabilità derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e opera in coerenza con i vincoli che ne derivano.
Nel rispetto del principio cardine della programmazione della gestione, le Regioni adottano ogni anno il bilancio di previsione finanziario, le cui previsioni, riferite ad un orizzonte temporale almeno triennale, sono elaborate sulla base delle linee strategiche e delle politiche contenute nel Documento di economia e finanza regionale (DEFR).
In relazione alle esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale, le Regioni adottano altresì una legge di stabilità regionale che contiene il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione.
Il sistema contabile garantisce la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto il profilo finanziario, economico e patrimoniale.
Il sistema di bilancio si avvale del bilancio di previsione finanziario che rappresenta il quadro delle risorse della Regione su base almeno triennale, del Documento tecnico di accompagnamento del bilancio, costituito dalla ripartizione delle unità di voto del bilancio in categorie e macroaggregati, e del bilancio finanziario gestionale in base al quale si provvede alla ripartizione in capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione. Per ciascun esercizio, il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario di competenza.
Per consentire la comparazione dei bilanci, è predisposto il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio presentato dalla Regione entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto.
Il Titolo III del
Gli organismi e enti strumentali di cui si avvale la Regione per conseguire i propri obiettivi, sono soggetti a specifiche norme relative ai sistemi contabili.
L'assestamento delle previsioni di bilancio è approvato dalla Regione con legge, entro il 31 luglio, dando atto del permanere degli equilibri generali di bilancio e, in caso di accertamento negativo, assume i necessari provvedimenti di riequilibrio.
Gli art. 52-60 entrano nello specifico delle fasi di gestione delle entrate, delle uscite e dei residui.
Il Titolo III richiama i limiti posti dal quadro normativo per il ricorso al debito e disciplina le condizioni per l’autorizzazione di nuovo indebitamento.
I risultati della gestione sono dimostrati dal Rendiconto generale che deve essere approvato con legge regionale entro il 31 luglio dell’anno successivo all’esercizio cui si riferisce, mentre per quanto attiene i rendiconti degli enti strumentali, lo statuto e l’ordinamento contabile regionale ne definiscono i termini. Infine il bilancio consolidato relativo al Gruppo della Regione costituito dagli enti strumentali, le aziende e le società controllate e partecipate deve essere approvato entro il 30 settembre dell’anno successivo.
Le disposizioni finali del Titolo III disciplinano inoltre il servizio di Tesoreria, la responsabilità degli amministratori e dei dipendenti della Regione, il collegio dei revisori dei conti e il riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni.
Le disposizioni relative all’ordinamento finanziario e contabile delle Regioni di cui al
Riferimento normativo | Art. 36-73, art. 80 (comma 1) |
Principi generali | La finanza regionale concorre con la finanza statale e locale al perseguimento degli obiettivi di convergenza e di stabilità derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea ed opera in coerenza con i vincoli che ne derivano. |
Sistema contabile | Il sistema contabile garantisce la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto il profilo finanziario, economico e patrimoniale, attraverso l’adozione:
Le previsioni di competenza e di cassa e i risultati della gestione di competenza e di cassa aggregati secondo l’articolazione del piano dei conti, sono trasmessi alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche. |
Leggi regionali di spesa | Le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo:
Nel caso di spese a carattere pluriennale, le leggi regionali indicano l’ammontare complessivo della spesa e la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi. Tale quota può essere annualmente rimodulata nella legge di stabilità regionale, nei limiti dell’autorizzazione complessiva di spesa. |
Sistema di bilancio | Bilancio di previsione finanziario: approvato ogni anno con legge dal Consiglio regionale, rappresenta il quadro delle risorse della Regione, su base almeno triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale. Il bilancio di previsione finanziario ha carattere autorizzatorio.
