I dipendenti pubblici e privati hanno diritto a permessi lavorativi a condizione che siano in possesso del certificato di handicap con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, legge 104/1992). Questi permessi di tre giorni al mese o, in alternativa, di due ore al giorno sono retribuiti e coperti da contributi figurativi. Questi permessi lavorativi, previsti dall’articolo 33
della legge 104/1992, non vengono concessi nel caso il lavoratore abbia ottenuto il solo riconoscimento dell’handicap senza connotazione di gravità (art. 3, comma 1, legge 104/1992). È quindi importante verificare cosa prevede il proprio verbale. I lavoratori con invalidità superiore al 50% possono richiedere fino a 30 giorni annui di congedo per cure connesse alla propria infermità riconosciuta. (riferimento Legge 118/1971, Decreto legislativo 509/1988). Tornando alla procedura per l’ottenimento dei congedi la condizione di malattia e
la correlazione con l’origine dell’invalidità devono essere dichiarate – e quindi autorizzate – da un medico competente. La norma originaria si riferisce al “medico provinciale” le cui funzioni sono assorbite attualmente dall’Azienda sanitaria locale.
La domanda di concessione dei permessi va rivolta all’azienda (o amministrazione) e all’INPS usando specifici moduli e allegando il verbale di handicap grave. I moduli si possono reperire presso qualsiasi CAF o Patronato sindacale oppure online sul
sito dell’INPS.
Una volta concessi, l’articolazione dei permessi va concordata con l’azienda o con l’amministrazione.
I tre giorni di permesso possono, se l’azienda è d’accordo, essere anche frazionati in ore.Congedi per cure
Il primo
requisito è quella della percentuale minima di invalidità, fissata, da ultimo, nel 1988 al 50%.
Ma essere invalidi non è sufficiente: è necessario sia certificata la necessità di cure e che tali cure siano correlate all’infermità (affezione, patologia, o menomazione) invalidante già accertata, quale – ad esempio – una patologia oncologica.
La richiesta del congedo – unitamente alla certificazione del medico ASL – va inoltrata dal lavoratore al datore di lavoro.
La giurisprudenza ha più volte ribadito che il datore di lavoro non ha alcuna
discrezionalità nella concessione del congedo e neppure nella limitazione delle durata.
Il datore di lavoro non può, quindi, che prendere atto della comunicazione del lavoratore, che è obbligato a trasmetterla nelle forme previste dal proprio Contratto Collettivo di Lavoro o, se in questo non vi sono indicazioni, in modalità analoga alle comunicazioni relative alla “ordinaria” malattia.
I congedi per cure sono retribuiti rientrando nella
“categoria” di assenza per la malattia (2110, Codice Civile).
L’articolo 2118 del Codice Civile stabilisce che in caso di malattia il datore di lavoro ha diritto di recedere solo una volta che sia decorso il cosiddetto “periodo di comporto” individuato dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.
Alle autonomia collettiva è demandata la possibilità di estendere quel periodo nelle particolari ipotesi di malattie lunghe, caratterizzate dalla necessità di cure
post-operatorie, terapie salvavita e di una conseguente gestione flessibile dei tempi di lavoro.
Le assenze per congedi per cure non vanno computati nel periodo di comporto. Si tratta di un congedo ulteriore, peraltro “retribuito a carico del datore di lavoro”.
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La legge prevede che i verbali rilasciati dalle commissioni mediche di invalidità civile, handicap, cecità, sordità, disabilità riportino anche l’esistenza dei requisiti sanitari necessari per la richiesta di rilascio del contrassegno invalidi e per usufruire delle agevolazioni
fiscali relative ai veicoli previsti per le persone con disabilità (articolo 5, decreto-legge 9 febbraio 2012 – decreto Semplifica Italia – convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35). Le tipologie delle "voci fiscali" certificabili sono diverse in base alla natura del verbale e delle condizioni sanitarie previste da specifiche leggi. Sono previste agevolazioni per la circolazione e la sosta di veicoli al
servizio delle persone invalide. Tale condizione è certificabile su tutte le tipologie di verbale. Deve essere specificato che la condizione «affetto da handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento» è
certificabile unicamente sul verbale di invalidità civile. La condizione di «invalido con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetto da pluriamputazioni»è certificabile sul verbale di invalidità civile, di handicap o di disabilità.Requisiti
REQUISITI ATTESTABILI NEI VERBALI DI
INVALIDITÀ CIVILE
REQUISITI ATTESTABILI NEI Verbali di handicap
REQUISITI ATTESTABILI NEI VERBALI DI DISABILITÀ
REQUISITI ATTESTABILI
NEI Verbali di cecità
REQUISITI ATTESTABILI NEI Verbali di sordità
Cosa spetta
Articolo 381, decreto del Presidente della Repubblica 495/1992 - Contrassegno Invalidi
Articolo 30, comma 7, legge 388/2000 - Benefici per veicoli senza adattamento
Articolo 8, legge 449/1997
Sono previsti benefici per veicoli con adattamento. La condizione «portatore di handicap con ridotte o impedite capacità motorie permanenti» è certificabile solo sul verbale di handicap.
Articolo 4, legge 138/2001
Per gli ipovedenti gravi sono previsti benefici per veicoli senza adattamento. Tale condizione è certificabile sui verbali di invalidità civile, handicap, cecità o disabilità. Deve essere precisato che, come prevede l'articolo 50, legge 21 novembre 2000, n. 342 queste agevolazioni spettano anche a coloro che sono riconosciuti ciechi con residuo visivo non superiore ad 1/20 in entrambi gli occhi con eventuale correzione (legge 382/70 e legge 508/88)o ciechi assoluti (legge 382/70 e legge 508/88)o sordi (legge 381/70 e legge 508/88).
IVA RIDOTTA PER SPESE RELATIVE AD AUTOVEICOLI
Le agevolazioni sull’IVA per l’acquisto di autoveicoli spettano alle seguenti tipologie di soggetti:
- con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, con riconoscimento di handicap grave e – salvo il caso di invalido minorenne – a condizione che il veicolo sia “adattato” (legge 449/1997);
- con handicap psichico o mentale grave, titolare di indennità di accompagnamento (d.p.r. 388/2000);
- con handicap grave e invalidità con gravi limitazioni della capacità di deambulazione (d.p.r. 388/2000);
- con pluriamputazione accertata dalla commissione medica ex articolo 4, legge 104/1992 (d.p.r. 388/2000);
- affetti da cecità o sordità (legge 449/1997 – d.p.r. 633/1972).
Nel caso in cui un soggetto sia in possesso di un verbale sanitario privo del riconoscimento delle agevolazioni può presentare domanda al centro medico-legale INPS per chiedere la verifica dei requisiti sanitari necessari per l’integrazione. Se il verbale è precedente al 9 febbraio 2012 (data di entrata in vigore del decreto-legge 5/2012) è invece necessario presentare una nuova domanda oppure presentare la richiesta alla propria ASL di appartenenza.