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Equilibrio di bilanci | Per ciascun esercizio in cui è articolato, il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario di competenza, comprensivo dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. A decorrere dal 2016, il disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento, risultante dal rendiconto 2015 può essere coperto con il ricorso al debito che può essere contratto solo per far fronte ad effettive esigenze di cassa. |
Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio: documento presentato dalla Regione entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto, al fine di consentire la comparazione dei bilanci. |
Risultato di amministrazione | Definizione: risultato di amministrazione = fondo di cassa + residui attivi – residui passivi
Accertamento: il risultato di amministrazione è accertato con l’approvazione del rendiconto della gestione dell’ultimo esercizio chiuso. |
Esercizio provvisorio e gestione provvisoria | L’esercizio provvisorio è concesso per legge se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell’anno precedente e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi. |
Classificazione delle entrate | Nel bilancio delle Regioni, le entrate sono classificate in:
Le entrate in c/capitale e derivanti da debito sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento e non possono essere impiegate per la spesa corrente. |
Classificazione delle spese | Nel bilancio delle Regioni, le spese del bilancio di previsione sono classificate in:
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Fondo crediti di dubbia esigibilità | Classificazione. Il Fondo crediti di dubbia esigibilità è collocato nella missione “Fondi e Accantonamenti”. |
Sistemi contabili degli organismi e degli enti strumentali della Regione. | Per conseguire i propri obiettivi, la Regione si avvale di:
I bilanci degli enti e degli organismi strumentali della Regione sono approvati annualmente nei termini e nelle forme stabiliti dallo statuto e dalle leggi regionali e sono pubblicati nel sito internet della Regione. |
Fondi di riserva | Nel bilancio della Regione sono iscritti:
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Fondi speciali | Finalità. I fondi speciali sono destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionano dopo l’approvazione del bilancio. Tali fondi non sono utilizzabili per l’imputazione di atti di spesa ma solo ai fini del prelievo di somme da iscriversi in aumento alle autorizzazioni di spesa dei programmi esistenti o dei nuovi programmi dopo l’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che ne autorizzano la
spesa. |
Assestamento di bilancio | Termini. Entro il 31 luglio, la Regione approva con legge l’assestamento delle previsioni di bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi, del fondo pluriennale vincolato e del fondo crediti di dubbia esigibilità, accertati in sede di rendiconto dell’esercizio scaduto il 31 dicembre precedente. |
Variazione del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale | Bilancio di previsione e documento tecnico di accompagnamento. Nel corso dell’esercizio la giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione. Le materie oggetto di variazione sono elencate nell’art. 51, comma 2. |
Gestione delle entrate | La gestione delle entrate si attua attraverso le fasi di:
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Gestione delle spese | La gestione delle spese si attua attraverso le fasi di:
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Gestione dei residui | I residui attivi sono costituiti dalle somme accertate e non riscosse e versate entro il termine dell’esercizio, da iscriversi nel bilancio di previsione. |
Fondi statali per interventi speciali | Nel caso di assegnazioni dello Stato per interventi speciali, la Regione ha la facoltà di stanziare e di erogare somme eccedenti quelle assegnate dalla Stato, di compensare tali maggiori spese con minori erogazioni per lo stesso scopo nei due esercizi immediatamente successivi. |
Mutui e altre forme di indebitamento | Limiti posti dalla legislazione vigente in materia. Condizioni per l’autorizzazione di nuovo indebitamento. In merito l’autorizzazione di nuovo indebitamento:
L’art. 62 contiene inoltre indicazioni sull’accertamento delle entrate derivanti da operazioni di debito, sull’entità del nuovo debito, sull’incidenza dell’operazione sugli esercizi finanziari futuri e sul trattamento fiscale. |
Rendiconto generale | Il rendiconto generale annuale della Regione dimostra i risultati della gestione.
Contestualmente al rendiconto, la Regione approva il rendiconto
consolidato. |
Inventari | Definizione. Gli inventari costituiscono la principale fonte descrittiva e valutativa dello stato patrimoniale.
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Rendiconti degli enti strumentali della Regione | I rendiconti degli enti e degli organismi strumentali della Regione sono sottoposti al Consiglio regionale, entro i termini e per le determinazioni previsti dallo statuto e dall’ordinamento contabile regionale e sono pubblicati nel bollettino ufficiale e nel sito internet della Regione. |
Autonomia contabile del consiglio regionale | Le Regioni assicurano l’autonomia contabile del consiglio regionale. |
Bilancio consolidato | Gruppo della Regione. Il Gruppo della Regione è costituito dagli enti strumentali, le aziende e le società controllate e partecipate considerate nel bilancio consolidato (lo schema è contenuto all’allegato 11).
Termini di approvazione. Il bilancio consolidato è approvato dal Consiglio regionale entro il 30 settembre dell’anno successivo, secondo le modalità previste dalla disciplina contabile della Regione. |
Servizio di Tesoreria della Regione | Il servizio di tesoreria delle Regioni è affidato a imprese autorizzate all’esercizio dell’attività bancaria. |
Cooperazione Stato-Regioni | La cooperazione Stato-Regione riguarda la fornitura di notizie utili allo svolgimento delle proprie funzioni nella materia del |
Responsabilità degli amministratori e dei dipendenti, competenza della Corte dei Conti e obblighi di denunzia | Gli amministratori e i dipendenti della Regione sono responsabili verso l’ente. |
Collegio dei revisori dei conti | Funzioni. Il Collegio dei revisori dei conti svolge la funzione di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione della Regione, delle sue articolazioni organizzative dotate di autonomia contabile e di bilancio, compreso il Consiglio regionale se privo di organo di revisione. Diritti. Al fine di garantire lo svolgimento delle proprie funzioni, il collegio dei revisori ha diritto di accesso agli atti e documenti della Regione. I singoli componenti hanno diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali. Registro dei verbali. Il registro dei verbali è custodito presso la sede della Regione. Copia del verbale è inviata al presidente della Regione, al consiglio regionale, alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e al responsabile finanziario della Regione. |
Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni | Il consiglio regionale riconosce con legge la legittimità fuori bilancio derivanti da:
L’art. 73 disciplina il pagamento dei debiti fuori bilancio, anche nel caso di insufficienti disponibilità finanziarie, e il riconoscimento della legittimità dei debiti. |
Entrata in vigore | Le disposizioni relative all’ordinamento finanziario e contabile delle Regioni del Titolo III del |